APPALTI PUBBLICI -
L'AUTORITA' DI VIGILANZA HA IL POTERE DI REVOCARE LE ATTTESTAZIONI SOA
(TAR Catania - Sez. I, sentenza n. 172 del 3/2/2003)
I compiti di controllo attribuiti all'Autorità in tema di
qualificazione, non solo si estrinsecano nel potere di rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di attestazione e nel potere
di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull'attività di qualificazione e sulla
presenza in capo alle Soa dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla
legge, ma ricomprendono anche il potere
dell'Autorità di incidere sulle attestazioni (riducendole o invalidandole)
rilasciate alle imprese dalle Soa.
Ciò in coerenza con le norme vigenti in materia, nonché
con la ratio legis, che riconosce all'Autorità il potere di annullare o
modificare le attestazioni Soa, procedendo anche d'ufficio, come emerge dalla
disposizione di cui all'art. 14, ultimo comma del Dpr n. 34 del 2000.
Si deve pertanto concludere per un potere di annullamento
dell'attestazione delle Soa, in capo all'Autorità, che si giustifica alla luce
dei compiti di controllo, inteso in senso ampio, sull'intero sistema che le
sono e riconosciuti dal quadro normativo di riferimento.
DIRITTO
1 - Il ricorso è infondato.
Va premesso che la ricorrente Italiana appalti Srl
conseguiva dalla Egmont Soa l'attestazione di qualificazione n. 159/8/00 del 6
settembre 2001, con scadenza 5 settembre 2004, e veniva qualificata per 9
categorie di opere generali e 12 categorie di opere specializzate per importi
piccoli e medi.
In data 28 marzo 2002, l'Autorità della vigilanza sui Lavori
Pubblici, con nota prot.. n. 21122/02/Segr, comunicava alla ricorrente che un
certificato relativo ai lavori di costruzione della rete di distribuzione gas
metano non era stato confermato dal soggetto emittente, e che tali fatti
sarebbero stati oggetto di valutazione da parte del Consiglio.
In relazione a detti fatti, la ricorrente veniva invitata,
per il 3 aprile 2002, ad un'audizione presso l'Autorità.
Il Consiglio dell'Autorità, accertata l'assenza,
insufficientemente giustificata, alla audizione de qua, disponeva, con
deliberazione n. 260/Soa in data 8 aprile 2002, oggetto del ricorso,
l'annullamento dell'attestazione n. 159/08/00, ai fini delle conseguenti annotazioni
nel Casellario informatica, trasmettendo la deliberazione alla Egmont Organismo
di attestazione Spa, e aggiornando l'audizione ai giorni 10 e 11 aprile 2002.
2 - Non meritano accoglimento il primo motivo di ricorso e
l'ultima delle censure mosse con motivi aggiunti, contenenti argomentazioni con
le quali la Società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 4, comma 4, L. 109/94 e dell'articolo 14, commi 1 e 3, Dpr 25
gennaio 2000 n. 34, evidenziando l'assoluta mancanza di poteri di intervento
diretto da parte dell'Autorità nel rapporto negoziale che intercorre tra
l'impresa da qualificare e il soggetto qualificatore ed il potere di applicare
sanzioni interdittive della partecipazione a gare per l'appalto dei lavori
pubblici a prescindere dall'importo
Giova premettere che, ai sensi, dell'art. 4, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorità per la
vigilanza dei lavori pubblici è istituita, al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
a norma del quale, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione,
l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne
la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e, di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività , trasparenza e correttezza, nel rispetto
del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 della L. 109/94 e s.m.,
l'Autorità, fra l'altro, "vigila affinché sia assicurata l'economicità, di
esecuzione dei lavori pubblici e sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici ( ... ); esercita
i poteri sanzionatori (…) vigila sul sistema di qualificazione."
Inoltre, in tema di qualificazione, l'art. 8, comma 3, della
stessa legge n. 109 del 1994 prevede che tale sistema è attuato da organismi di
diritto privato di attestazione, appositamente. autorizzati dall'Autorità;
l'art. 10, comma 1 del Dpr 25 gennaio 2000, n. 34, ribadisce che lo svolgimento
da parte delle Soa dell'attività di attestazione della qualificazione è
subordinato all'autorizzazione dell'Autorità.
Ai sensi del successivo comma 5, l'Autorità ha altresì il
potere di revocare l'autorizzazione alle Soa, in presenza di particolari
condizioni e l'art. 14 del Dpr 34/2000 stabilisce che "l'autorità vigila
sul sistema di qualificazione, e a tal fine controlla che le Soa operino nel
rispetto della normativa vigente e provvede periodicamente alla verifica a
campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle Soa"; ed, infine,
l'art. 16 del Dpr n. 34 del 2000 sancisce che le "determinazioni assunte
dalle, Soa in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la
qualificazione sono soggette al controllo dell'autorità ( ... )".
Ciò premesso rileva il Collegio che la funzione di garanzia,
l'attività di vigilanza e l'intervento anche sanzionatorio dell'Autorità sono,
funzionali alla qualità dell'opera, all'efficienza, efficacia, tempestività,
trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, al rispetto del diritto
comunitario e dei principi della libera concorrenza e in tal senso, la funzione
di garanzia dell'Autorità appare amministrativa in senso formale e sostanziale,
con la conseguente attitudine ad incidere con competenze di amministrazione
attiva sull'attività e sugli atti dei soggetti sottoposti alla vigilanza
dell'Autorità medesima, al fine di evitare l'inosservanza delle norme
procedurali delle regole comunitarie e dei principi in materia.
Dal complesso delle norme sopra riportate emerge che
l'Autorità è titolare sia di un potere di vigilanza sia, con riferimento al
sistema della qualificazione, di un potere di controllo.
In particolare, il potere di vigilanza sull'osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia (art. 4, co. 4, lett. b)
della legge n. 109 del 1994) si estrinseca in un accertamento in ordine alla
conformità del comportamento dei soggetti operanti nel settore alle
disposizioni di legge, indirizzando la relativa attività verso obiettivi di
pubblico interesse.
E' noto, peraltro, che si ha un atto di accertamento tutte
le volte in cui si è in presenza di una dichiarazione di scienza diretta ad
eliminare una situazione di obiettiva incertezza in ordine ad una data realtà
giuridica.
Ne consegue che i provvedimenti adottati dall'Autorità,
nell'esercizio del potere di vigilanza, assumono veste all'esterno non soltanto
come, declaratoria di illegittimità del provvedimento posto in essere, bensì
come un invito al riesame.
Più ampie, invece, sono le facoltà correlate al potere di
controllo attribuito all'Autorità in tema di qualificazione.
Il controllo, che comprende per esplicita previsione
normativa il potere di verifica dell'esistenza delle condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione alla Soa, nonché quello di, revoca dell'autorizzazione
medesima, deve essere inteso come potere di accertamento della regolarità della
funzione autorizzata; potere il cui
esercizio è idoneo ad incidere sia sull'esistenza dei singoli organismi di
attestazione (con rilascio e revoca dell'autorizzazione) sia, conseguentemente,
sulla validità degli atti da essi posti in essere, con riferimento alle
attestazioni rilasciate dalle Soa.
Ad avviso del Collegio il controllo non può essere
riduttivamente considerato come mero accertamento della conformità a
determinati canoni o prescrizioni o, in altri termini, la struttura del potere
di controllo non può essere vista o, comunque, non esclusivamente, come un
accertamento, inteso come giudizio sull'attività controllata.
Dopo il giudizio c'è uno stadio ulteriore consistente nei
provvedimenti che conseguono al giudizio, per cui vanno identificate nel
procedimento di controllo due fasi, la fase dell'accertamento e la fase della
misura (con riferimento al momento comminatorio/sanzionatorio in relazione al
fine di tutela che si vuole perseguire).
Il potere di controllo comporta, nella fase in cui si
esamina l'attività controllata nel complesso del suo svolgersi, l'avvio di un
procedimento di secondo grado ad iniziativa dell'organo di garanzia cui è
istituzionalmente attribuito il potere di controllo medesimo; per cui per
aversi controllo, occorre avere due distinte figure, il controllante ed il
controllato, spettando al soggetto controllato (nel caso di specie alle Soa)
svolgere determinate funzioni o attività e al controllante (l'Autorità) l'
obbligo di rivedere o revisionare se e come l'attività sia svolta.,
Il controllo, pertanto, si configura come un'operazione giuridica in cui il
controllante ha il compito di riesaminare quanto è stato compiuto da un altro
soggetto.
Conseguentemente il controllo, strutturandosi come un
giudizio sulla legittimità dell'attività dei soggetti controllati, intesa come
congruità della loro azione rispetto ai fini di pubblico interesse, alla tutela
dei quali l'autorità è istituzionalmente preposta (alcuni dei quali anche espressione
di valori protetti a livello costituzionale, quali ad esempio il rispetto dei
criteri di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici ex art. 97 Cost., o riconosciuti a livello comunitario,
come il principio della libertà di concorrenza tra gli operatori), deve essere
esercitato attribuendo ulteriori conseguenze sul piano giuridico alla attività
dì giudizio.
Muovendo dalle predette considerazioni il Collegio ritiene
che deve annoverarsi tra le potestà nelle,quali si articola il potere di
controllo, così inteso, anche un potere sanzionatorio, nell'eventualità di un
giudizio di non conformità alle regole in base alle quali deve essere
esercitata l'attività controllata.
Ne, segue che, quanto all'oggetto del controllo e ai modi
del controllare, l'attività di controllo svolta dall'Autorità deve essere ampia
e globale e non può limitarsi ad una mera operazione di supervisione del
soggetto controllato, ma deve comprendere altresì l'attività di valutazione critica
successiva dei comportamenti e dei risultati, proprio perché il riconoscimento
del potere di controllo su altri soggetti, che a sua volta comporta poteri di
vigilanza o tutela, implica l'affidamento da parte dell'ordinamento al
controllante degli interessi pubblici, con il conseguente conferimento di
poteri di ingerenza sull'operato del soggetto controllato in funzione proprio
del perseguimento dell'interesse pubblico.
Il controllore, pertanto, allorché riesamina l'attività del
soggetto controllato non si limita a verificare la conformità alle norme, ma
deve in concreto operare per salvaguardare quei valori istituzionali affidati
alla cura del controllore, stesso con idonei poteri volti ad evitare gli
effetti distorsivi della partecipazione di soggetti privi dei requisiti alle
procedure di gara per l'affidamento della esecuzione di lavori pubblici.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame va
rilevato che la circostanza -che sia attribuito all'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici il compito, ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. n. 109 del
1994, di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1 della stessa
legge quadro consente di apprezzare le caratteristiche e la struttura del
controllo, che l'Autorità è chiamata ad esercitare e che presuppone, specie
attraverso la verifica e la sorveglianza, non solo l'accertamento della
conformità dell'azione amministrativa alle regole giuridiche, ma anche il
successivo adeguamento dell'azione amministrativa in modo conforme al fine da
raggiungere.
I controlli, pertanto, si configurano quali procedimenti che
danno sempre luogo, innanzitutto, ad un accertamento, poi ad un giudizio di
conformità o non conformità ed, infine, ad una misura conseguenziale che può
essere positiva o negativa, con riferimento al momento comminatorio che è una
fase indefettibile del controllo.
Dalle suesposte considerazioni discende, pertanto, che i
compiti di controllo attribuiti all'Autorità in tema di qualificazione, non
solo si estrinsecano nel potere di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di attestazione e nel potere di vigilanza, anche dopo il
rilascio, sull'attività di qualificazione e sulla presenza in capo alle Soa dei
requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge, sul rispetto delle condizioni
previste dalla legge e dal regolamento, ma ricomprendono anche il potere
dell'Autorità di incidere sulle attestazioni (riducendole o invalidandole)
rilasciate alle imprese dalle Soa.
Sebbene la legge non annoveri espressamente tra le
competenze dell'Autorità tale potere, esso in realtà discende implicitamente
dalla nozione di controllo in senso ampio finalizzato al soddisfacimento di
pubblici interessi ed anche dalla configurazione del rapporto trilaterale tra
Autorità-Soa-impresa qualificata.
Per comprendere quanto appena affermato, occorre valorizzare
la non equivoca lettera della legge ed, in particolare l'art. 8, comma 3 della
L. 109/94 e s.m., secondo cui "il sistema di qualificazione è attuato da
organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità".
L'autorizzazione, come è noto, o esaurisce i suoi effetti,
secondo lo schema tipico, rendendo giuridicamente possibile l'esercizio di una
situazione giuridica attiva, ovvero il compimento dell'atto, senza creare alcun
rapporto tra autorizzante ed autorizzato (onde quest'ultimo rinviene la
disciplina della propria attività unicamente nelle prescrizioni contenute
nell'atto autorizzativo), oppure può trattarsi, ed è proprio questo il caso
dell'autorizzazione delle Soa, di un'attività in regime di autorizzazione,
nella quale si costituisce un rapporto giuridico a carattere permanente tra
l'autorità autorizzante ed il soggetto autorizzato e che ha per contenuto una
sorveglianza sull'attività.
Di conseguenza, pur nel silenzio della norma, atteso che la
cura dello specifico interesse pubblico, cui è preordinata l'autorizzazione,
richiede una costante vigilanza ed ingerenza dei pubblici poteri, allo scopo di
adeguare in ogni momento l'attività dell'amministrazione alle finalità di
carattere pubblico coinvolte dal particolare tipo di attività autorizzata, è
necessario riconoscere all'Autorità autorizzante e controllante, la potestà di
disporre l'annullamento e/o la modifica delle attestazioni rilasciate in
assenza dei presupposti di legge, per
garantire l'adeguamento dell'altrui azione amministrati va al fine di
pubblico interesse alla cui cura il controllore è preposto, il che implica
anche la facoltà di incidere sull'operato delle Soa e, pertanto, sulla validità
delle attestazioni.
Traendo le conclusioni di quanto finora esposto, si giunge,
quindi, a giustificare un potere di controllo vero e proprio, prendendo in
considerazione la qualità giuridica del fine perseguito all'Autorità, nonché le
situazioni giuridiche che vi sono sottese
Lo scopo di tale potere di controllo si giustifica altresì
alla luce dei principi di efficacia, efficienza, di tempestività, trasparenza e
correttezza imposti alle, amministrazioni aggiudicatici che sembrano più che
principi autonomi, regole di condotta riflesse sull'azione amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici dalle esigenze di tutela della concorrenza,
quale momento di affermazione della libertà economica degli operatori di
settore.
Con riferimento alla fonte giuridica della libertà di
concorrenza essa è rinvenibile nello stesso riconoscimento costituzionale della
libertà di iniziativa, economica privata. L'una è un aspetto dell'altra
La libertà di iniziativa economica del singolo si presenta,
in rapporto all'iniziativa economica degli altri, come libertà di concorrenza.
Di talché il fine pubblico connesso alla pretesa,
giuridicamente rilevante, di ciascun operatore, di godere della propria libertà
economica, si collega al potere di controllo e lo fonda.
Viceversa, l'impossibilità di raggiungere una finalizzazione
pubblica non potrebbe mai giustificare nemmeno l'astratta previsione di
siffatto potere di controllo da parte dell'ordinamento.
Inoltre, proprio la necessità di garantire l'effettività
della tutela delle suddette posizioni giuridiche, impone una vigilanza con
poteri di amministrazione attiva riconosciuta all'Autorità.
Il Collegio ritiene trattarsi di un controllo non di tipo
"referto", ma provvedimentale, cioè incidente sugli operatori di
settore, basato sulla tutela costituzionale della libertà economica di ciascuno
di loro, cioè la libertà di concorrenza.
Diversamente argomentando, qualora, cioè, si negasse
all'Autorità il potere di revocare e/o modificare le attestazioni rilasciate
alle imprese dalle Soa e si affidassero tutte le competenze in materia alle Soa
con esclusione dell'Autorità, il potere di controllo attribuito dalla legge
all'Autoritá stessa risulterebbe del tutto svuotato di ogni effettività e non
si comprenderebbe la validità di una disposizione, quale quella di cui all'art.
16 del Dpr 34/2000 e s.m., che attribuisce un potere di controllo all'Autorità
sulle attestazioni; e, sebbene la legge si riferisca testualmente solo
all'istanza dell'impresa interessata, pare tuttavia coerente con la sistematica
delle norme vigenti in materia, nonché con la ratio legis, riconoscere
all'Autorità il potere di annullare o modificare le, attestazioni Soa,
procedendo anche d'ufficio, come emerge dalla disposizione di cui all'art. 14, ultimo
comma del Dpr n. 34 del 2000, allorché prevede che l'Autorità provvede
periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate
dalle Soa di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
Se è, infatti, vero che l'Autorità, a prescindere da una
richiesta di parte, provvede alla verifica a, campione di un determinato numero
di attestazioni, con la conseguente possibilità di modificare o revocare
l'attestazione, è in re ipsa che l'Autorità possa, a maggior ragione, anche nel
caso di procedimento avviato su
istanza di parte e qualora ne ricorrano le condizioni, adottare
provvedimenti che incidano sulle attestazioni rilasciate dalle Soa, riducendole
o annullandole.
Ritiene, pertanto,
il Collegio che, anche alla stregua del combinato disposto degli artt. 1 e 4
della legge Merloni, il controllo che l'Autorità esercita in tema di
qualificazione si articola in una prima necessaria fase di verifica della
rispondenza dell'operato delle Soa ai requisiti di legge ed in una successiva
eventuale fase di intervento sulle attestazioni, per evitare l'incidenza
negativa che un'attestazione illegittimamente rilasciata o illegittimamente non
revocata potrebbe spiegare nella realtà concreta, con la prevedibile
conseguente turbativa del mercato.
Va a tal proposito messo in evidenza che ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del Dpr n. 34 del 2000, l'attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del regolamento costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, per
cui è fatto divieto alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi
da quelli previsti dallo stesso regolamento.
Ciò comporta che le singole stazioni appaltanti non hanno il
potere di verificare se le attestazioni Soa siano state rilasciate nel rispetto
della verifica dei requisiti di qualificazione, con la conseguenza che il non
riconoscere all'Autorità, unico organo di.vigilanza del sistema di esecuzione
dei lavori pubblici, un potere di intervento sanzionatorio equivarrebbe a
creare una disarmonia del sistema ed un vuoto nel quale potrebbero determinarsi
gravi fenomeni distorsivi correlati alla impossibilità di operare efficacemente
la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare.
Alla luce di quanto detto si può concludere per un potere di annullamento dell'attestazione delle Soa, in capo all'Autorità, che si giustifica alla luce dei compiti di controllo, inteso in senso ampio, sull'intero sistema che le sono e riconosciuti dal quadro normativo di riferimento.