CRITERIO DI
VALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE AREE EDIFICABILI
(Cass., Sez. trib., Sent. 27/2/03, n. 2971 e Sent. 18/2/03,
n. 2416)
Si applica il criterio di valutazione automatica ai terreni
originariamente non edificabili inseriti in una zona di espansione edilizia da
strumenti urbanistici adottati dai comuni, ma non ancora legittimamente
approvati dal competente organo regionale di controllo.
È quanto ha chiarito la Cassazione in un caso relativo ad
una successione ereditaria, nel quale gli eredi avevano ricevuto dall'Ufficio
del registro la rettifica della dichiarazione di successione in base alla
presunta edificabilità di una superficie dichiarata da uno strumento
urbanistico non ancora in vigore.
La Cassazione ha spiegato che, in tema di imposta di
registro, la disposizione normativa in base alla quale il calcolo automatico
del valore dei beni immobili non si applica ai terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non può che far
riferimento agli strumenti urbanistici già perfezionati (art. 52, comma 4,
D.P.R. n. 131/1986).
Nella fattispecie considerata l'iter di approvazione del
piano regolatore generale non è completo: manca infatti l'approvazione da parte
della regione. Tanto più che l'atto di controllo della regione, potendo anche
modificare o integrare il provvedimento stesso, non rappresenta soltanto una
mera condizione di efficacia, ma un elemento costitutivo della fattispecie
procedimentale.
Né il principio di certezza e di legalità immanente
nell'ordinamento tributario consente la possibilità di anticipare, a fini
fiscali, l'applicazione di disposizioni dettate per la determinazione della
base imponibile nei trasferimenti di terreni edificabili, in relazione a suoli
che non abbiano ancora assunto (e, in caso di mancata approvazione, potrebbero
anche non assumere) una tale qualità.
La stessa Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha
però sostenuto la tesi opposta in un caso analogo, sancendo, sempre in materia
di imposta di registro, che l'inapplicabilità del criterio di valutazione
automatica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria non è esclusa dall'esistenza di vincoli che incidano
sulla loro concreta edificabilità.
L'esistenza di tali vincoli, limitativi dell'esercizio delle facoltà dominicali connesse alla trasformazione urbanistico-edilizia dell'area, non sottrae il terreno al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma rileva soltanto ai fini della concreta determinazione del valore venale dell'immobile.