PROROGA DELLA
DETRAZIONE DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
(Circ. 5/3/03, n. 15/E)
Il Ministero delle finanze, con propria circolare, ha
ricordato che con la finanziaria 2003 è stato prorogato al 30 settembre 2003 il
termine di vigenza dell'agevolazione consistente nella detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche del 36 per cento delle spese sostenute per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2, comma 5, legge n. 289/2002).
La disposizione, inoltre, ha ridotto l'importo massimo della
spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro
77.468,53 a euro 48.000.
Per i lavori realizzati nel corso del 2003, nel caso in cui
gli stessi concretizzino la prosecuzione di interventi iniziati in data
anteriore al 1° gennaio 2003, ai fini della determinazione dell'importo massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione, occorre tener conto anche delle
spese sostenute negli anni pregressi.
Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2003, per
lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la
spesa sulla quale è stata calcolata la detrazione fruita in anni precedenti,
non abbia superato il limite complessivo di 48.000 euro.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 36
per cento, al fine di determinare la detrazione in esame, deve essere riferito
alla persona fisica per singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati
gli interventi di recupero.
Resta fermo che per i lavori realizzati nell'anno 2003 e non
costituenti prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, la
detrazione potrà essere calcolata sull'importo di euro 48.000. Qualora per la
stessa unità abitativa vengano proseguiti nel corso del 2003 interventi di
manutenzione iniziati in anni precedenti e al contempo vengano sostenute spese
per interventi iniziati nel 2003 l'importo massimo di spesa sostenuta nel 2003
sul quale calcolare la detrazione spettante non potrà comunque superare la misura
complessiva di euro 48.000.
Tra le tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia
ammessi a godere del beneficio della detrazione del 36% sono stati inseriti
quelli di bonifica dall'amianto.
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare
sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, le quote
di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare.
Il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione
si trasferisce al soggetto che acquista la titolarità dell'immobile anche
nell'ipotesi di successione o donazione.
Nell'ipotesi di trasferimento mortis causa dell'unità
abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta
del bene.
Resta fermo che qualora la detenzione dell'immobile venga
esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra
gli stessi in parti uguali.
La detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti
nell'anno 2003 viene ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari
importo.
Per i contribuenti di età superiore a 75 anni ed a 80 anni
la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote
annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31
dicembre 2003.
La disposizione è applicabile alle quote di detrazione da
far valere per il periodo d'imposta 2003, anche se riferite a spese sostenute
in anni precedenti.
Pertanto, ad esempio, il contribuente che abbia compiuto,
alla data del 31 dicembre 2003, 80 anni di età ed abbia effettuato lavori di
ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci
anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di
pari importo da far valere nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, potrà
usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005.
L'agevolazione si applica, per espressa previsione
legislativa, solo ai soggetti che siano proprietari o titolari di altro diritto
reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non possono pertanto
beneficiare di tale disposizione i soggetti che abbiano la mera detenzione
dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio
l'inquilino o il comodatario.
Proroga e modificazioni per l'acquisto di immobili
ristrutturati
La finanziaria 2003 ha previsto una proroga dei termini per
fruire della detrazione d'imposta, in favore degli acquirenti e degli
assegnatari di unità abitative collocate in fabbricati interamente
ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da
cooperative edilizie (art. 2, comma 6, legge n. 289/2002).
In particolare, l'acquirente o l'assegnatario possono fruire
di una detrazione dall'IRPEF del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal
valore effettivo degli interventi eseguiti, su un ammontare forfetario pari al
25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto
di acquisto o di assegnazione.
Considerato che è stato fissato un nuovo limite massimo di
spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione per gli interventi di
recupero edilizio su unità abitative spettante nel periodo d'imposta, che non
potrà comunque superare la misura complessiva di euro 48.000, a partire dal 1°
gennaio 2003 la detrazione del 36% dell'ammontare forfetario pari al 25% del
prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di
acquisto o di assegnazione, non può superare tale importo.
Il vecchio limite, fissato a 77.468,53 euro, potrà essere
applicato solo in relazione agli atti di acquisto stipulati entro il 30 giugno
2003, aventi ad oggetto unità immobiliari site in edifici ristrutturati dai
costruttori o dalle cooperative edilizie entro il 31 dicembre 2002.
L'acquisto o l'assegnazione dell'immobile ristrutturato deve
avvenire entro il 30 giugno 2004. Con il termine immobile s'intende la singola
unità abitativa. L'agevolazione, infatti, non è condizionata alla cessione o
assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato,
così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al
proprio acquisto o assegnazione;
l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un
edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero fabbricato;
tali lavori devono essere realizzati dall'impresa di
costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia entro il 31
dicembre 2003.
Viene confermato l'obbligo di ripartire la detrazione in
dieci rate annuali costanti.
Per fruire dell'agevolazione non occorre inviare la comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, al centro operativo di Pescara.