TREMONTI-BIS -
APPLICABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI
(Ris. mIN. 20/3/03, n. 67/E)
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le imprese presenti
sull'intero territorio comunale interessato dagli eventi calamitosi nei mesi di
ottobre e novembre 2002 possono legittimamente fruire, limitatamente agli
investimenti realizzati in sedi operative ubicate nel territorio, della proroga
della Tremonti-bis, a prescindere dal fatto che le sedi operative siano
effettivamente ubicate nelle specifiche zone individuate dalle ordinanze
sindacali (art. 5-sexies, D.L. n. 282/2002, conv. legge n. 27/2003).
La norma non vincola la proroga dell'agevolazione agli
investimenti realizzati dai soggetti direttamente colpiti dagli eventi
calamitosi, ma fa esclusivo riferimento alle sedi operative ubicate nei comuni:
- per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di
sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di
accesso al territorio comunale.
La ratio della norma è sostanzialmente quella di concedere
una proroga dell'agevolazione con riferimento a tutti i soggetti titolari di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà
recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subìto,
direttamente o indirettamente, un danno economico.
L'Agenzia ha chiarito tale interpretazione a fronte di un'istanza tesa a conoscere se l'intento del legislatore, attraverso la proroga della Tremonti-bis, fosse quello di agevolare tutte le aziende presenti sull'intero territorio comunale oppure "unicamente quelle localizzate su eventuali sue partizioni ancorché rinvenibili dalle ordinanze sindacali".