LIBRI PAGA E
MATRICOLA - DECRETO 30 OTTOBRE 2002 - CONDIZIONI E MODALITA’ PER LA TENUTA -
PRIME ISTRUZIONI INAIL
Con nota del 7 marzo 2003, la Direzione Generale dell’INAIL
ha fornito le prime istruzioni in merito al Decreto del Ministero del Lavoro 30
ottobre 2002, recante “Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e
matricola”, emanato in attuazione dell’art. 119, comma 4, della Legge 23
dicembre 2000, n. 388 (cfr. Not n. 1/2003), Di seguito si illustrano i punti di
maggiore interesse della citata nota dell’Istituto.
Tenuta e conservazione dei libri di paga e di matricola
tramite fogli mobili
Ai sensi dell’art. 1, commi 1, lett. a) e 2, del suddetto
decreto ministeriale, la tenuta e la conservazione dei libri paga e matricola
possono essere effettuate mediante l’utilizzazione di fogli mobili ad
elaborazione manuale o meccanografica, nel rispetto delle procedure stabilite
nello stesso provvedimento ed a condizione che il sistema adottato sia idoneo
ad eseguire tutte le registrazioni indicate dalla vigente normativa.
Al riguardo, la nota in commento sottolinea che:
- per effetto di quanto stabilito dalla richiamata
disposizione, le modalità di tenuta tramite fogli mobili vengono estese ai
libri di matricola;
- in base alla disciplina in vigore non è più necessaria la
preventiva richiesta di autorizzazione alle Direzioni provinciali del lavoro
all’uso dei fogli mobili;
- l’adozione dei fogli mobili sostitutivi dei libri di
matricola e di paga rilegati non esonera il datore di lavoro dagli obblighi in
materia di preventiva vidimazione, fatte salve le eccezioni stabilite per i
soggetti che tengono i libri tramite supporti informatici o utilizzano la
stampa laser.
Tenuta dei libri di paga e di matricola tramite strumenti
informatici
Secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 1, lett. b) e 2,
del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2002, la tenuta e la conservazione dei
libri paga e matricola possono avvenire, oltre che attraverso l’utilizzo di
fogli mobili, anche mediante supporti magnetici, sui quali ogni singola
scrittura costituisca documento infor-matico e sia collegata alle registrazioni
in precedenza effettuate, garantendo, in questo modo, sia la consultabilità in
ogni momento, sia l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la
sequenzialità crono-logica delle operazioni.
I sistemi di cui trattasi sono sottratti agli obblighi di
vidimazione ed autorizzazione, e, devono, comunque, essere idonei ad eseguire
tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa. In proposito l’INAIL
precisa che, per il momento, nei confronti di tutti i soggetti che si avvalgono
della tenuta dei libri mediante strumenti informatici, continuano a trovare
applicazione le modalità già in atto, ai sensi delle quali, in particolare, ferme
restando le condizioni di inalterabilità e consultabilità dei dati acquisiti
previste dal DPR 20 aprile 1994, n. 350, non è richiesta alcuna vidimazione, da
parte dell’Istituto, dei documenti cartacei su cui vanno trasferiti i dati
riepilogativi mensili ed annuali, che devono, comunque, essere conformi ai
modelli riepilogativi in uso per l’assolvimento degli obblighi contributivi.
Stampa laser dei dati retributivi
A norma dell’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 30
ottobre 2002, nei casi di stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro
sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga, “alle
condizioni prefissate dall’Istituto assicuratore”.
Tali condizioni vengono sintetizzate come segue dalla nota
in commento:
- ai fini della predetta esenzione, i soggetti interessati
sono tenuti a richiedere preventivamente all’INAIL di essere autorizzati alla
vidimazione in fase di stampa laser dei fogli mobili utilizzati, il cui
tracciato, una volta rilasciata l’autorizzazione da parte dell’Istituto, sarà
poi l’unico che potrà essere prodotto dalla stampante laser;
- i fogli da utilizzare per la registrazione dei dati
matricolari dovranno, invece, essere preventivamente vidimati dall’INAIL con i
sistemi tradizionali (e cioè la bollatura manuale, con l’apposizione di timbri
a secco o ad inchiostro);
- relativamente ai fogli presenze, l’autorizzazione alla
vidimazione in fase di stampa laser continuerà ad essere concessa soltanto nei
casi in cui l’azienda utilizzi sistemi di rilevazione a mezzo di tessere
magnetiche (badge) o di cartellini orologio. Nelle altre ipotesi, i soggetti
autorizzati possono comunque avvalersi della stampa laser dei fogli da
utilizzare per la registrazione delle presenze, previa numerazione e vidimazione
a cura dell’INAIL dei fogli medesimi con i sistemi tradizionali sopra indicati.
A partire dall’anno 2003, i datori di lavoro e gli altri
soggetti abilitati che si avvalgono della stampa laser sono esonerati
dall’invio della comunicazione del riepilogo mensile, fermo restando l’obbligo
di stampa del riepilogo medesimo, da conservarsi insieme ai libri
regolamentari, e devono provvedere ad inviare all’INAIL il riepilogo annuale
entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento.
Accentramento della elaborazione dei libri di paga e di
matricola
L’art. 3 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2002 conferma
che, in caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, il
datore di lavoro deve richiedere l’apposita autorizzazione alla Direzione
provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro.
Al riguardo, l’INAIL pone in rilievo come l’unica
innovazione introdotta dalla norma, rispetto alla disciplina già in vigore,
riguardi l’obbligo di specificare, all’atto dell’inoltro dell’istanza, il tipo
di sistema delle scritture regolamentari che si intende adottare (fogli mobili
ad elaborazione manuale o meccanografica, ovvero supporti magnetici).
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Con riferimento all’art. 5, comma 1, del più volte citato
decreto ministeriale, l’Istituto evidenzia che, indipendentemente dal sistema
di tenuta prescelto e dall’adozione di libri unici o separati da quelli degli
altri dipendenti, le registrazioni relative ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali
del collaboratore, gli estremi del contratto (data e compenso pattuito) e, per
quanto attiene al solo libro di paga, il totale dei compensi erogati, gli oneri
contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le detrazioni fiscali
applicate.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5, la tenuta
unificata dei libri di paga e di matricola per tutti i lavoratori (subordinati
e parasubordinati) deve comunque consentire, su richiesta degli organi di
vigilanza, la possibilità di riepilogare, distintamente ed in ordine
cronologico, le assunzioni dei lavoratori subordinati e gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa.
La nota in esame precisa che le indicazioni operative nella stessa contenute sono state fornite in attesa di apposite direttive del Ministero del Lavoro e che l’Istituto ha già avviato le attività di analisi finalizzate, nel contesto delle nuove disposizioni, alla revisione complessiva della materia in argomento, le cui risultanze formeranno oggetto di successive comunicazioni.