INPS - DIRIGENTI DI
AZIENDE INDUSTRIALI - PRIME ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
Con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, la Direzione
Generale dell’INPS ha fornito le prime istruzioni in materia di prestazioni
pensionistiche per i dirigenti di aziende industriali, a seguito della
confluenza dell’INPDAI nell’INPS, con effetto dal 1° gennaio 2003, (cfr. Not.
n. 11/2002).
Di seguito si illustrano i principali aspetti della citata
circolare.
Pensioni in essere al 1° gennaio 2003
In attesa del caricamento di tutte le posizioni
pensionistiche dei dirigenti di aziende industriali negli archivi dell’INPS,
previsto per il mese di ottobre 2003, il pagamento delle pensioni in essere al
1° gennaio 2003 continua ad essere effettuato dalle strutture dell’ex INPDAI,
con le modalità già in atto.
A partire dal mese di maggio 2003 verranno inseriti nel data
base delle pensioni i dati utili al pagamento, operando, ove possibile,
l’unificazione dei mandati.
Una volta completato il caricamento nel predetto data base,
anche le prestazioni di cui trattasi saranno gestite dalla sede INPS nella cui
circoscrizione risiede l’interessato, con le modalità stabilite per la
generalità delle pensioni dell’Istituto.
Con specifico riferimento alla disciplina del cumulo tra le
pensioni di anzianità ed i redditi da lavoro introdotta dall’art. 44 della
Legge n. 289/2002, l’INPS rinvia alle direttive impartite con la circolare n.
16 del 27 gennaio 2003 (cfr. Not. n. 2/2003 e suppl. n. 1 al Not. n. 2/2003),
sottolineando, in particolare, che:
- per le pensioni di
anzianità in pagamento, i cui titolari avevano 58 anni di età e 37 anni di
contributi all’atto del pensionamento, le procedure non hanno operato la
trattenuta dal mese di gennaio 2003, fermo restando le trattenute già in
essere, in attuazione della previgente normativa sul regime di incumulabilità;
- i titolari di pensioni di anzianità con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2003 , che non fanno valere, all’atto del
pensio-namento, i predetti requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva, riceveranno la comunicazione trasmessa in allegato alla circolare
da ultimo citata, nella quale vengono, fra l’altro, indicate la somma da
versare, ai sensi dell’art.44, c.2, della Legge n. 289/2002, per poter accedere
al regime di totale cumulabilità con effetto dal 1° gennaio 2003 e le modalità
di pagamento della medesima.
Pensioni di nuova liquidazione
Le nuove domande di pensione possono essere presentate dagli
interessati alle sedi INPS nella cui circoscrizione risiedono, utilizzando la
modulistica INPS, ovvero quella già in uso presso l’INPDAI.
Le sedi INPS inoltreranno le domande di pensione di vecchiaia,
di anzianità ed ai superstiti, ai fini dell’istruttoria e della liquidazione,
alla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali istituita presso l’ex
INPDAI Viale delle Province 196 - 00162 Roma.
Tale Struttura provvederà anche alla istruttoria delle
domande nel frattempo alla medesima direttamente pervenute.
Per le domande di pensione di inabilità e di assegno di
invalidità, la sussistenza dei requisiti sanitari verrà accertata dalla
competente sede INPS, mentre l’esistenza dei requisiti contributivi verrà
verificata dalla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali.
Nell’ipotesi in cui l’istruttoria delle domande si concluda
in senso favorevole all’interessato, la suddetta Struttura provvederà ad
adottare il provvedimento di accoglimento e a liquidare la prestazione.
Nel caso in cui, invece, l’istruttoria delle domande si
concluda negativamente (per mancanza dei requisiti contributivi e/o dei
requisiti sanitari), il provvedimento di reie-zione sarà adottato dalla
competente sede INPS, alla quale, pertanto, la Struttura Previdenza Dirigenti
Aziende Industriali dovrà trasmettere la documentazione concernente la
situazione contributiva dell’assicurato.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di nuova
liquidazione e ricostituzione delle pensioni per la gestione delle prestazioni
di cui trattasi, comprendendo anche la quota relativa alle anzianità maturate
dopo il 31 dicembre 2002, da calcolare con le norme in vigore
nell’assicurazione generale obbligatoria, le pensioni con decorrenza successiva
al 31 gennaio 2003 verranno definite in via provvisoria con le procedure già in
atto presso l’INPDAI, opportunamente aggiornate.
Con le predette procedure verranno, altresì, definite le
domande di pensione pervenute entro il 31 dicembre 2002, ancora in istruttoria
presso la Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali.
La circolare in oggetto precisa, inoltre, che:
- i ricorsi amministrativi dei dirigenti di aziende
industriali in materia di prestazioni pensionistiche vengono decisi dal Comitato
provinciale dell’INPS, nella cui circoscrizione risiedono gli interessati;
- per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente,
richiesto dai dirigenti di aziende industriali, ai sensi dell’art. 5 della
Legge 15 marzo 1973, n. 44, entro il 31 dicembre 2002, le sedi INPS
proseguiranno l’istruttoria delle domande ancora giacenti, la cui definizione
potrà avvenire non appena saranno completate le operazioni di aggiornamento
della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso INPDAI
della prevista documentazione cartacea (modello TRC01);
- per le richieste di ricongiunzione a titolo oneroso,
inoltrate dai dirigenti di aziende industriali ai sensi dell’art. 2 della Legge
7 febbraio 1979, n. 29, relativamente al periodi di iscrizione alle gestioni
previ-denziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e
commercianti, le sedi INPS continueranno ad inviare la documentazione cartacea
(modello TRCO1/bis);
- per la ricostituzione della posizione assicurativa,
richiesta dai dirigenti di aziende industriali, ai sensi dell’art. 22 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, entro il 31
dicembre 2002, la Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali continuerà
ad inviare alle competenti sedi INPS, secondo i criteri in vigore sino a tale
data, la specifica dei periodi di contribuzione, l’indicazione delle
retribuzioni e dei contributi relativi agli interessati, senza aIcun
trasferimento di contributi fra il soppresso INPDAI e l’INPS.
La circolare in esame, infine, fa riserva di successive comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto, di rendita vitalizia e di ricongiunzione onerosa presentate in data successiva alla soppressione dell’INPDAI.