LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 26 febbraio è stata pubblicata la legge 14 febbraio 2003 n. 30, recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.  Nel corso del suo iter parlamentare il provvedimento originario ha subito notevoli modificazioni e alcune materie sono state anche stralciate e trattate o in autonomi disegni di legge o in altri provvedimenti di legge quali, in particolare, il decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297 in materia di agevolazioni per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003). Nell’ambito della citata legge sono concesse al Governo sei deleghe da esercitarsi nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore (13 marzo 2003), ad esclusione di quella relativa al riordino dei contratti a contenuto formativo e del tirocinio, per la quale vengono concessi sei mesi.

Si illustrano qui di seguito i principali contenuti della legge delega in esame.

Art. 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonchè in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro

L’art. 1 contiene la delega riferita a due fondamentali temi: la riforma del collocamento, da una parte, e la somministrazio-ne e l’appalto di manodopera, dall’altra. Come detto, con riferimento al collocamento e, in particolare, alle norme relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, alcune sono state stralciate dalla delega ed inserite nel citato D.Lgs. n. 297/02, al fine di poter realizzare in tempi più rapidi la riforma prevista. L’articolo in esame mantiene in capo allo Stato, in via esclusiva, le funzioni relative alla:

- gestione del Sistema informativo lavoro;

- conciliazione delle controversie di lavoro;

- gestione dei flussi in materia di immigrazione;

- autorizzazione per l’invio dei lavoratori all’estero.

E’ inoltre prevista l’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e per le società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, le quali pertanto potranno partecipare all’attività del collocamento.

Per i servizi relativi all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, la delega, infatti, si fonda sul principio della libera concorrenza tra operatori pubblici e operatori privati. In tal senso la lettera l) dell’art. 1 prevede che la suddetta funzione di intermedia-zione sarà affidata anche ai soggetti privati che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, attraverso un regime unico autorizzatorio. Sono soggetti intermediari gli organismi bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale.

Con riferimento al tema della sommini-strazione e dell’appalto di manodopera, la legge delega prevede l’abrogazione della legge n. 1369/60 e la sua sostituzione con una nuova disciplina impostata sui seguenti principi direttivi:

a) autorizzazione della somministrazione di manodopera (c.d. staff leasing) solo da parte dei soggetti identificati mediante il regime autorizzatorio o di accreditamento sopra richiamato con riferimento all’attività di intermediazione;

b) individuazione da parte della legge o dei contratti collettivi nazionali o territoriali delle ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo in presenza delle quali è ammessa la somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato;

c) individuazione dei caratteri che consentono di distinguere l’appalto dall’interpo-sizione di manodopera;

d) definizione dei casi in cui si configura il comando o distacco;

e) definizione dei casi di interposizione illecita per mancanza di una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero per la lesione dei diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore;

f) previsione per i lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di un trattamento non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice e garanzia della solidarietà tra quest’ultima e l’impresa fornitrice per detti lavoratori;

g) conferma di un regime sanzionatorio civile e penale in presenza di violazioni a tali normative;

h) distinzione tra interposizione illecita e appalto genuino utilizzando a tal proposito il meccanismo di certificazione del contratto di lavoro, previsto nel successivo art. 5 della legge in esame, sulla base di indici e codici di comportamento idonei a verificare rigorosamente la concreta organizzazione dei mezzi e l’effettiva assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore.

L’art. 1 prevede, da ultimo, in caso di trasferimento d’azienda, l’adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce della recente legge n. 39/02 (legge comunitaria per l’anno 2001). In particolare, in caso di cessione di ramo d’azienda, il requisito dell’autonomia funzionale dello stesso deve sussistere nel momento in cui il trasferimento medesimo venga attuato, senza necessità che il requisito suddetto preesista all’atto traslativo.

Art.2  - Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio

La legge delega si propone anche la revisione dei rapporti di lavoro a contenuto formativo che sarà attuata mediante più decreti legislativi da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In concreto la norma si ispira ai seguenti principi e alle seguenti direttive:

- disciplinare in modo organico quei rapporti di lavoro con contenuto formativo quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro valorizzando quella parte di formazione che si realizza in azienda. L’istituto dell’apprendistato già modificato con la legge n.196 del 1997 viene riconfermato  come  strumento garantito per fare formazione e potrà essere utilizzato quale percorso riconosciuto nell’ambito dell’istruzione superiore;

- riconoscere agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia di apprendistato e di passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione;

- snellire le procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi relativi ai contratti di formazione e lavoro e apprendistato (contratti a contenuto formativo);

- specializzare il contratto di formazione e lavoro per l’inserimento e il reinserimento mirato in azienda;

- revisionare quelle misure che facilitano l’inserimento al lavoro tra cui i tirocini con una durata variabile fra uno e dodici mesi tenendo conto di alcuni parametri tra cui il livello di istruzione, le caratteristiche dell’attività lavorativa e il territorio di appartenenza. Per i soggetti disabili la durata si estende a ventiquattro mesi, e le condizioni di riferimento sono, oltre a quelle sopra citate, la natura della menoma-zione fisica e l’influenza della stessa sull’allungamento del tempo di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui sono inseriti;

- superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne, valorizzando l’inserimento e il reinserimento delle donne uscite dal mercato del lavoro;

- rafforzare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati in relazione al rapporto tra occupazione femminile e tasso di occupazione  in generale;

Infine, la norma dispone la sperimenta-zione di linee guida per determinare i contenuti dell’attività formativa concordati tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale anche all’interno degli enti bilaterali.

Art. 3 - Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale

I principali criteri direttivi della disciplina di delega di contenuta nell’art. 3 sono i seguenti:

- agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, nei casi e secondo le modalità fissate dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, anche sulla base del consenso del lavoratore in mancanza dei predetti contratti collettivi;

- agevolazioni del ricorso a forme flessibili ed elastiche, relative non solo alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma anche alla sua durata nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto (orizzontale più verticale), anche a tempo determinato;

- agevolazioni per l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, allo scopo di contribuire all’occupazione giovanile;

- affermazione della computabilità ‘‘pro rata temporis’’ del lavoratore part-time in proporzione all’orario di lavoro svolto per l’applicazione delle norme legislative e delle clausole contrattuali collegate alla dimensione aziendale, da intendersi come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva.

Tutto quanto sopra detto persegue il fine di promuovere la più ampia diffusione di tale istituto e, in particolare, di incrementare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei soggetti in età superiore ai 55 anni.

Art. 4 - Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite

Sono state introdotte le seguenti nuove tipologie di lavoro, per le quali il Governo e’ delegato ad adottare uno o più decreti legislativi.

Lavoro a chiamata

Il lavoro a chiamata e’ caratterizzato da:

- svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti individuate dai contratti collettivi o, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro;

- riconoscimento di una congrua indennità a favore del lavoratore che garantisca al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di tali prestazioni;

- eventuale facoltatività per il lavoratore di rispondere alla chiamata, con conseguente insussistenza del diritto a percepire la suddetta indennità, a fronte di una retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente svolto;

- possibilità di sperimentare tale tipologia nei confronti di disoccupati fino a 25 anni di età o di lavoratori con età superiore ai 45 anni iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento (tale ultimo riferimento e’ da ritenersi superato dall’abrogazione delle liste di collocamento ordinarie e speciali operata dal citato decreto legislativo n. 297/02, cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 2/2003) per effetto di processi di riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro.

Collaborazioni coordinate e continuative

Il relativo contratto deve essere stipulato con atto scritto contenente l’indicazione della durata, la riconducibilità della collaborazione ad un progetto o programma o fase di lavoro, la previsione dello svolgimento da parte del collaboratore di lavoro prevalentemente proprio senza i vincoli di subordinazione, la previsione di un trattamento economico proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Viene prevista la differenziazione della collaborazione coordinata e continuativa dai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali quelli la cui durata non superi i 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente, tranne il caso in cui il compenso complessivo sia superiore a 5.000 euro.

Dovranno altresì essere previste tutele fondamentali per la dignità e la sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento alla maternità, alle malattie e agli infortuni, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, la legge delega comprende sia la previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge che il ricorso al già citato meccanismo di certificazione della volontà delle parti contraenti.

Lavoro occasionale e accessorio

Ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio con particolare riguardo a forme di assistenza sociale rese a famiglie o ad organismi non aventi fini di lucro da parte di disoccupati di lungo periodo o di altri soggetti socialmente deboli.

Lavoro a prestazioni ripartite

Ammissibilità di prestazioni di lavoro ripartite tra due o più lavoratori obbligati in solido per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa nei confronti del datore di lavoro.

Art. 5 - Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro

La norma prevede che - al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro - il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del contratto di lavoro, nel rispetto dei principi qui di seguito elencati:

­ carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;

­ individuazione dell’organo preposto alla certificazione di cui trattasi negli enti bilaterali costituiti ad iniziativa delle associazioni datoriali e dei sindacati ovvero presso strutture pubbliche competenti in materia, o anche università;

­ definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

­ indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

­ attribuzione di piena forza legale al contratto certificato, con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio;

­ previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 410 del c.p.c. innanzi all’organo preposto alla certificazione;

­ attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro, ma anche le rinunzie e transazioni (ex art. 2113 del c.c.);

­ verifica dell’attuazione delle disposizioni, dopo 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministero del lavoro sentite le organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori).

Art. 7 - Disposizioni concernenti l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5

L’articolo, nel prevedere un iter procedurale per l’esercizio della deleghe da parte del Governo, stabilisce che dall’attuazione delle norme derivanti dagli articoli da 1 a 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8 - Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro

Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro, entro il 13 marzo 2004 uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di regole eque ed efficienti per la prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa.

Tale delega andrà esercitata nel rispetto dei principi qui di seguito richiamati:

­ improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell’osservanza delle norme, anche valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori;

­ definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione e quella di conciliazione delle controversie individuali;

­ ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida;

­ semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi;

­ semplificazione della procedura per la soddisfazione  dei crediti di lavoro, correlata alla promozione di soluzioni conciliative pubbliche;

­ riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro con l’istituzione di una direzione generale per il coordinamento delle strutture ministeriali periferiche, tenendo conto della funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore del lavoro;

­ razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza (compresi quelli dell’Inps e dell’Inail), con attribuzione della direzione e coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

La legge prevede che il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, possa emanare eventuali disposizioni modificative e correttive.