LEGGE 14 FEBBRAIO
2003, N. 30 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 26 febbraio è
stata pubblicata la legge 14 febbraio 2003 n. 30, recante “Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Nel corso del suo iter parlamentare il provvedimento originario ha
subito notevoli modificazioni e alcune materie sono state anche stralciate e
trattate o in autonomi disegni di legge o in altri provvedimenti di legge
quali, in particolare, il decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297 in
materia di agevolazioni per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr.
suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003). Nell’ambito della citata legge sono concesse al
Governo sei deleghe da esercitarsi nel termine di un anno dalla sua entrata in
vigore (13 marzo 2003), ad esclusione di quella relativa al riordino dei
contratti a contenuto formativo e del tirocinio, per la quale vengono concessi
sei mesi.
Si illustrano qui di seguito i principali contenuti della
legge delega in esame.
Art. 1 - Delega al Governo per la revisione della
disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonchè in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro
L’art. 1 contiene la delega riferita a due fondamentali
temi: la riforma del collocamento, da una parte, e la somministrazio-ne e
l’appalto di manodopera, dall’altra. Come detto, con riferimento al
collocamento e, in particolare, alle norme relative all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, alcune sono state stralciate dalla delega ed inserite nel
citato D.Lgs. n. 297/02, al fine di poter realizzare in tempi più rapidi la
riforma prevista. L’articolo in esame mantiene in capo allo Stato, in via
esclusiva, le funzioni relative alla:
- gestione del Sistema informativo lavoro;
- conciliazione delle controversie di lavoro;
- gestione dei flussi in materia di immigrazione;
- autorizzazione per l’invio dei lavoratori all’estero.
E’ inoltre prevista l’eliminazione del vincolo dell’oggetto
sociale esclusivo per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e per le
società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, le quali pertanto potranno
partecipare all’attività del collocamento.
Per i servizi relativi all’incrocio tra domanda e offerta di
lavoro, la delega, infatti, si fonda sul principio della libera concorrenza tra
operatori pubblici e operatori privati. In tal senso la lettera l) dell’art. 1
prevede che la suddetta funzione di intermedia-zione sarà affidata anche ai
soggetti privati che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari,
attraverso un regime unico autorizzatorio. Sono soggetti intermediari gli
organismi bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale o territoriale.
Con riferimento al tema della sommini-strazione e
dell’appalto di manodopera, la legge delega prevede l’abrogazione della legge
n. 1369/60 e la sua sostituzione con una nuova disciplina impostata sui
seguenti principi direttivi:
a) autorizzazione della somministrazione di manodopera (c.d.
staff leasing) solo da parte dei soggetti identificati mediante il regime
autorizzatorio o di accreditamento sopra richiamato con riferimento
all’attività di intermediazione;
b) individuazione da parte della legge o dei contratti
collettivi nazionali o territoriali delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo o organizzativo in presenza delle quali è ammessa la
somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato;
c) individuazione dei caratteri che consentono di
distinguere l’appalto dall’interpo-sizione di manodopera;
d) definizione dei casi in cui si configura il comando o
distacco;
e) definizione dei casi di interposizione illecita per
mancanza di una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero per la
lesione dei diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato
al lavoratore;
f) previsione per i lavoratori coinvolti nell’attività di
somministrazione di un trattamento non inferiore a quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice e garanzia della
solidarietà tra quest’ultima e l’impresa fornitrice per detti lavoratori;
g) conferma di un regime sanzionatorio civile e penale in
presenza di violazioni a tali normative;
h) distinzione tra interposizione illecita e appalto genuino
utilizzando a tal proposito il meccanismo di certificazione del contratto di
lavoro, previsto nel successivo art. 5 della legge in esame, sulla base di
indici e codici di comportamento idonei a verificare rigorosamente la concreta
organizzazione dei mezzi e l’effettiva assunzione del rischio di impresa da
parte dell’appaltatore.
L’art. 1 prevede, da ultimo, in caso di trasferimento
d’azienda, l’adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria,
anche alla luce della recente legge n. 39/02 (legge comunitaria per l’anno
2001). In particolare, in caso di cessione di ramo d’azienda, il requisito dell’autonomia
funzionale dello stesso deve sussistere nel momento in cui il trasferimento
medesimo venga attuato, senza necessità che il requisito suddetto preesista
all’atto traslativo.
Art.2 - Delega al
Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di
tirocinio
La legge delega si propone anche la revisione dei rapporti
di lavoro a contenuto formativo che sarà attuata mediante più decreti
legislativi da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. In concreto la norma si ispira ai seguenti principi e alle
seguenti direttive:
- disciplinare in modo organico quei rapporti di lavoro con
contenuto formativo quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro
valorizzando quella parte di formazione che si realizza in azienda. L’istituto
dell’apprendistato già modificato con la legge n.196 del 1997 viene
riconfermato come strumento garantito per fare formazione e
potrà essere utilizzato quale percorso riconosciuto nell’ambito dell’istruzione
superiore;
- riconoscere agli enti bilaterali competenze autorizzatorie
in materia di apprendistato e di passaggio tra i sistemi di istruzione e
formazione;
- snellire le procedure di riconoscimento e di attribuzione
degli incentivi relativi ai contratti di formazione e lavoro e apprendistato
(contratti a contenuto formativo);
- specializzare il contratto di formazione e lavoro per
l’inserimento e il reinserimento mirato in azienda;
- revisionare quelle misure che facilitano l’inserimento al
lavoro tra cui i tirocini con una durata variabile fra uno e dodici mesi
tenendo conto di alcuni parametri tra cui il livello di istruzione, le
caratteristiche dell’attività lavorativa e il territorio di appartenenza. Per i
soggetti disabili la durata si estende a ventiquattro mesi, e le condizioni di
riferimento sono, oltre a quelle sopra citate, la natura della menoma-zione
fisica e l’influenza della stessa sull’allungamento del tempo di apprendimento
in relazione alle specifiche mansioni in cui sono inseriti;
- superare il differenziale occupazionale tra uomini e
donne, valorizzando l’inserimento e il reinserimento delle donne uscite dal
mercato del lavoro;
- rafforzare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione
dei risultati in relazione al rapporto tra occupazione femminile e tasso di
occupazione in generale;
Infine, la norma dispone la sperimenta-zione di linee guida
per determinare i contenuti dell’attività formativa concordati tra le
associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale anche all’interno degli enti
bilaterali.
Art. 3 - Delega al Governo in materia di riforma della
disciplina del lavoro a tempo parziale
I principali criteri direttivi della disciplina di delega di
contenuta nell’art. 3 sono i seguenti:
- agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro
supplementare nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, nei casi e secondo le modalità fissate dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro, anche sulla base del consenso del
lavoratore in mancanza dei predetti contratti collettivi;
- agevolazioni del ricorso a forme flessibili ed elastiche,
relative non solo alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma
anche alla sua durata nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
e misto (orizzontale più verticale), anche a tempo determinato;
- agevolazioni per l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo
parziale da parte dei lavoratori anziani, allo scopo di contribuire
all’occupazione giovanile;
- affermazione della computabilità ‘‘pro rata temporis’’ del
lavoratore part-time in proporzione all’orario di lavoro svolto per
l’applicazione delle norme legislative e delle clausole contrattuali collegate
alla dimensione aziendale, da intendersi come numero dei dipendenti occupati in
ogni unità produttiva.
Tutto quanto sopra detto persegue il fine di promuovere la
più ampia diffusione di tale istituto e, in particolare, di incrementare il
tasso di occupazione delle donne, dei giovani e dei soggetti in età superiore
ai 55 anni.
Art. 4 - Delega al Governo in materia di disciplina delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite
Sono state introdotte le seguenti nuove tipologie di lavoro,
per le quali il Governo e’ delegato ad adottare uno o più decreti legislativi.
Lavoro a chiamata
Il lavoro a chiamata e’ caratterizzato da:
- svolgimento di prestazioni discontinue o intermittenti
individuate dai contratti collettivi o, in via provvisoria, con decreto del
Ministro del lavoro;
- riconoscimento di una congrua indennità a favore del
lavoratore che garantisca al datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di tali prestazioni;
- eventuale facoltatività per il lavoratore di rispondere
alla chiamata, con conseguente insussistenza del diritto a percepire la
suddetta indennità, a fronte di una retribuzione proporzionata al lavoro
effettivamente svolto;
- possibilità di sperimentare tale tipologia nei confronti
di disoccupati fino a 25 anni di età o di lavoratori con età superiore ai 45
anni iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento (tale ultimo
riferimento e’ da ritenersi superato dall’abrogazione delle liste di
collocamento ordinarie e speciali operata dal citato decreto legislativo n.
297/02, cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 2/2003) per effetto di processi di
riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro.
Collaborazioni coordinate e continuative
Il relativo contratto deve essere stipulato con atto scritto
contenente l’indicazione della durata, la riconducibilità della collaborazione
ad un progetto o programma o fase di lavoro, la previsione dello svolgimento da
parte del collaboratore di lavoro prevalentemente proprio senza i vincoli di
subordinazione, la previsione di un trattamento economico proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro prestato.
Viene prevista la differenziazione della collaborazione
coordinata e continuativa dai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali quelli la cui durata non superi i 30 giorni nell’anno
solare con lo stesso committente, tranne il caso in cui il compenso complessivo
sia superiore a 5.000 euro.
Dovranno altresì essere previste tutele fondamentali per la
dignità e la sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento alla
maternità, alle malattie e agli infortuni, nonché alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Infine, la legge delega comprende sia la previsione di un
sistema sanzionatorio nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge che
il ricorso al già citato meccanismo di certificazione della volontà delle parti
contraenti.
Lavoro occasionale e accessorio
Ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e
accessorio con particolare riguardo a forme di assistenza sociale rese a
famiglie o ad organismi non aventi fini di lucro da parte di disoccupati di
lungo periodo o di altri soggetti socialmente deboli.
Lavoro a prestazioni ripartite
Ammissibilità di prestazioni di lavoro ripartite tra due o
più lavoratori obbligati in solido per l’esecuzione di un’unica prestazione
lavorativa nei confronti del datore di lavoro.
Art. 5 - Delega al Governo in materia di certificazione
dei rapporti di lavoro
La norma prevede che - al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei rapporti di lavoro - il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministero del lavoro, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del contratto di lavoro, nel rispetto
dei principi qui di seguito elencati:
carattere volontario e sperimentale della procedura di
certificazione;
individuazione dell’organo preposto alla certificazione di
cui trattasi negli enti bilaterali costituiti ad iniziativa delle associazioni
datoriali e dei sindacati ovvero presso strutture pubbliche competenti in
materia, o anche università;
definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
indicazione del contenuto e della procedura di
certificazione;
attribuzione di piena forza legale al contratto
certificato, con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio;
previsione di espletare il tentativo obbligatorio di
conciliazione previsto dall’art. 410 del c.p.c. innanzi all’organo preposto
alla certificazione;
attribuzione agli enti bilaterali della competenza a
certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro, ma anche le
rinunzie e transazioni (ex art. 2113 del c.c.);
verifica dell’attuazione delle disposizioni, dopo 24 mesi
dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministero del lavoro
sentite le organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori).
Art. 7 - Disposizioni concernenti l’esercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5
L’articolo, nel prevedere un iter procedurale per
l’esercizio della deleghe da parte del Governo, stabilisce che dall’attuazione
delle norme derivanti dagli articoli da 1 a 5 non debbono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8 - Delega al Governo per la razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di
tutela del lavoro, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del
Ministero del lavoro, entro il 13 marzo 2004 uno o più decreti legislativi per
il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale
e di lavoro, nonché per la definizione di regole eque ed efficienti per la
prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa.
Tale delega andrà esercitata nel rispetto dei principi qui
di seguito richiamati:
improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e
promozione dell’osservanza delle norme, anche valorizzando l’attività di
consulenza degli ispettori;
definizione di un raccordo efficace fra la funzione di
ispezione e quella di conciliazione delle controversie individuali;
ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida;
semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi;
semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro, correlata alla
promozione di soluzioni conciliative pubbliche;
riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero del
lavoro con l’istituzione di una direzione generale per il coordinamento delle
strutture ministeriali periferiche, tenendo conto della funzione di polizia
giudiziaria dell’ispettore del lavoro;
razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli
organi di vigilanza (compresi quelli dell’Inps e dell’Inail), con attribuzione
della direzione e coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
La legge prevede che il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, possa emanare eventuali disposizioni modificative e correttive.