INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 12 MARZO 2003
La
Gazzetta Ufficiale n° 59 del 12 marzo 2003 ha pubblicato il provvedimento del 7
marzo 2003 con il quale la Banca d’Italia ha fissato, nella misura del 2,50%
a decorrere dal 12 marzo 2003, il Tasso Ufficiale di Riferimento. In
relazione al citato provvedimento, con decorrenza 12 marzo 2003, la
misura del tasso di dilazione e di differimento e le somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
risultano essere:
L’interesse
di dilazione e di differimento deve essere calcolato nella nuova misura del
8,50% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti).
La
misura delle somme aggiuntive, ai sensi dell’art. 116, comma 8 e segg. della
legge 388/2000 è così determinata:
-
nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 8% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
-
nel caso di evasione connessa
a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso
è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo
dovuto;
-
nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali
o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia
effettuato nei termini fissati dagli enti impositori l’aliquota è pari al 8% in
ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto).