La
Gazzetta Ufficiale n.76 del 1° aprile 2003 ha pubblicato il testo del Decreto
interministeriale 25 febbraio 2003 concernente la proroga per l'anno 2002 della
riduzione contributiva dell'11,50% prevista dall'articolo 29 della legge
341/95.
L’INPS
e l’INAIL hanno impartito, con proprie circolari, le necessarie istruzioni
operative al fine di consentire l’applicazione da parte delle imprese del
beneficio contributivo in parola per l’anno 2002. Si riepilogano, qui di
seguito, le istruzioni emanate dai citati Istituti. Si ricorda (cfr. Suppl. n.
2 al Not. 8-9/2002 che per poter usufruire del beneficio in parola per l’anno
2003 è necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale
attuativo che ne disponga l’operatività per il citato anno 2003.
Le
istruzioni INPS sono contenute nella circolare n.73/2003. In primo luogo,
l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i periodi di paga
decorrenti dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Inoltre, viene precisato
che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione
a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di
lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano
attività lavorativa a tempo parziale). L'Istituto ricorda, inoltre, che il
beneficio non compete per quei lavoratori per i quali spetta al datore di
lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio
assunzione dalle liste di mobilità, contratto formazione lavoro ecc.).
Le
istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere
effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2003. A tal fine i datori di lavoro interessati,
calcolato l’importo della riduzione contributiva spettante per l’anno 2002, indicheranno
il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM
10/2 preceduto dalla dizione “ARR. RID. ART.29,c 2 DL 244/95” e dal codice “L
207”.
Si
riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2002
36,58%
- 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui opera la riduzione contributiva
35,98%
- 23,81% (Fondo pensioni)=12,17% base su cui opera la riduzione contributiva
33,93%
- 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.
Le
istruzioni INAIL sono contenute in una nota inviata alle sedi locali
dell’Istituto nel mese di aprile del corrente anno. L’Istituto conferma che il
beneficio della riduzione dell’11,50% compete per gli operai occupati con orario
di lavoro a 40 ore settimanali e opera sui premi relativi all’anno 2002, c.d.
“regolazione 2002”, con esclusione del premio speciale unitario degli
artigiani. Le istruzioni fornite dall’Istituto, essendo già trascorso il
termine per le operazioni di autoliquidazione 2002/2003, prevedono due ipotesi
per il recupero della riduzione in esame e precisamente:
A) Datore
di lavoro che ha optato per il pagamento rateale del premio risultante da
autoliquidazione 2002/2003
Il
datore di lavoro che, secondo le previsioni di legge e come suggerito dal
Collegio, stia effettuando il pagamento del premio risultante da
autoliquidazione 2002/2003 in forma rateale potrà recuperare l’importo della
riduzione contributiva in parola in occasione del versamento della seconda rata
in scadenza al 16 maggio 2003 o in caso necessario anche con quelle successive.
B) Datore
di lavoro che ha versato il premio risultante da autoliquidazione 2002/2003 in
unica soluzione
In
tale caso il datore di lavoro potrà beneficiare dello sconto dell’11,50%
utilizzando una delle tre sottoriportate modalità:
1)
Compensazione del
credito determinato dall’importo della riduzione in oggetto con eventuali
debiti nei confronti di altri soggetti (INPS, ERARIO) mediante il modello F24
indicandolo nella colonna “importi a credito compensati” con il codice 90 e
anno 2003, nel campo causale la lettera “P”;
2)
Richiesta alla
competente sede INAIL del rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa
prodotta;
3)
Fruizione del credito
per compensare, tramite specifica richiesta alla sede INAIL competente,
eventuali debiti nei confronti dell’Istituto stesso.
Inoltre, l’Istituto ha stabilito che, in entrambe le ipotesi indicate ai
precedenti punti A) e B), il datore di lavoro dovrà
preventivamente attestare il possesso dei requisiti dettati dall’art. 29 della
legge 341/95 per fruire del beneficio contributivo in parola, mediante
autocertificazione. A tal
fine l’INAIL ha predisposto il fac-simile dell’autocertificazione, che si
allega alla presente, e che come detto dovrà essere preventivamente inviato
dall’azienda alla competente sede INAIL mediante raccomandata A.R..
Alla
Sede INAIL di
……………………
Via..........................
n.........
Cap............
Città.................. Prov.......
Data, ……………..
Oggetto:Autoliquidazione
2002/2003 riduzione premi per il settore edile.
Il sottoscritto
……………………………….……. in qualità di …….………………..………… della Ditta ………………………………………….…,
Via …………………………..…., n°…. Cap ……………….. Comune ………………….. Provincia ………….,
chiede di usufruire della
riduzione contributiva indicata in oggetto per l'anno 2002. (1)
A tale scopo il sottoscritto
medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:
Numero di Codice Fiscale
........................................
Numero di Codice Cliente e
c/c ……………………..
Numero di Pat e c/c
…………………………………..
Voce di tariffa
…………………………….……………
Retribuzioni soggette a
sconto …………………..….
Codice Tipo Sconto 1
Il sottoscritto medesimo,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, (2) dichiara che la
Ditta ……………………………………… Codice
Fiscale/Partita Iva……….……………...
Posizione Cassa
Edile……………………….…
risulta in regola con i
versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente
q all'anno 2001.
q ai seguenti periodi lavorativi
…………………………………………………………..
Lo stesso dichiara, inoltre:
-
che
la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio
nazionale;
-
che
le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa suesposta;
-
di
essere consapevole che l'Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la
mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici
applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
IL RICHIEDENTE
1) Decreto ministeriale 25 febbraio 2003 pubblicato
sulla G.U. del 1° aprile 2003, n.76
2)
Art. 46, D.P.R. 445/2000