MODIFICHE ALLE DIRETTIVE CEE SUGLI APPALTI PUBBLICI -

DIRETTIVA N. 97/52

 

Sulla GUCE dello scorso 28 novembre (serie L. n. 328) è stata pubblicata la Direttiva n. 97/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica le Direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori.

Detto provvedimento - che interviene ad adeguare la disciplina comunitaria in materia di contrattualistica pubblica nei settori tradizionali e che dovrà essere oggetto di recepimento da parte dei singoli Stati Membri, entro il 13 ottobre 1998 - si è reso necessario al fine di coordinare il regime comunitario all'Accordo OMC sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement - G.P.A.) stipulato, in ambito GATT-GATS, a Marrakech nel 1994 ed entrato in vigore il 1x gennaio 1996 (vedasi circolare Ance 13/5/1996 n.131) Più in particolare, mediante il provvedimento in oggetto, vengono estese al sistema delle direttive talune disposizioni contenute nell'Accordo, e ciò onde assicurare un'effettiva parità di accesso alle gare di appalto tra gli operatori europei e quelli provenienti dai paesi firmatari dell'Accordo stesso.

Come evidenziato nei documenti allegati alla presente, la Commissione U.E. ha ritenuto di mantenere nella sostanza inalterato l'assetto raggiunto nella vigente legislazione comunitaria, limitandosi ad introdurre talune circoscritte modifiche (soglie; obblighi di informazione; termini e modalità di presentazione dell'offerta).

L'opzione della Commissione risulta peraltro conforme alle istanze, a suo tempo, rappresentate presso tutte le competenti sedi, dall'ANCE, che aveva evidenziato l'opportunità di evitare stravolgimenti normativi che avrebbero, con ogni probabilità, rallentato il già complicato processo di adeguamento degli ordinamenti nazionali, alla disciplina comunitaria.

Venendo ad altro profilo, si segnala che, per ciò che attiene all'adeguamento all'Accordo G.P.A. della direttiva n. 93/38/CEE in materia di settori speciali, il Consiglio ed il Parlamento hanno di recente ultimato una procedura di conciliazione in relazione alle possibili modifiche, da introdurre al regime attualmente vigente.

Ai fini della definitiva approvazione delle modifiche alla direttiva n. 93/38/CEE - dopo la decisione del Parlamento intervenuta lo scorso 4 dicembre - sarà ora necessario attendere il “vaglio” del Consiglio UE.

Si rinvia ai promemoria allegati per l'analisi delle principali novità in merito.

 DIRETTIVA N. 97/52/UE

 A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

 

1. SOGLIE DI APPLICAZIONE (art. 6) 

Le soglie di applicazione della normativa comunitaria sono fissate in cinque milioni di D.S.P.(Diritti Speciali di Prelievo) equivalenti a 5.289.883 ECU per gli appalti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici (Stato; regioni; provincie; comuni; enti locali; enti pubblici; associazioni tra detti soggetti).

Rimane fermo, invece, il preesistente limite di 5 milioni di ECU per gli appalti di lavori affidati da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ma finanziati da queste ultime in misura superiore al 50%.

 

2.OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESCLUSE (ART.8 par. 1 e 2)

È ribadito il principio secondo cui, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta in tal senso, l'amministrazione è tenuta a comunicare, ad ogni candidato o offerente respinto, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta nonchè, nel caso dell'offerta, il nome dell'aggiudicatario. A ciò viene aggiunto l'obbligo per l'amministrazione di comunicare, ad ogni offerente che abbia formulato un'offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi relativi di quella selezionata.

È, comunque, in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici evitare di divulgare notizie la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese pubbliche o private, ovvero sia tale da compromettere la concorrenza leale tra imprese.

È, altresì disposto - a parziale integrazione della precedente disciplina - che le amministrazioni aggiudicatrici (ove ricevano una richiesta in tal senso) informino, quanto prima e per iscritto i candidati e gli offerenti delle decisioni adottate con riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare all'aggiudicazione o di riavviare la procedura; le amministrazioni informano, altresì, l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunit Europee.

 

3. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE (art. 12 par.2 e art. 13 par.4)

Vengono introdotte modifiche in ordine ai termini per la presentazione delle offerte.

Per ciò che attiene alle procedure aperte, è disposto che il termine ordinario per la ricezione delle offerte - fissato in 52 giorni dalla data di spedizione del bando alla GUCE - possa essere sostituito da un termine “sufficientemente lungo” (di norma non inferiore a 36 e in ogni caso mai inferiore a 22 giorni) a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Tale eventualità è condizionata alla circostanza che le amministrazioni abbiano inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima della spedizione del bando, un avviso indicativo, ai sensi dell'art. 11 comma 1.

Nel caso di procedure ristrette, ove sia stato pubblicato un avviso indicativo secondo le modalità descritte, il termine ordinario per la ricezione delle offerte, fissato in 40 giorni dalla spedizione delle lettere di invito, può essere ridotto a 26 giorni.

Sull'argomento, dunque, la principale novità rispetto alla disciplina attualmente vigente risulta costituita dalla definizione entro ambiti temporali predeterminati del periodo di vigenza dell'avviso indicativo.

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (art. 18)

Ad integrazione dell'attuale formulazione dell'art. 18, è stabilito il principio generale secondo cui le offerte debbono essere presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; ciò ferma restando la possibilità per gli Stati Membri di prevedere qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che: - ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza delle stesse in attesa della sua valutazione;

- ove necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto mediante invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

 

5. APPLICAZIONI DI CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI (art. 33 bis)

È disposto che, per l'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati Membri applichino, nelle loro relazioni, condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'Accordo GATT-GATS sugli appalti pubblici. A tal fine, gli Stati Membri verificano, nell'ambito del Comitato Consultivo sugli appalti pubblici, le misure da adottare a norma dell'accordo.

 

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI STATISTICA (art. 34)

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della direttiva, gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalti di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente (attualmente, siffatto obbligo è previsto a cadenza biennale).

Nel prospetto statistico, dovranno essere fornite, una serie di indicazioni anche per gli affidamenti sottosoglia.

 

 

DIRETTIVA N. 97/52/UE

B) APPALTI DI SERVIZI DIRETTIVA N. 92/50

1. SOGLIE DI APPLICAZIONE (art. 7 par. 1 e 2)

Rimane ferma la soglia di applicazione della direttiva n. 92/50, fissata in 200.000 ECU, per gli appalti di servizi non ricompresi nell'Accordo G.P.A. (vale a dire: alcuni di quelli previsti all'allegato IA della direttiva e segnatamente, ricerca- sviluppo, alcuni servizi di telecomunicazione, alcuni servizi finanziari; inoltre, tutti i servizi di cui all'allegato IB alla direttiva, per i quali la stessa trova applicazione limitatamente alle disposizioni in materia di specifiche tecniche e di obblighi di informazioni statistiche alla CEE).

Per i servizi ricompresi nell'Accordo G.P.A., le soglie vengono modificate come di seguito riportato: - per gli appalti di servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri indicati nell'all. 1 direttiva n. 93/36/CEE) la soglia è fissata in 130 mila DSP, equivalenti a 137.537 ECU;

- per gli appalti di servizi aggiudicati dagli altri soggetti pubblici la soglia è pari a 200.000 DSP, equivalente a 211.595 ECU.

 

2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESCLUSE (art. 7 par. 1 e 2)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e forniture.

 

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (artt. 10 e 11)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e forniture.

 

4. CONCORSI DI PROGETTAZIONI (art. 13 par. 1 e 2)

Vengono introdotte modifiche alle disposizioni in materia di concorsi di progettazione, al solo scopo di coordinarle con le nuove soglie di cui all'art.7.

 

5. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE (art. 18 par. 2 e 19 par. 4

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e forniture.

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (art. 23)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e forniture.

 

7. APPLICAZIONI DELLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI (art. 38 bis)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori.

 

8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI STATISTICHE (art. 39)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e forniture.

 

 

 

DIRETTIVA N. 97/52/UE

C) APPALTI DI FORNITURE

 

1. SOGLIE DI APPLICAZIONE (art.5 par. 1)

Per gli appalti di forniture, le nuove soglie sono fissate in:

- 130.000 DSP equivalenti a 137.537 ECU per le amministrazioni centrali dello Stato;

- 200.000 DSP equivalenti a 211.595 ECU per tutti gli altri soggetti aggiudicatori.

 

2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESCLUSE (art. 7 par.1 e 2)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e servizi.

 

3. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE (art. 11)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e servizi.

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (art.15)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e servizi.

 

5. COMPITI DELLA COMMISSIONE (art. 29)

È disposto che la Commissione esamini l'applicazione della direttiva con il Comitato Consultivo per gli appalti pubblici e presenti al Consiglio nuove proposte volte ad armonizzare le misure adottate dagli Stati Membri in sede di recepimento della direttiva medesima.

 

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE STATISTICA (art. 31)

Sono introdotte modifiche di tenore pressochè analogo a quelle previste in materia di lavori e servizi.