LOCAZIONE - CRITERI
GENERALI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI AGEVOLATI, TRANSITORI E PER STUDENTI
UNIVERSITARI
(D.M. - Infrastrutture - 30/12/02)
Il Ministro delle Infrastrutture ha dettato i criteri
generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione agevolati, nonché dei contratti di locazione
transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari (artt. 2,
comma 3, e 5, commi 1, 2 e 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Criteri ministeriali
Il decreto è scaturito dalla mancata adozione di un accordo
formale unico richiesto per l'aggiornamento della Convenzione nazionale del
1999 che individua i criteri generali da assumere a riferimento per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale ai fini della determinazione dei canoni di
locazione. In mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la
definizione dei canoni vengono fissati dal Ministro, anche in relazione a:
- la durata dei contratti;
- la rendita catastale dell'immobile;
- altri parametri oggettivi;
- le modalità per garantire particolari esigenze delle
parti.
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
agevolati nella contrattazione territoriale
Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello locale, dopo aver acquisito le
informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone del territorio
comunale, individuano, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde
pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
- tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi
catastali.
Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con
riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee,
prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il
valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti
contrattuali tengono conto dei seguenti elementi:
- tipologia dell'alloggio;
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti
sportivi interni, ecc.);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento
autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
- eventuale dotazione di mobilio.
Criteri per definire i canoni dei contratti di
locazione di natura transitoria e durata degli stessi
I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata
non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono
stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e /o dei
conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative.
I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria
relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei
comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono
definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le
fasce di oscillazione per le aree omogenee.
Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti
possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori
minimi e massimi per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari
esigenze locali.
Criteri per definire i canoni dei contratti di
locazione per studenti universitari e durata degli stessi
Nei comuni sede di università o di corsi universitari
distaccati e di specializzazione nonchè nei comuni limitrofi e qualora il
conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di
specializza-zione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere
stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni
(rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).
Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo
studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto
allo studio.
Agevolazioni fiscali
Godono di agevolazioni fiscali i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni delle aree
metropolitane, limitrofe e ad alta tensione abitativa, nonchè i contratti di
locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio e quelli per studenti universitari.
In particolare, il reddito imponibile dei fabbricati locati
è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione
siano indicati:
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili;
- il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.
In sede di prima applicazione del decreto e fino
all'eventuale aggiornamento periodico eseguito, la base imponibile per la
determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento
del corrispettivo annuo pattuito.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o
rinnovati, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
- Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera Euro
15.493,71;
- Euro 247,90 se il reddito complessivo supera Euro
15.493,71 ma non Euro 30.987,41.
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto
L'adozione dei tipi di contratto diventa obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.