NUOVI MODELLI DI
BANDO PER GARE SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA
Il Supplemento Ordinario n. 61 alla Gazzetta ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003 pubblica il Decreto legislativo n. 67/2003, che recepisce la
direttiva 2001/78/CE sui formulari relativi ai bandi per l`affidamento di
lavori di importo superiore alla soglia comunitaria; per i bandi sotto soglia
le stazioni appaltanti dovranno continuare ad utilizzare i modelli previsti
dalle norme attualmente in vigore.
A decorrere dal 29 aprile 2003, le Amministrazioni
aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori debbono obbligatoriamente utilizzare
detti formulari nella pubblicazione
degli avvisi di gare di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi
nonche` negli avvisi di gare di appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi nei settori speciali
(erogazione di acqua e di energia; trasporti; telecomunicazioni).
Per ``Amministrazioni aggiudicatrici`` e per ``Enti
aggiudicatori`` si intendono i soggetti:
- di cui all`art.2, co. 2 della legge n. 109/1994 e succ.
mod., per gli appalti pubblici di lavori;
- di cui all`art. 1, co. 3 del D.L. n. 358/1992 e succ.
mod., per gli appalti pubblici di forniture;
- di cui all`art. 2, co. 1 del D.L. n. 157/1995 e succ.
mod., per gli appalti pubblici di servizi;
- di cui all`art. 2, co. 1 del D.L. n. 158/1995 e succ. mod.
per gli appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi realizzati
nell`ambito dei suddetti settori speciali.
Dette disposizioni si applicano agli appalti pubblici di
importo indicato:
- dall`art. 80, co. 1 del D.P.R. n. 554/1999, per i lavori;
- dall`art. 1 del D.L. n. 358/1992 e succ. mod., per le
forniture;
- dall`art. 1 del D.L. n. 157/1995 e succ. mod., per i
servizi;
- dall`art. 9 del D.L. n. 158 e succ. mod., per i lavori, i
servizi, le forniture realizzati nell`ambito dei settori speciali.
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa
all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche
(G.U. n. 87 del 14 aprile 2003)
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla
pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti
di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei
trasporti e delle telecomunicazioni.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui
all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1,
nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi
indicati:
a) dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori;
b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni, per i servizi;
d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, per i settori speciali.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai
sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori)
1. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;
b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
d) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori speciali.
Art. 3 (Modelli di formulari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui
all'articolo 2 utilizzano i modelli di formulari contenuti negli allegati al
presente decreto, del quale sono parte integrante.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
gli appalti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo
1, comma 2, non sono pił utilizzati:
a) gli allegati I-L-M-N-O del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554;
b) l'allegato n. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 402;
c) gli allegati nn. 4 e 6 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157;
d) gli allegati nn. XII, XIII, XIV e XV del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
Art. 4 (Norme finali)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2001/78/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Allegato I (articolo 3 - comma 1)
FORMULARI PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (omissis)