TRASPORTI
ECCEZIONALI - AUTORIZZAZIONI PERIODICHE
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si
anticipa che il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, con Circolare n. 5964 del 7 novembre 1997
ha apportato alcune modifiche alla precedente Circolare del 23 maggio 1997 n.
2811 relativa alla autorizzazione alla circolazione dei veicoli e dei trasporti
eccezionali.
Le modifiche introdotte sono relative alle autorizzazioni
periodiche.
Il primo chiarimento riguarda la tipologia del materiale
trasportato e precisa che per tipologia del materiale deve intendersi la
caratteristica merceologica della stessa che ne permette la classificazione
quale: manufatto industriale, macchina operatrice, elemento in cemento armato.
Pertanto con l'indicazione "macchina operatrice"
potranno essere trasportati mezzi ruotati e/o cingolati, allestiti in modo
vario.
Nella richiesta di autorizzazione si forniranno le dimensioni
massime del carico e vi sarà la possibilità di trasportare macchine operatrici
aventi dimensioni inferiori a quelle massime indicate nella autorizzazione.
La seconda integrazione riguarda il trasporto degli elementi
prefabbricati che potrà avvenire anche con un veicolo eccezionale per
dimensioni e non solo per massa.
Con l'occasione si fa presente, ai fini del rinnovo delle
autorizzazioni periodiche in scadenza al 31 dicembre 1997, che considerato
l'elevato numero di autorizzazioni da rinnovare, le concessionarie autostradali
anche per venire incontro alle richieste delle Associazioni di categoria, hanno
disposto una proroga, sino al 31 gennaio 1998, della validità delle
autorizzazioni in scadenza e ciò al fine di evitare il sovraffollamento delle
domande di rinnovo con il conseguente divieto alla circolazione sino al
rilascio della nuova autorizzazione. Analoga richiesta è stata formulata anche
all'ANAS relativamente alle strade statali e si è in attesa di conoscere le
determinazioni.
Ministero Lavori Pubblici
Circolare 5964 del 7/11/97
Oggetto: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità (art. 10 del D.L.vo 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni -
artt. 13 - 20 D.P.R. n. 495/92. Modifiche ed integrazioni alla circolare
23.5.1997 n. 2811).
Con circolare 23 Maggio 1997, n. 2811 sono state fornite
istruzioni e chiarimenti sull'interpretazione ed attuazione della disciplina
della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di
eccezionalità.
Nell'ottica di un ulteriore definitiva semplificazione delle
procedure connesse con le autorizzazioni al trasporto, si ritiene di dover
apportare modifiche ed integrazioni di lieve entità alla succitata circolare,
allo scopo di garantire, nel pieno rispetto del principio della sicurezza
stradale, risultati positivi in termini di diminuzione del volume di traffico
pesante su strada e conseguente riduzione delle emissioni inquinanti.
In particolare sono state raggruppate in tre grandi categorie le
tipologie di materiali con caratteristiche simili, per cui all'art. 13 comma 2
lett. c, l'interpretazione fornita dalla circolare de quo, al 6° capoverso va
modificata nel modo che segue:
- per tipologia del materiale deve intendersi la caratteristica
merceologica della stessa che ne permette la classificazione quale: manufatto
industriale, macchina operatrice, elemento in cemento armato.
- inoltre all'art. 13, comma 9, ultimo rigo, dopo le parole
"eccezionale per massa" si aggiungano le parole "e/o per
sagoma".