PER LA
PARTECIPAZIONE A GARE NON
NECESSITA LA CERTIFICAZIONE SUI DISABILI - CIRCOLARE N. 10/2003
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10/2003, ha
fornito indicazioni in ordine al metodo di certificazione previsto dall'art. 17
della legge n. 68/1999, per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.
La norma citata prevedeva l'obbligo per le imprese
partecipanti alle gare d'appalto di attestare la propria regolarità in ordine
agli adempimenti della legge n. 68/1999 mediante due documenti: una
autodichiarazione ed una certificazione rilasciata dagli uffici provinciali per
il collocamento mirato.
Con la circolare in parola, il cui testo si pubblica di
seguito, il predetto Dicastero, sulla base di quanto disposto dall'art. 15
della legge n. 3, del 16 gennaio 2003 (c.d. collegato ordinamentale), ha
disposto che le imprese possono partecipare alla gare pubbliche
autocertificando la propria regolarità circa gli adempimenti previsti per il
collocamento dei disabili, senza l'obbligo di produrre anche l'attestazione
rilasciata dagli uffici. Sarà poi cura dell'ente committente verificare i contenuti dell'autocertificazione
nei confronti dell'aggiudicatario della gara.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Circ. n. 10/2003, 28 marzo 2003
Oggetto:
Legge 12.3.1999, n. 68. Art. 17
Legge 16.1.2003, n. 3.Art. 15
Norme di semplificazione
La legge 16.1.2003, n. 3 al capo II, recante norme di
semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre, n. 445.
In particolare l'art. 15, nell'introdurre alla lettera b)
l'art. 77 bis, stabilisce che: "le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie
in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese
quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate
da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art.
78".
Per effetto della suddetta disposizione viene meno,
pertanto, la prescrizione di cui all'articolo 17 della legge 12.3.1999, n. 68,
in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o
intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni erano tenute a certificare l'avvenuto adempimento degli
obblighi di assunzione.
Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare
a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare
unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti
l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni
interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà
aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che
esercitano le funzioni di collocamento.
Si ritiene utile, infine, rammentare che restano tuttora validi
gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti direttive in materia,
in particolare per quanto concerne i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni.
Per questi ultimi, in quanto non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.