PER  LA  PARTECIPAZIONE  A GARE  NON  NECESSITA  LA CERTIFICAZIONE  SUI DISABILI - CIRCOLARE  N. 10/2003  DEL MINISTERO  DEL  LAVORO

 

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10/2003, ha fornito indicazioni in ordine al metodo di certificazione previsto dall'art. 17 della legge n. 68/1999, per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.

La norma citata prevedeva l'obbligo per le imprese partecipanti alle gare d'appalto di attestare la propria regolarità in ordine agli adempimenti della legge n. 68/1999 mediante due documenti: una autodichiarazione ed una certificazione rilasciata dagli uffici provinciali per il collocamento mirato.

Con la circolare in parola, il cui testo si pubblica di seguito, il predetto Dicastero, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 3, del 16 gennaio 2003 (c.d. collegato ordinamentale), ha disposto che le imprese possono partecipare alla gare pubbliche autocertificando la propria regolarità circa gli adempimenti previsti per il collocamento dei disabili, senza l'obbligo di produrre anche l'attestazione rilasciata dagli uffici. Sarà poi cura dell'ente committente  verificare i contenuti dell'autocertificazione nei confronti dell'aggiudicatario della gara.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Circ. n. 10/2003, 28 marzo 2003

Oggetto:

Legge 12.3.1999, n. 68. Art. 17

Legge 16.1.2003, n. 3.Art. 15

Norme di semplificazione

La legge 16.1.2003, n. 3 al capo II, recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre, n. 445.

In particolare l'art. 15, nell'introdurre alla lettera b) l'art. 77 bis, stabilisce che: "le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78".

Per effetto della suddetta disposizione viene meno, pertanto, la prescrizione di cui all'articolo 17 della legge 12.3.1999, n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni erano tenute a certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.

Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.

Si ritiene utile, infine, rammentare che restano tuttora validi gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti direttive in materia, in particolare per quanto concerne i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni.

Per questi ultimi, in quanto non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.