APPALTI PUBBLICI -
L'OFFERTA E' DA INTENDERSI COMUNQUE ESPRESSA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA
(T.A.R. Basilicata, 30 dicembre 2002, n. 1047)
Partendo dalla premessa che nell'offerta ciò che rileva è il
solo ribasso percentuale (id est, 23,322),, non assume alcuna rilevanza un
concorrente abbia erroneamente indicato che "il prezzo che offre per
l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è di
£.4.484.012.565", anziché, più correttamente, di £.4.331.491.283 (id est,
l'importo totale dei lavori al netto degli oneri di sicurezza), trattandosi
certamente di un mero errore materiale che non avrebbe potuto in alcun caso
portare all'esclusione della concorrente.
La stazione appaltante era vincolata, ai sensi del combinato
disposto dei commi secondo e settimo dell'art.90 D.P.R. n.554 del 1999, a
considerare il solo ribasso percentuale offerto al netto degli oneri di
sicurezza (23,322), con la conseguenza che, ove l'offerente si fosse
aggiudicata la gara, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta
applicazione del cit. settimo comma, correggere, in modo costante in base alla percentuale di discordanza, tutti i
prezzi unitari per allinearli al ribasso.
DIRITTO
1. Come esposto in fatto, la ricorrente impugna l'esclusione
dell'A.T.I. concorrente Cogene Costruzioni Generali s.r.l. (capogruppo) - Codra
s.r.l., disposta sul rilievo che "nella dichiarazione, dopo aver riportato
il ribasso in cifre ed in lettere, specifica, aggiungendo "sull'importo
complessivo lordo dei lavori", che corrisponde esattamente a quanto
offerto nel "modulo offerta" alla voce totale complessivo,
chiaramente comprensivo degli oneri per la sicurezza, ricadendo così nella
fattispecie prevista espressamente dall'Autorità [per la vigilanza sui lavori
pubblici] nell'ultimo punto del dispositivo della citata deliberazione n.114
[del 29 aprile 2002] che recita "l'erroneo inserimento dell'importo sugli
oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso
offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara"…". In altre
parole, l'A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. è stata esclusa perché
avrebbe incluso gli oneri della sicurezza nella somma sulla quale calcolare il
ribasso offerto.
Con un unico, articolato motivo la ricorrente censura
l'illegittimità della predetta esclusione che, in virtù del sistema della media
offerte, le ha precluso di aggiudicarsi la gara.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto occorre precisare che: a) in calce al
modulo offerta l'A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. ha indicato: 1)
totale lavori a misura: £.4.261.491.283; 2) totale lavori: £.4.331.491.283; 3)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: £.152.521.282; 4) totale
generale: £.4.484.012.56. b) nella dichiarazione allegata al modulo-offerta
l'Amministratore unico della predetta A.T.I. ha sottoscritto che "il
prezzo che offre per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la
sicurezza, è di £.4.484.012.565 (quattromiliardiquattrocentottantaquattromilioni
dodicimilacinquecentosessantacinque) ribasso del 23,322 (ventitre virgola
trecentoventidue) sull'importo complessivo lordo dei lavori".
Rileva il Collegio che l'art.90, settimo comma, D.P.R. 21
dicembre 1999 n.554, dispone che "La stazione appaltante, dopo
l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali". Detto
comma, seppur espressamente riferito all'eventuale correzione dell'offerta presentata
dall'impresa aggiudicataria, letto unitamente al precedente secondo comma,
porta all'affermazione del principio, di valenza generale, secondo cui
l'elemento dell'offerta che assume carattere vincolante per la stazione
appaltante è il ribasso percentuale.
Nel caso in esame il
ribasso percentuale indicato nella dichiarazione allegata al modulo
offerta è di 23,322, ed è quindi questo al quale l'Amministrazione avrebbe
dovuto fare riferimento, considerando altresì che nella stessa dichiarazione
era precisato che tale ribasso era al netto degli oneri per la sicurezza. Si
tratta peraltro di affermazione non contraddetta dalla successiva attestazione,
scritta a pugno dall'Amministratore sottoscrittore, "sull'importo
complessivo lordo dei lavori", che va riferita non al ribasso percentuale
ma all'importo complessivo dei lavori (a corpo e a misura) a base d'asta. La
correttezza di detta conclusione trova conferma nell'offerta in dettaglio,
nella quale l'A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. ha quantificato gli oneri
per la sicurezza (£.152.521.282) come non soggetti a ribasso.
Partendo dunque dalla premessa che ciò che rileva è il solo
ribasso percentuale (id est, 23,322), non assume alcuna rilevanza che la
predetta A.T.I. abbia erroneamente indicato che "il prezzo che offre per
l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è di
£.4.484.012.565", anziché, più correttamente, di £.4.331.491.283 (id est,
l'importo totale dei lavori al netto degli oneri di sicurezza), trattandosi
certamente di un mero errore materiale che non avrebbe potuto in alcun caso
portare all'esclusione della concorrente.
In conclusione, la stazione appaltante era vincolata, ai
sensi del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell'art.90 D.P.R.
n.554 del 1999, a considerare il solo ribasso percentuale offerto al netto
degli oneri di sicurezza (23,322), con la conseguenza che, ove l'A.T.I. Cogene
Costruzioni Generali s.r.l. si fosse aggiudicata la gara, la stessa
Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del cit. settimo
comma, correggere, in modo costante in
base alla percentuale di discordanza, tutti i prezzi unitari per allinearli al
ribasso.
Non assume rilevanza, in senso contrario, il parere, assunto
a presupposto dell'impugnata esclusione, dell'Autorità di vigilanza n.114 del
29 aprile 2002, secondo il quale "… l'erroneo inserimento, da parte del
concorrente, dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente
ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara". Si tratta infatti di un principio
correttamente desunto dall'art.31 L. 11 febbraio 1994 n.109, che è stato però
erroneamente applicato dall'Amministrazione, che con un'attenta lettura della
dichiarazione allegata al modulo offerta avrebbe dovuto intendere che il
ribasso percentuale offerto dall'A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l., al
netto degli oneri per la sicurezza, era di
23,322 e che la locuzione "sull'importo complessivo lordo dei
lavori", andava riferita all'importo complessivo dei lavori (a corpo e a
misura) a base d'asta.
. . . omissis . . .