LAVORI PUBBLICI - IL
BANDO-TIPO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA NON HA NATURA REGOLAMENTARE NE E' VINCOLANTE
(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1785 del 5 aprile 2003)
I modelli di bando predisposti dall’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici non hanno natura regolamentare né valore vincolante per le
Amministrazioni procedenti, perché, come reso palese nelle premesse della
determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, l'Autorità
ha inteso offrire un semplice "contributo di studio relativamente alle
nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da
linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase
dell'affidamento". Tale contributo è stato predisposto dall'Autorità
nell'esercizio del compito alla stessa assegnato dall'articolo 4, comma 16,
lett. g) della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, che concerne
la "formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate"; va,
inoltre, osservato che i compiti attribuiti all'Autorità sono compiutamente e
tassativamente elencati all'articolo 4, comma 4 della legge n. 109 del 1994, non
potendosi riconoscere a tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle
alla stessa puntualmente assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 8 maggio
2000, n. 40).
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
Giova premettere che, con bando MO-11-A, pubblicato in data
17 marzo 2001 di cui alla determinazione direttoriale 14 febbraio 2001, n.
1563, era indetta dall'IACP della Provincia di Roma una gara per la conduzione
e manutenzione di n. 388 impianti ascensori per n. 2102 fermate e di n. 1
impianto servoscala istallati negli immobili IACP siti in Provincia di Roma.
Il predetto bando prevedeva, fra l'altro, all'articolo 2,
comma 3, che "sul piego - oltre all'indicazione dell'impresa mittente - si
dovrà riprodurre il codice alfanumerico del Bando di gara al quale l'offerta si
riferisce, e riportare la data fissata nel Bando stesso per l'inizio della
gara", mentre il comma 7 dello stesso articolo sancisce l'irricevibilità
dei plichi nel caso di "inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di
cui ai commi 2, 3, e 6".
Con provvedimento 13 aprile 2001 era, pertanto, disposta
esclusione dalla gara dell'offerta presentata dall'odierna appellata, in quanto
il plico, pur recando l'indicazione del codice alfanumerico della gara, non
indicava anche il giorno fissato per l'inizio della stessa.
Con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo
regionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società esclusa avverso
il provvedimento di esclusione ed avverso la relativa clausola del bando,
annullava tali atti qualificando quale mera causa di irregolarità dell'offerta
il vizio riscontrato dall'Amministrazione, in quanto il codice alfanumerico era
sufficiente a consentire senza possibilità di equivoci l'identificazione della
gara.
L'Amministrazione procedente chiede la riforma della
predetta decisione deducendo, in primo luogo, che non può qualificarsi quale
causa di mera irregolarità dell'offerta un vizio che il bando espressamente
configura come causa di irricevibilità della stessa.
Tale censura non può trovare accoglimento in quanto il
Tribunale amministrativo regionale è pervenuto a qualificare l'offerta valida,
ancorché irregolare, a seguito della declaratoria di illegittimità e
dell'annullamento della clausola del bando di cui al citato articolo 2, comma 7.
Non si è in presenza, quindi, di un'inammissibile
disapplicazione del bando di gara da parte del Giudice di prime cure, bensì
della conseguenza dell'annullamento di una clausola della lex specialis della
gara specificamente e tempestivamente impugnata dall'originaria ricorrente.
2. Infondato si appalesa anche il secondo mezzo di gravame,
con cui l'appellante deduce che le indicazioni relative all'oggetto della gara,
e "al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima" sono
necessarie in base alla bozza del disciplinare di gara di cui alla
determinazione 4 settembre 2000, pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000, n.
206, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che prevede inoltre
l'obbligo di "verificare la correttezza formale delle offerte e della
documentazione e in caso negativo di escluderle dalla gara".
A tale riguardo va osservato che la predetta bozza non ha
natura regolamentare né valore vincolante per le Amministrazioni procedenti,
perché, come reso palese nelle premesse della determinazione dell'Autorità per
la vigilanza sui Lavori pubblici, l'Autorità ha inteso offrire un semplice
"contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli
di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti
nella gestione della delicata fase dell'affidamento". Tale contributo è
stato predisposto dall'Autorità nell'esercizio del compito alla stessa
assegnato dall'articolo 4, comma 16, lett. g) della legge n. 109 del 1994 e
successive modificazioni, che concerne la "formazione di archivi di
settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate"; va, inoltre, osservato che i compiti
attribuiti all'Autorità sono compiutamente e tassativamente elencati
all'articolo 4, comma 4 della legge n. 109 del 1994, non potendosi riconoscere
a tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle alla stessa puntualmente
assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 8 maggio 2000, n. 40).
3. Non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame,
con cui l'Amministrazione appellante deduce che nel caso di specie
l'indicazione del giorno della gara sulla busta recante l'offerta era
necessaria al fine di consentire una tempestiva dislocazione delle buste stesse
- che potevano utilmente pervenire fino alle ore 12.00 del giorno precedente -
prima dell'inizio della gara, fissato per le ore 9.30.
In proposito è opportuno premettere che, in via generale,
devono ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza e, pertanto,
illegittime le prescrizioni del bando di gara che aggravino immotivatamente le
condizioni della stessa, ponendo a carico dei partecipanti a pena di esclusione
oneri non necessari (in tal senso Sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4934, con
riguardo ad una clausola del bando che imponeva la trasmissione dell'offerta
solo mediante servizio postale e non mediante consegna diretta o altro mezzo
più rapido).
Nel caso di specie l'indicazione sul piego contenente
l'offerta del codice alfanumerico del bando di gara è di regola sufficiente a
consentire una rapida ed inequivoca individuazione della gara cui si riferisce
l'offerta, sicché la previsione di oneri formali ulteriori, quali l'indicazione
sul plico anche del giorno fissato per la gara, si risolve in un non motivato
aggravamento delle condizioni di gara. La clausola del bando di gara di cui al
citato articolo 2, comma 7, configurando quale causa di irricevibilità
dell'offerta un onere formale non indispensabile, si appalesa, quindi,
illegittima.
... omissis ...