TRASMISSIONE DEI DATI
FISCALI - COMUNICAZIONE ANNUALE
(Agenzia Entrate, Comunicato 24/4/03)
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di evitare
duplicazioni o frazionamenti di comunicazioni e nell'ottica della
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, i dati relativi
alle forniture di documenti fiscali effettuate dalle tipografie e dai
rivenditori autorizzati nel primo trimestre del 2003 (gennaio - marzo) possono
essere compresi nella comunicazione annuale da effettuarsi entro il mese di
febbraio 2004.
La comunicazione è prevista dal nuovo regolamento di
semplificazione in corso di pubblicazione in G.U. in base al quale i dati
relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno solare
precedente devono essere trasmessi entro il mese di febbraio dell'anno
successivo, con un'unica comunicazione (art. 4, D.P.R. 16 aprile 2003).
La normativa precedente prevedeva per i soggetti interessati l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle forniture entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, frazionando di fatto il numero delle comunicazioni (art. 3, D.P.R. n. 404/2001).