IVA - PRESUNZIONE DI
APPARTENENZA AI RICAVI DI SOMME RINVENUTE IN CONTI BANCARI
(Cass., Sez. trib., Sent. 11/3/03, n. 3585)
In tema di IVA, il rinvenimento di singoli dati ed elementi
risultanti dai conti bancari, ma non transitati nelle scritture
dell'imprenditore, costituisce il presupposto di una presunzione legale a
favore del Fisco, superabile da parte del contribuente anche con documentazione
prodotta in giudizio.
Conformandosi a una giurisprudenza costante, la Cassazione
ha affermato che l'utilizzabilità di tale presunzione ai fini della
ricostruzione della base imponibile non è subordinata ad alcun contraddittorio
con il contribuente.
Ma, trattandosi di presunzione relativa, può essere superata
con prove idonee, seppur parziali, prodotte dal contribuente anche in giudizio.
Pertanto il giudice, nel ritenere operativa ed efficace la
presunzione, deve motivare l'irrilevanza, l'insufficienza o l'infondatezza
degli elementi probatori eventualmente addotti dalla parte. In caso contrario
la decisione risulta viziata da violazione di legge e da contraddittorietà
della motivazione.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato l'operato della Commissione di appello perché questa, dopo aver obbligato con ordinanza il consulente tecnico d'ufficio a tener conto della documentazione prodotta dal contribuente, ha respinto l'istanza del contribuente stesso per non aver fornito ulteriore documentazione a richiesta del consulente, senza però confutare in alcun modo l'idoneità della documentazione già acquisita.