INPS - INDENNITA' DI
MATERNITA' OBBLIGATORIA - ESPOSIZIONE
DEGLI IMPORTI SUL MOD.D.M.10/2 - ULTERIORI INDICAZIONI ISTITUTO
L'art. 78 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
stabilisce che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l'importo delle prestazioni
dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di
L. 3.000.000 (euro 1548,58), rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat per le famiglie di
operai e impiegati.
Tale limite massimo, per effetto della predetta
rivalutazione, risulta pari a L. 3.078.000 (euro 1.589,65) per l'anno 2001, a
euro 1.632,58 per l'anno 2002 ed a euro 1.671,76 per l'anno.
La Direzione Generale dell'INPS, con circolare n. 181 del 16
dicembre 2002, ha illustrato le modalità che devono essere seguite dai datori
di lavoro, che operano con il sistema D.M.10/2, per il conguaglio degli importi
anticipati, per conto dell'Istituto, a titolo di indennità di maternità
obbligatoria in conseguenza di eventi che si verificano a decorrere dal 1°
gennaio 2003, ovvero di eventi anteriori a tale data, in relazione ai quali è
ancora in corso la corresponsione della relativa indennità.
Si informa che, con messaggio n. 38 del 24 marzo 2003, la
predetta Direzione Generale ha fornito ulteriori chiarimenti sull'argomento.
In particolare, l'Istituto ha comunicato che, ai fini della
imputazione (a carico dello Stato o dell'INPS) delle somme relative ad eventi a
cavallo di due anni solari, il tetto da applicare deve essere individuato con
il criterio di competenza (periodo di paga) riferito al sorgere del diritto
all'indennità di maternità obbligatoria, indipendentemente dall'anno in cui si
verifica l'evento.
L'INPS, inoltre, precisa che, relativamente alle somme già
poste a conguaglio nell'anno 2002, non si deve procedere ad alcuna operazione
di rettifica, in quanto l'obbligo della separata indicazione è stato introdotto
con effetto dal periodo di paga "gennaio 2003".
I suddetti importi dovranno, comunque, essere considerati ai
fini della verifica del raggiungimento o meno del tetto relativo all'anno 2002,
limitatamente alle sole astensioni obbligatorie protrattesi nell'anno 2003.
Pertanto, nel caso di inizio dell'astensione obbligatoria
nell'anno 2002, occorre indicare nell'anno 2003 somme a carico dello Stato
solamente se nell'anno 2002 sono stati conguagliati importi inferiori al tetto
di euro 1.632,58. In tale ipotesi l'importo da esporre nel modello D.M. 10/2,
con il codice "M053", viene determinato tenendo conto del tetto 2003,
pari, come già detto, a euro 1671,76.
Se, invece, nell'anno 2002 sono state conguagliate somme
superiori al tetto in vigore nello stesso anno, ancorché inferiori a quello
relativo all'anno 2003, nessun importo deve essere posto a carico dello Stato
in tale anno e, quindi, l'indennità di maternità deve essere interamente
conguagliata al rigo 53.
Il messaggio in esame, infine, fa presente che:
- l'interdizione anticipata dal lavoro disposta dal servizio
Ispettivo del Ministero del Lavoro è considerata a tutti gli effetti maternità
obbligatoria e, pertanto, la relativa indennità deve essere esposta nel quadro
"D" del modello D.M. 10/2, con il codice "M053", nei limiti
del tetto;
- qualora si verifichino due astensioni obbligatorie per
maternità nel corso dello stesso anno solare, devono essere poste a carico dello
Stato due indennità di maternità, ognuna con riferimento al previsto tetto;
- nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia una pluralità di rapporti di lavoro part-time, l'importo da porre a carico dello Stato deve essere diviso in parti uguali tra i vari datori di lavoro, a prescindere dal numero delle ore lavorative.