INPS - INDENNITA' DI MATERNITA' OBBLIGATORIA  - ESPOSIZIONE DEGLI IMPORTI SUL MOD.D.M.10/2 - ULTERIORI INDICAZIONI ISTITUTO

 

L'art. 78 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l'importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di L. 3.000.000 (euro 1548,58), rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati.

Tale limite massimo, per effetto della predetta rivalutazione, risulta pari a L. 3.078.000 (euro 1.589,65) per l'anno 2001, a euro 1.632,58 per l'anno 2002 ed a euro 1.671,76 per l'anno.

La Direzione Generale dell'INPS, con circolare n. 181 del 16 dicembre 2002, ha illustrato le modalità che devono essere seguite dai datori di lavoro, che operano con il sistema D.M.10/2, per il conguaglio degli importi anticipati, per conto dell'Istituto, a titolo di indennità di maternità obbligatoria in conseguenza di eventi che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2003, ovvero di eventi anteriori a tale data, in relazione ai quali è ancora in corso la corresponsione della relativa indennità.

Si informa che, con messaggio n. 38 del 24 marzo 2003, la predetta Direzione Generale ha fornito ulteriori chiarimenti sull'argomento.

In particolare, l'Istituto ha comunicato che, ai fini della imputazione (a carico dello Stato o dell'INPS) delle somme relative ad eventi a cavallo di due anni solari, il tetto da applicare deve essere individuato con il criterio di competenza (periodo di paga) riferito al sorgere del diritto all'indennità di maternità obbligatoria, indipendentemente dall'anno in cui si verifica l'evento.

L'INPS, inoltre, precisa che, relativamente alle somme già poste a conguaglio nell'anno 2002, non si deve procedere ad alcuna operazione di rettifica, in quanto l'obbligo della separata indicazione è stato introdotto con effetto dal periodo di paga "gennaio 2003".

I suddetti importi dovranno, comunque, essere considerati ai fini della verifica del raggiungimento o meno del tetto relativo all'anno 2002, limitatamente alle sole astensioni obbligatorie protrattesi nell'anno 2003.

Pertanto, nel caso di inizio dell'astensione obbligatoria nell'anno 2002, occorre indicare nell'anno 2003 somme a carico dello Stato solamente se nell'anno 2002 sono stati conguagliati importi inferiori al tetto di euro 1.632,58. In tale ipotesi l'importo da esporre nel modello D.M. 10/2, con il codice "M053", viene determinato tenendo conto del tetto 2003, pari, come già detto, a euro 1671,76.

Se, invece, nell'anno 2002 sono state conguagliate somme superiori al tetto in vigore nello stesso anno, ancorché inferiori a quello relativo all'anno 2003, nessun importo deve essere posto a carico dello Stato in tale anno e, quindi, l'indennità di maternità deve essere interamente conguagliata al rigo 53.

Il messaggio in esame, infine, fa presente che:

- l'interdizione anticipata dal lavoro disposta dal servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro è considerata a tutti gli effetti maternità obbligatoria e, pertanto, la relativa indennità deve essere esposta nel quadro "D" del modello D.M. 10/2, con il codice "M053", nei limiti del tetto;

- qualora si verifichino due astensioni obbligatorie per maternità nel corso dello stesso anno solare, devono essere poste a carico dello Stato due indennità di maternità, ognuna con riferimento al previsto tetto;

- nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia una pluralità di rapporti di lavoro part-time, l'importo da porre a carico dello Stato deve essere diviso in parti uguali tra i vari datori di lavoro, a prescindere dal numero delle ore lavorative.