RIFORMA DEL
COLLOCAMENTO ORDINARIO - DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297
Si fa seguito a quanto comunicato in precedenza , per
fornire un commento al decreto legislativo in oggetto.
Si richiama innanzitutto l`attenzione sulle disposizioni,
contenute nell`art. 4 bis del provvedimento in esame, che innovano in merito
alle modalita` di assunzione e agli adempimenti da espletare in corso e alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Le modalita` di assunzione dei lavoratori e i relativi
adempimenti (art. 4-bis)
Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 6, disciplina in maniera
innovativa le modalita` di assunzione dei lavoratori e gli adempimenti
successivi, andando così ad incidere sulla precedente normativa in materia, in
particolare sulla disciplina contenuta nell`art. 9 -bis della legge n. 608/96,
i cui commi 1,4,5,6,7 e 8 sono stati infatti abrogati dal successivo art. 8,
lett. h), del D.Lgs di che trattasi.
Innanzitutto, l`art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 297/02 ha
introdotto un ulteriore nuovo articolo nel corpo del D.Lgs n. 181/2000, oltre
all`art. 1-bis sopra esaminato, e cioe` l`art. 4-bis, intitolato appunto
``Modalita` di assunzione e adempimenti successivi``.
Il comma 1 dell`art. 4-bis in esame prescrive che i datori
di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all`assunzione
diretta di tutti i lavoratori, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.
In deroga a tale regola generale dell`assunzione diretta,
restano ferme, secondo quanto ancora disposto dal comma 1 dell`art. 4-bis in
esame, solamente le speciali disposizioni previste per: i lavoratori
extracomunitari, i lavoratori italiani da impiegare o trasferire all`estero in
Paesi extracomunitari, i lavoratori disabili.
L`art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 297/02, ha poi sostituito
integralmente il comma 2 del citato art. 9-bis della legge n. 608/96, che
adesso nella nuova formulazione prescrive che, in caso di instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato ovvero anche di un rapporto di lavoro autonomo
coordinato e continuato, anche con un socio lavoratore di cooperativa, i datori
di lavoro privati e pubblici sono tenuti a darne contestualmente comunicazione
al centro per l`impiego nel cui ambito e` collocata la sede di lavoro,
indicando espressamente: i dati anagrafici del lavoratore assunto; la data di
assunzione; la data dell`eventuale termine apposto al contratto; la tipologia
contrattuale; la qualifica professionale; il trattamento economico e normativo
applicato. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in caso di tirocinio
di formazione ed orientamento e di esperienze lavorative analoghe.
Il nuovo comma 2 del citato art. 9-bis della legge n. 608/96
prevede poi che, se l`instaurazione del rapporto di lavoro avviene in giorno
festivo o nelle ore serali o notturne, e comunque nei casi di emergenza, la
comunicazione in parola debba essere in ogni caso effettuata al piu` tardi
entro il primo giorno utile successivo.
Tale nuovo comma 2 del citato art. 9-bis della legge n.
608/96, introdotto dal comma 2 dell`art. 6 del DLgs n. 297/02, diventera`
operativo, peraltro, soltanto a decorrere dalla data che sara` stabilita dal
Ministero del lavoro, con l`apposito decreto di cui al comma 7 del rinnovato
art. 4-bis in esame, di cui oltre si dira`, cosi` come dispone l`art. 7, comma
2, del D.Lgs n. 297/02 medesimo.
Il comma 2 dell`art. 4-bis in esame prescrive poi che
all`atto dell`assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione, da essi
sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
matricola, nonche` la comunicazione concernente le condizioni di lavoro
applicate al rapporto, prevista, in attuazione della direttiva comunitaria
91/533/CEE, dal DLgs del 26 maggio 1997, n. 152.
Occorre peraltro sottolineare come permane in vigore la
previsione normativa contenuta nel comma 3 dell`art. 9-bis della citata legge
n. 608/96, secondo la quale, nel caso in cui non si applichi al rapporto
di lavoro alcun contratto collettivo, i datori di lavoro sono tenuti altresi`
ad indicare nella succitata dichiarazione, oltre che i dati di registrazione
nel libro matricola, anche i seguenti dati: la durata delle ferie, la
periodicita` della retribuzione; i termini del preavviso di licenziamento; la
durata normale giornaliera o settimanale del lavoro.
La mancata consegna al lavoratore di detta dichiarazione ed
il mancato invio al centro per l`impiego competente della comunicazione di
avvenuta assunzione, sempre secondo quanto disposto dal comma 3 in esame,
comportano tutt`oggi a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa
da euro 258 a euro 1.549 per ciascun lavoratore interessato da tali omissioni.
Si rammenta a tale proposito che l`art. 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 ha abolito le sanzioni amministrative per le violazioni
degli obblighi in materia di collocamento di natura meramente formale, e cioe`
quelle che si concretino in una comunicazione o dichiarazione errata o
incompleta, tale cioe` da non incidere sulla funzione di controllo che devono
esercitare gli enti competenti.
Il comma 3 dell`art. 4 prevede poi che le Regioni possono
prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro
privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie
di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
Trattasi con tutta evidenza della problematica della riserva
dei posti a favore delle cosiddette fasce deboli, disciplinata fino ad oggi
dall`art. 25, commi da 1 a 7, della citata legge n. 223/1991, che sono stati
ora abrogati dall`art. 8, lett. G), del decreto legislativo n. 297/2002 in
commento.
Allo stato attuale, in attesa di eventuale normativa
regionale in materia, e` pertanto venuto meno l`obbligo di riserva di posti,
nella misura del 12%, che ha finora gravato sui datori di lavoro con piu` di
dieci dipendenti, allorquando procedevano a nuove assunzioni.
L`art. 6, comma 4, del decreto legislativo n 297/2002, ha
poi modificato il comma 6 dell`articolo 15 della legge n. 264/1949, che nella
nuova formulazione prescrive adesso che i lavoratori licenziati da una azienda
per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la
medesima azienda soltanto entro i successivi sei mesi.
Gli adempimenti successivi da espletare in corso ed alla
cessazione del rapporto di lavoro (art. 4-bis)
Il comma 5 dell`art. 4-bis in esame prescrive poi che, nel
corso del rapporto di lavoro, i datori di lavoro privati e pubblici sono poi
tenuti a comunicare, al centro per l`impiego competente, entro cinque giorni
dal loro verificarsi, le seguenti eventuali variazioni del rapporto di lavoro
medesimo:
a) la proroga del termine inizialmente apposto;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
d) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato.
L`art. 6, comma 3, del Dlgs n. 297/07, ha poi sostituito
integralmente il comma 1 dell`art. 1 della citata legge n. 264/1949, che anche
nella nuova formulazione prescrive che i datori di lavoro sono tenuti a
comunicare l`intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro entro i cinque
giorni successivi, ai centri per l`impiego competenti, pena l`applicazione
della sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 per ogni lavoratore
interessato, prevista ancora oggi dal comma 3 dell`art. 27 della legge n.
264/1949 medesima.
Ben piu` ampi termini per tutti i suddetti adempimenti sono
invece previsti per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dal comma 4
dell`art. 4-bis in esame, che dispone infatti che le comunicazioni da parte di
dette imprese debbano avvenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data
di assunzione dei lavoratori temporanei.
Tutte le suddette comunicazioni, peraltro, come previsto dal
successivo comma 6 dell`art. 4-bis sono considerate valide ai fini
dell`assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni del lavoro, dell`Inps, dell`Inail e delle altre forme previdenziali.
Il comma 8 dell`art. 4-bis dispone che il datore di lavoro
puo` legittimamente avvalersi del proprio consulente del lavoro ovvero della
propria associazione sindacale, col fine di effettuare le comunicazioni di cui
si e` finora detto.
Peraltro, al giusto fine di assicurazione l`omogeneita` del
Sistema Informativo Lavoro, il successivo comma 7 dell`art. 4-bis dispone che
con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero
dell`innovazione, debbono essere definiti in futuro appositi moduli per le
comunicazioni e modalita` di trasmissione per tutte le suddette comunicazioni.
Il nuovo comma 2 bis dell`art. 5 del D.Lgs n. 181/2000,
introdotto dall`art. 7, comma 1 del
D.Lgs n. 297/02 prevede che le disposizioni in materia di
comunicazioni obbligatorie delle variazioni del rapporto di lavoro, di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell`articolo 4-bis appena esaminato, si applicano solo a
decorrere dalla data che sara` stabilita dal Ministero del lavoro, con il
decreto di cui al comma 7 dello stesso articolo 4-bis.
Cosi` come analogamente dispone l`articolo 7, comma 2, del
Decreto legislativo n. 297/2002, per quanto riguarda: le comunicazioni di
assunzioni da effettuare contestualmente a tale evento, come gia` avuto modo di
dire; le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro da effettuare entro
i successivi cinque giorni, fermo restando che in questo caso continua ad
operare la disciplina di cui all`articolo 21 della citata legge n. 264/1949,
del tutto analoga a quella introdotta per il futuro.
* * *
In merito alle ulteriori disposizioni del decreto, se ne riassume
qui di seguito il contenuto.
Le finalita` e le definizioni della disciplina (art. 1)
Il primo comma dell`articolo chiarisce che le disposizioni
contenute nel decreto legislativo sono finalizzate a stabilire i principi
fondamentali per l`esercizio delle potesta` legislative delegate alle Regioni
ed alle Province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle
procedure del collocamento, al fine di migliorare l`incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, valorizzando a tal scopo gli strumenti di informatizzazione.
Esso dispone inoltre che dette norme stabiliscono altresi` i
principi per l`individuazione dei soggetti cui destinare apposite misure di
promozione per agevolare l`inserimento nel mercato del lavoro, secondo gli
indirizzi comunitari in materia di prevenzione della disoccupazione giovanile e
della disoccupazione di lunga durata.
Il comma 2 dell`art. 1 detta poi le seguenti definizioni,
relative ai soggetti in questione, peraltro non piu`, come in passato, ai fini
del decreto, bensi` ad ogni effetto, quindi a livello normativo generale:
a) adolescenti: minori di eta` compresa tra 15 e 18 anni e
non piu` soggetti all`obbligo
scolastico, i quali come tali possono svolgere attivita`
lavorativa, secondo quanto disposto in materia dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345;
b) giovani: i soggetti di eta` compresa tra i 18 e 25 anni
oppure 29 anni, se in possesso di diploma di laurea o la diversa superiore eta`
eventualmente definita in conformita` agli indirizzi comunitari;
c) stato di disoccupazione: la condizione del soggetto privo
di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca
di una attivita` lavorativa, secondo le modalita` stabilite con i servizi
competenti;
d) disoccupati di lunga durata: i soggetti che, dopo aver
perso un posto di lavoro od avere cessato una attivita` di lavoro autonomo,
siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu` di dodici mesi oppure da
piu` di sei mesi se giovani;
e) inoccupati di lunga durata: i soggetti che, senza avere
svolto in precedenza una attivita` lavorativa, siano alla ricerca di una
occupazione da piu` di dodici mesi oppure da piu` di sei mesi se giovani;
f) donne in reinserimento lavorativo: quelle che, gia` in
precedenza occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro, dopo almeno
due anni di inattivita`;
g) servizi competenti: i centri per l`impiego, di cui
all`art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs
n.469/97, e gli altri organismi privati autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni in conformita` delle norme
regionali, che saranno emanate in materia.
Le schede anagrafiche e professionali dei lavoratori e la
soppressione delle liste di
collocamento (art. 1-bis)
Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 2, ha introdotto un nuovo
articolo nel corpo del decreto legislativo n. 181/2000, l`art. 1-bis, che
disciplina i modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori e che sopprime le vecchie liste di collocamento,
introducendo in tal modo elementi di particolare novita` in materia, sui quali
e` opportuno soffermarsi con attenzione.
Innanzitutto, il comma 1 dell`art. 1-bis in esame prevede
che con decreto del Ministro del
lavoro dovranno essere definiti: il modello di
comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei
dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del Sistema Informativo Lavoro.
Il comma 2 dell`art. 1-bis in esame prevede inoltre che,
fino alla futura adozione del decreto sopra detto, si utilizzano i modelli dei
dati ed i dizionari terminologici approvati con i decreti ministeriali del 30
maggio 2001.
Il comma 3 dell`art. 1-bis in esame dispone poi che sono
definitivamente soppresse le liste di collocamento, sia quelle ordinarie, sia
quelle speciali, con l`unica eccezione di quelle afferenti: i lavoratori dello
spettacolo; i lavoratori posti in mobilita`; i lavoratori disabili. Le vecchie
liste di collocamento sono, infatti, definitivamente sostituite dall`elenco
anagrafico gestito dai centri per l`impiego.
Lo stato di disoccupazione (art. 2)
L`art. 3 del D.Lgs n. 297/02 ha apportato varie
modificazioni all`art. 2 del citato decreto
legislativo n. 181/2000 in materia di stato di
disoccupazione.
Il nuovo comma 1 dell`art. 2 in parola dispone, come in
passato, che lo stato di disoccupazione, la cui definizione si e` in precedenza
esaminata, deve essere comprovato dalla presentazione del soggetto interessato
avanti al centro per l`impiego competente, cioe` quello nel cui ambito si trova
il domicilio dello stesso, allo scopo di produrre una dichiarazione
autocertificativa, che attesti l`eventuale attivita` lavorativa precedentemente
svolta, nonche` l`immediata disponibilita` allo svolgimento di attivita`
lavorativa.
Il comma 2 dell`art. 2 del D.Lgs n. 181/2000 in esame e`
rimasto immutato ed esso, dunque, dispone tuttora che gli interessati
all`accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso
il servizio competente per rendere detta dichiarazione autocertificativa, entro
centottanta giorni della data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Restano valide le dichiarazioni di disponibilita` immediata
allo svolgimento della attivita` lavorativa, effettuate da coloro che si sono
regolarmente presentati presso i centri per l`impiego, nel rispetto della
precedente normativa, cosi` come espressamente sancito dal comma 2 dell`art. 2
del D.Lgs n. 181/2000.
Il nuovo comma 3 dell`art. 2 in parola dispone che le
Regioni debbano definire gli indirizzi operativi per accertare e verificare lo
stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
Il comma 4 dell`art. 2 dispone poi che la verifica
dell`effettiva permanenza nel tempo dello stato di disoccupazione debba essere
effettuata dai centri per l`impiego tenuto conto delle comunicazioni di
assunzione provenienti da parte dei datori di lavoro e sulla base delle altre
informazioni eventualmente fornite dagli organi di vigilanza, in relazione al
rispetto delle misure concordate con il soggetto disoccupato.
Il comma 5 dell`art. 2 del richiamato D.Lgs n. 181/2000 e`
rimasto pressoche` immutato ed infatti nel comma 2, lett. b), dell`art. 3 del
D.Lgs n. 297/02 e` solo modificato il riferimento, anziche` al Dpr 20 ottobre
1998, n. 403, al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
Anche il comma 6 dell`art. 2 del D.Lgs n. 181/2000 e`
rimasto sostanzialmente non modificato ed infatti nel comma 2, lett. c),
dell`art. 3 del DLgs n. 297/02 e` solo mutato il termine “inferiori” con il
nuovo termine “fino”, in modo che la durata dello stato di disoccupazione si
calcola sempre in mesi commerciali ed i periodi fino a giorni 15 all`interno di
un unico mese non si computano, mentre quelli superiori a giorni 15 si
computano come un mese intero. Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 3, comma 1, lett.
d), ha invece abrogato il comma 7 dell`art. 2 in esame.
Gli indirizzi per la prevenzione della disoccupazione di
lunga durata (art. 3)
L`art. 4 del D.Lgs n. 297/02 ha integralmente sostituito
l`art. 3 del D.Lgs n. 181/2000, in
materia di indirizzi generali ai centri per l`impiego ai
fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.
Il nuovo art. 3 dispone che le Regioni debbano definire gli
obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni dei centri per l`impiego al
fine di favorire l`incontro tra domanda ed offerta di lavoro e cosi`
contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti indicati
nel succitato art. 1, comma 2, del decreto medesimo, ad interviste periodiche e
ad altre misure di politica attiva, ed offrendo in ogni caso i seguenti
interventi a loro favore:
a) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall`inizio
dello stato di disoccupazione, nei
confronti di tutti i suddetti soggetti;
b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altre misure che
favoriscano comunque l`integrazione
professionale, nei confronti;
1) degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di
reinserimento lavorativo, non
oltre quattro mesi dall`inizio del loro stato di
disoccupazione;
2) degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga
durata, non oltre sei mesi dall`inizio dello stato di disoccupazione.
Cosi` come evidenziato dal Ministero del lavoro con la piu`
volte citata nota del 27 ottobre 2000, per l`elaborazione delle proposte di
adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale, si dovra` tenere conto da parte dei centri per
l`impiego della eventuale gia` posseduta professionalita` del lavoratore; sia
al fine di evitare inopportune dispersioni di patrimoni professionali
esistenti, ma anche per coerenza con la disposizione del successivo art. 4 del D.Lgs
n. 181/2000, secondo cui la proposta di lavoro tale da non potere essere
rifiutata dal lavoratore, pena la perdita dello stato di disoccupazione, deve
essere congrua, evidentemente in relazione alla professionalita` dal medesimo
posseduta.
La perdita dello stato di disoccupazione (art. 4)
L`art. 5 del DLgs n. 297/02 ha integralmente sostituito
l`art. 4 del D.Lgs n. 181/2000 , in materia di perdita dello stato di
disoccupazione. Il nuovo art. 4 dispone che le Regioni debbano stabilire i
criteri per l`adozione da parte dei centri per l`impiego di procedure uniformi
in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, in base ai seguenti
principi generali:
a) conservazione dello stato di disoccupazione, in caso di
svolgimento di una attivita` lavorativa che assicuri un reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale,
considerato che tale soglia non si applica ai lavoratori utilizzati in
attivita` di lavori socialmente utili;
b) perdita dello stato di disoccupazione, in caso di mancata
presentazione, senza un
giustificato motivo, alla convocazione da parte del centro
per l`impiego per il colloquio di orientamento ovvero per la formulazione della
proposta di adesione di cui al sopra citato art. 3 del D.Lgs n. 181/2000;
c) perdita dello stato di disoccupazione, in caso di rifiuto
di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o di lavoro
temporaneo superiore a otto mesi o quattro mesi se si trattata di giovani,
nell`ambito dei bacini - distanza tra domicilio del lavoratore e luogo di
lavoro - stabiliti dalle Regioni, senza un giustificato motivo;
d) sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di
accettazione di una offerta di lavoro a tempo pieno determinato ovvero di
lavoro temporaneo, inferiore a otto mesi o quattro se si tratta di giovani,
anche laddove non formulata dal centro per l`impiego competente, cosi` come
indicato dal Ministero con la nota del 27 ottobre 2000.
Le disposizioni transitorie e finali (art. 5)
L`art. 7 del decreto legislativo in parola ha apportato
modificazioni all`art. 1 del decreto
legislativo n. 181/2000, in materia di disposizioni
transitorie e finali.
Tale norma anche nella nuova formulazione prescrive, al
comma 1, che in attesa delle programmate riforme degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all`occupazione, continuano a trovare applicazione le vigenti
norme in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi
comprese quelle in tema di indennita` di mobilita`.
La norma in esame prescrive inoltre, al comma 2, che, in
sede di attuazione di detta riforma, dovranno essere individuati i criteri e le
modalita` di raccordo tra l`attivita` svolta dei centri per l`impiego e
l`attivita` svolta dalle agenzie private di mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro. La norma in esame prescrive infine, nel nuovo comma 2-bis, che: le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del nuovo articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181/2000 sopra esaminato, come gia` anticipato, si applicheranno
solo a decorrere dalla data che sara` stabilita dal Ministero del lavoro, con
il decreto in materia di moduli per le comunicazioni e modalita` di
trasferimento dei dati di cui al comma 7 dello stesso art. 4-bis ora citato; a
decorrere dalla medesima data e` da considerare soppresso il comma 2 dell`art.
14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di comunicazioni
obbligatorie all`Inail dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal
servizio, contestualmente a detti eventi.
Le disposizioni di legge abrogate
Infine l`art. 8 del decreto legislativo n. 297/2002 ha
abrogato le seguenti disposizioni:
a) la normativa in materia di libretto di lavoro di cui alla
legge n. 112/1935, in quanto sostituita dalla normativa sulla scheda
professionale di cui sopra si e` detto;
b) la normativa in materia di commissione centrale per
l`avviamento al lavoro e per l`assistenza ai disoccupati di cui al titolo I
della legge n. 264/1949;
c) la normativa in materia di disciplina del collocamento di
cui al titolo II della legge n. 264/1949, ad eccezione degli articoli: 11,
comma 1; 15, comma 6; 21, comma 1; 27, commi 1 e 3;
d) la normativa in materia di collocamento di cui agli artt.
33 e 34 della legge n. 300/1970;
e) la normativa in materia di collocamento dei lavoratori
agricoli di cui agli artt. 2 - 7 e artt. 9 - 14 della legge n. 83/1970;
f) la normativa in materia di organizzazione del mercato del
lavoro di cui alla legge n. 56/1987, ad eccezione degli articoli: 3, 16, 19, 21
e 22;
g) la normativa in materia di riserva di posti per le fasce
deboli di cui all`art. 25, commi 1, 7 e 12, della legge n. 223/1991, di cui
sopra si e` detto;
h) la normativa in materia di collocamento di cui all`art.
9-bis della legge n. 608/1996, di cui gia` si e` ampiamente detto e la
normativa in materia di collocamento agricolo di cui all`art. 9-ter, comma 1,
della legge n. 608/1996 medesima;
i) la normativa in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di cui all`articolo 2 del Dpr n. 2053/1963.