RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO - DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N.297

 

Si fa seguito a quanto comunicato in precedenza , per fornire un commento al decreto legislativo in oggetto.

Si richiama innanzitutto l`attenzione sulle disposizioni, contenute nell`art. 4 bis del provvedimento in esame, che innovano in merito alle modalita` di assunzione e agli adempimenti da espletare in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Le modalita` di assunzione dei lavoratori e i relativi adempimenti (art. 4-bis)

Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 6, disciplina in maniera innovativa le modalita` di assunzione dei lavoratori e gli adempimenti successivi, andando così ad incidere sulla precedente normativa in materia, in particolare sulla disciplina contenuta nell`art. 9 -bis della legge n. 608/96, i cui commi 1,4,5,6,7 e 8 sono stati infatti abrogati dal successivo art. 8, lett. h), del D.Lgs di che trattasi.

Innanzitutto, l`art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 297/02 ha introdotto un ulteriore nuovo articolo nel corpo del D.Lgs n. 181/2000, oltre all`art. 1-bis sopra esaminato, e cioe` l`art. 4-bis, intitolato appunto ``Modalita` di assunzione e adempimenti successivi``.

Il comma 1 dell`art. 4-bis in esame prescrive che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all`assunzione diretta di tutti i lavoratori, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro.

In deroga a tale regola generale dell`assunzione diretta, restano ferme, secondo quanto ancora disposto dal comma 1 dell`art. 4-bis in esame, solamente le speciali disposizioni previste per: i lavoratori extracomunitari, i lavoratori italiani da impiegare o trasferire all`estero in Paesi extracomunitari, i lavoratori disabili.

L`art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 297/02, ha poi sostituito integralmente il comma 2 del citato art. 9-bis della legge n. 608/96, che adesso nella nuova formulazione prescrive che, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ovvero anche di un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuato, anche con un socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti a darne contestualmente comunicazione al centro per l`impiego nel cui ambito e` collocata la sede di lavoro, indicando espressamente: i dati anagrafici del lavoratore assunto; la data di assunzione; la data dell`eventuale termine apposto al contratto; la tipologia contrattuale; la qualifica professionale; il trattamento economico e normativo applicato. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in caso di tirocinio di formazione ed orientamento e di esperienze lavorative analoghe.

Il nuovo comma 2 del citato art. 9-bis della legge n. 608/96 prevede poi che, se l`instaurazione del rapporto di lavoro avviene in giorno festivo o nelle ore serali o notturne, e comunque nei casi di emergenza, la comunicazione in parola debba essere in ogni caso effettuata al piu` tardi entro il primo giorno utile successivo.

Tale nuovo comma 2 del citato art. 9-bis della legge n. 608/96, introdotto dal comma 2 dell`art. 6 del DLgs n. 297/02, diventera` operativo, peraltro, soltanto a decorrere dalla data che sara` stabilita dal Ministero del lavoro, con l`apposito decreto di cui al comma 7 del rinnovato art. 4-bis in esame, di cui oltre si dira`, cosi` come dispone l`art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 297/02 medesimo.

Il comma 2 dell`art. 4-bis in esame prescrive poi che all`atto dell`assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione, da essi sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, nonche` la comunicazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, dal DLgs del 26 maggio 1997, n. 152.

Occorre peraltro sottolineare come permane in vigore la previsione normativa contenuta nel comma 3 dell`art. 9-bis della citata legge n. 608/96, secondo la quale, nel caso in cui non si applichi al rapporto di lavoro alcun contratto collettivo, i datori di lavoro sono tenuti altresi` ad indicare nella succitata dichiarazione, oltre che i dati di registrazione nel libro matricola, anche i seguenti dati: la durata delle ferie, la periodicita` della retribuzione; i termini del preavviso di licenziamento; la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro.

La mancata consegna al lavoratore di detta dichiarazione ed il mancato invio al centro per l`impiego competente della comunicazione di avvenuta assunzione, sempre secondo quanto disposto dal comma 3 in esame, comportano tutt`oggi a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 per ciascun lavoratore interessato da tali omissioni.

Si rammenta a tale proposito che l`art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha abolito le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di collocamento di natura meramente formale, e cioe` quelle che si concretino in una comunicazione o dichiarazione errata o incompleta, tale cioe` da non incidere sulla funzione di controllo che devono esercitare gli enti competenti.

Il comma 3 dell`art. 4 prevede poi che le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Trattasi con tutta evidenza della problematica della riserva dei posti a favore delle cosiddette fasce deboli, disciplinata fino ad oggi dall`art. 25, commi da 1 a 7, della citata legge n. 223/1991, che sono stati ora abrogati dall`art. 8, lett. G), del decreto legislativo n. 297/2002 in commento.

Allo stato attuale, in attesa di eventuale normativa regionale in materia, e` pertanto venuto meno l`obbligo di riserva di posti, nella misura del 12%, che ha finora gravato sui datori di lavoro con piu` di dieci dipendenti, allorquando procedevano a nuove assunzioni.

L`art. 6, comma 4, del decreto legislativo n 297/2002, ha poi modificato il comma 6 dell`articolo 15 della legge n. 264/1949, che nella nuova formulazione prescrive adesso che i lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda soltanto entro i successivi sei mesi.

 

Gli adempimenti successivi da espletare in corso ed alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 4-bis)

Il comma 5 dell`art. 4-bis in esame prescrive poi che, nel corso del rapporto di lavoro, i datori di lavoro privati e pubblici sono poi tenuti a comunicare, al centro per l`impiego competente, entro cinque giorni dal loro verificarsi, le seguenti eventuali variazioni del rapporto di lavoro medesimo:

a) la proroga del termine inizialmente apposto;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

d) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

L`art. 6, comma 3, del Dlgs n. 297/07, ha poi sostituito integralmente il comma 1 dell`art. 1 della citata legge n. 264/1949, che anche nella nuova formulazione prescrive che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l`intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro entro i cinque giorni successivi, ai centri per l`impiego competenti, pena l`applicazione della sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 per ogni lavoratore interessato, prevista ancora oggi dal comma 3 dell`art. 27 della legge n. 264/1949 medesima.

Ben piu` ampi termini per tutti i suddetti adempimenti sono invece previsti per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dal comma 4 dell`art. 4-bis in esame, che dispone infatti che le comunicazioni da parte di dette imprese debbano avvenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione dei lavoratori temporanei.

Tutte le suddette comunicazioni, peraltro, come previsto dal successivo comma 6 dell`art. 4-bis sono considerate valide ai fini dell`assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell`Inps, dell`Inail e delle altre forme previdenziali.

Il comma 8 dell`art. 4-bis dispone che il datore di lavoro puo` legittimamente avvalersi del proprio consulente del lavoro ovvero della propria associazione sindacale, col fine di effettuare le comunicazioni di cui si e` finora detto.

Peraltro, al giusto fine di assicurazione l`omogeneita` del Sistema Informativo Lavoro, il successivo comma 7 dell`art. 4-bis dispone che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell`innovazione, debbono essere definiti in futuro appositi moduli per le comunicazioni e modalita` di trasmissione per tutte le suddette comunicazioni.

Il nuovo comma 2 bis dell`art. 5 del D.Lgs n. 181/2000, introdotto dall`art. 7, comma 1 del

D.Lgs n. 297/02 prevede che le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie delle variazioni del rapporto di lavoro, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell`articolo 4-bis appena esaminato, si applicano solo a decorrere dalla data che sara` stabilita dal Ministero del lavoro, con il decreto di cui al comma 7 dello stesso articolo 4-bis.

Cosi` come analogamente dispone l`articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo n. 297/2002, per quanto riguarda: le comunicazioni di assunzioni da effettuare contestualmente a tale evento, come gia` avuto modo di dire; le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro da effettuare entro i successivi cinque giorni, fermo restando che in questo caso continua ad operare la disciplina di cui all`articolo 21 della citata legge n. 264/1949, del tutto analoga a quella introdotta per il futuro.

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In merito alle ulteriori disposizioni del decreto, se ne riassume qui di seguito il contenuto.

 

Le finalita` e le definizioni della disciplina (art. 1)

Il primo comma dell`articolo chiarisce che le disposizioni contenute nel decreto legislativo sono finalizzate a stabilire i principi fondamentali per l`esercizio delle potesta` legislative delegate alle Regioni ed alle Province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento, al fine di migliorare l`incontro fra domanda ed offerta di lavoro, valorizzando a tal scopo gli strumenti di informatizzazione.

Esso dispone inoltre che dette norme stabiliscono altresi` i principi per l`individuazione dei soggetti cui destinare apposite misure di promozione per agevolare l`inserimento nel mercato del lavoro, secondo gli indirizzi comunitari in materia di prevenzione della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

Il comma 2 dell`art. 1 detta poi le seguenti definizioni, relative ai soggetti in questione, peraltro non piu`, come in passato, ai fini del decreto, bensi` ad ogni effetto, quindi a livello normativo generale:

a) adolescenti: minori di eta` compresa tra 15 e 18 anni e non piu` soggetti all`obbligo

scolastico, i quali come tali possono svolgere attivita` lavorativa, secondo quanto disposto in materia dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;

b) giovani: i soggetti di eta` compresa tra i 18 e 25 anni oppure 29 anni, se in possesso di diploma di laurea o la diversa superiore eta` eventualmente definita in conformita` agli indirizzi comunitari;

c) stato di disoccupazione: la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita` lavorativa, secondo le modalita` stabilite con i servizi competenti;

d) disoccupati di lunga durata: i soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro od avere cessato una attivita` di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu` di dodici mesi oppure da piu` di sei mesi se giovani;

e) inoccupati di lunga durata: i soggetti che, senza avere svolto in precedenza una attivita` lavorativa, siano alla ricerca di una occupazione da piu` di dodici mesi oppure da piu` di sei mesi se giovani;

f) donne in reinserimento lavorativo: quelle che, gia` in precedenza occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro, dopo almeno due anni di inattivita`;

g) servizi competenti: i centri per l`impiego, di cui all`art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs

n.469/97, e gli altri organismi privati autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformita` delle norme regionali, che saranno emanate in materia.

 

Le schede anagrafiche e professionali dei lavoratori e la soppressione delle liste di

collocamento (art. 1-bis)

Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 2, ha introdotto un nuovo articolo nel corpo del decreto legislativo n. 181/2000, l`art. 1-bis, che disciplina i modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e che sopprime le vecchie liste di collocamento, introducendo in tal modo elementi di particolare novita` in materia, sui quali e` opportuno soffermarsi con attenzione.

Innanzitutto, il comma 1 dell`art. 1-bis in esame prevede che con decreto del Ministro del

lavoro dovranno essere definiti: il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda

professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del Sistema Informativo Lavoro.

Il comma 2 dell`art. 1-bis in esame prevede inoltre che, fino alla futura adozione del decreto sopra detto, si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con i decreti ministeriali del 30 maggio 2001.

Il comma 3 dell`art. 1-bis in esame dispone poi che sono definitivamente soppresse le liste di collocamento, sia quelle ordinarie, sia quelle speciali, con l`unica eccezione di quelle afferenti: i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori posti in mobilita`; i lavoratori disabili. Le vecchie liste di collocamento sono, infatti, definitivamente sostituite dall`elenco anagrafico gestito dai centri per l`impiego.

 

Lo stato di disoccupazione (art. 2)

L`art. 3 del D.Lgs n. 297/02 ha apportato varie modificazioni all`art. 2 del citato decreto

legislativo n. 181/2000 in materia di stato di disoccupazione.

Il nuovo comma 1 dell`art. 2 in parola dispone, come in passato, che lo stato di disoccupazione, la cui definizione si e` in precedenza esaminata, deve essere comprovato dalla presentazione del soggetto interessato avanti al centro per l`impiego competente, cioe` quello nel cui ambito si trova il domicilio dello stesso, allo scopo di produrre una dichiarazione autocertificativa, che attesti l`eventuale attivita` lavorativa precedentemente svolta, nonche` l`immediata disponibilita` allo svolgimento di attivita` lavorativa.

Il comma 2 dell`art. 2 del D.Lgs n. 181/2000 in esame e` rimasto immutato ed esso, dunque, dispone tuttora che gli interessati all`accertamento dello stato di disoccupazione sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per rendere detta dichiarazione autocertificativa, entro centottanta giorni della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Restano valide le dichiarazioni di disponibilita` immediata allo svolgimento della attivita` lavorativa, effettuate da coloro che si sono regolarmente presentati presso i centri per l`impiego, nel rispetto della precedente normativa, cosi` come espressamente sancito dal comma 2 dell`art. 2 del D.Lgs n. 181/2000.

Il nuovo comma 3 dell`art. 2 in parola dispone che le Regioni debbano definire gli indirizzi operativi per accertare e verificare lo stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

Il comma 4 dell`art. 2 dispone poi che la verifica dell`effettiva permanenza nel tempo dello stato di disoccupazione debba essere effettuata dai centri per l`impiego tenuto conto delle comunicazioni di assunzione provenienti da parte dei datori di lavoro e sulla base delle altre informazioni eventualmente fornite dagli organi di vigilanza, in relazione al rispetto delle misure concordate con il soggetto disoccupato.

Il comma 5 dell`art. 2 del richiamato D.Lgs n. 181/2000 e` rimasto pressoche` immutato ed infatti nel comma 2, lett. b), dell`art. 3 del D.Lgs n. 297/02 e` solo modificato il riferimento, anziche` al Dpr 20 ottobre 1998, n. 403, al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Anche il comma 6 dell`art. 2 del D.Lgs n. 181/2000 e` rimasto sostanzialmente non modificato ed infatti nel comma 2, lett. c), dell`art. 3 del DLgs n. 297/02 e` solo mutato il termine “inferiori” con il nuovo termine “fino”, in modo che la durata dello stato di disoccupazione si calcola sempre in mesi commerciali ed i periodi fino a giorni 15 all`interno di un unico mese non si computano, mentre quelli superiori a giorni 15 si computano come un mese intero. Il D.Lgs n. 297/02, all`art. 3, comma 1, lett. d), ha invece abrogato il comma 7 dell`art. 2 in esame.

 

Gli indirizzi per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata (art. 3)

L`art. 4 del D.Lgs n. 297/02 ha integralmente sostituito l`art. 3 del D.Lgs n. 181/2000, in

materia di indirizzi generali ai centri per l`impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.

Il nuovo art. 3 dispone che le Regioni debbano definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni dei centri per l`impiego al fine di favorire l`incontro tra domanda ed offerta di lavoro e cosi` contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti indicati nel succitato art. 1, comma 2, del decreto medesimo, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva, ed offrendo in ogni caso i seguenti interventi a loro favore:

a) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall`inizio dello stato di disoccupazione, nei

confronti di tutti i suddetti soggetti;

b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di

riqualificazione professionale od altre misure che favoriscano comunque l`integrazione

professionale, nei confronti;

1) degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non

oltre quattro mesi dall`inizio del loro stato di disoccupazione;

2) degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall`inizio dello stato di disoccupazione.

Cosi` come evidenziato dal Ministero del lavoro con la piu` volte citata nota del 27 ottobre 2000, per l`elaborazione delle proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale, si dovra` tenere conto da parte dei centri per l`impiego della eventuale gia` posseduta professionalita` del lavoratore; sia al fine di evitare inopportune dispersioni di patrimoni professionali esistenti, ma anche per coerenza con la disposizione del successivo art. 4 del D.Lgs n. 181/2000, secondo cui la proposta di lavoro tale da non potere essere rifiutata dal lavoratore, pena la perdita dello stato di disoccupazione, deve essere congrua, evidentemente in relazione alla professionalita` dal medesimo posseduta.

 

La perdita dello stato di disoccupazione (art. 4)

L`art. 5 del DLgs n. 297/02 ha integralmente sostituito l`art. 4 del D.Lgs n. 181/2000 , in materia di perdita dello stato di disoccupazione. Il nuovo art. 4 dispone che le Regioni debbano stabilire i criteri per l`adozione da parte dei centri per l`impiego di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, in base ai seguenti principi generali:

a) conservazione dello stato di disoccupazione, in caso di svolgimento di una attivita` lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, considerato che tale soglia non si applica ai lavoratori utilizzati in attivita` di lavori socialmente utili;

b) perdita dello stato di disoccupazione, in caso di mancata presentazione, senza un

giustificato motivo, alla convocazione da parte del centro per l`impiego per il colloquio di orientamento ovvero per la formulazione della proposta di adesione di cui al sopra citato art. 3 del D.Lgs n. 181/2000;

c) perdita dello stato di disoccupazione, in caso di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o di lavoro temporaneo superiore a otto mesi o quattro mesi se si trattata di giovani, nell`ambito dei bacini - distanza tra domicilio del lavoratore e luogo di lavoro - stabiliti dalle Regioni, senza un giustificato motivo;

d) sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di accettazione di una offerta di lavoro a tempo pieno determinato ovvero di lavoro temporaneo, inferiore a otto mesi o quattro se si tratta di giovani, anche laddove non formulata dal centro per l`impiego competente, cosi` come indicato dal Ministero con la nota del 27 ottobre 2000.

 

Le disposizioni transitorie e finali (art. 5)

L`art. 7 del decreto legislativo in parola ha apportato modificazioni all`art. 1 del decreto

legislativo n. 181/2000, in materia di disposizioni transitorie e finali.

Tale norma anche nella nuova formulazione prescrive, al comma 1, che in attesa delle programmate riforme degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all`occupazione, continuano a trovare applicazione le vigenti norme in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi comprese quelle in tema di indennita` di mobilita`.

La norma in esame prescrive inoltre, al comma 2, che, in sede di attuazione di detta riforma, dovranno essere individuati i criteri e le modalita` di raccordo tra l`attivita` svolta dei centri per l`impiego e l`attivita` svolta dalle agenzie private di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. La norma in esame prescrive infine, nel nuovo comma 2-bis, che: le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000 sopra esaminato, come gia` anticipato, si applicheranno solo a decorrere dalla data che sara` stabilita dal Ministero del lavoro, con il decreto in materia di moduli per le comunicazioni e modalita` di trasferimento dei dati di cui al comma 7 dello stesso art. 4-bis ora citato; a decorrere dalla medesima data e` da considerare soppresso il comma 2 dell`art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di comunicazioni obbligatorie all`Inail dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente a detti eventi.

 

Le disposizioni di legge abrogate

Infine l`art. 8 del decreto legislativo n. 297/2002 ha abrogato le seguenti disposizioni:

a) la normativa in materia di libretto di lavoro di cui alla legge n. 112/1935, in quanto sostituita dalla normativa sulla scheda professionale di cui sopra si e` detto;

b) la normativa in materia di commissione centrale per l`avviamento al lavoro e per l`assistenza ai disoccupati di cui al titolo I della legge n. 264/1949;

c) la normativa in materia di disciplina del collocamento di cui al titolo II della legge n. 264/1949, ad eccezione degli articoli: 11, comma 1; 15, comma 6; 21, comma 1; 27, commi 1 e 3;

d) la normativa in materia di collocamento di cui agli artt. 33 e 34 della legge n. 300/1970;

e) la normativa in materia di collocamento dei lavoratori agricoli di cui agli artt. 2 - 7 e artt. 9 - 14 della legge n. 83/1970;

f) la normativa in materia di organizzazione del mercato del lavoro di cui alla legge n. 56/1987, ad eccezione degli articoli: 3, 16, 19, 21 e 22;

g) la normativa in materia di riserva di posti per le fasce deboli di cui all`art. 25, commi 1, 7 e 12, della legge n. 223/1991, di cui sopra si e` detto;

h) la normativa in materia di collocamento di cui all`art. 9-bis della legge n. 608/1996, di cui gia` si e` ampiamente detto e la normativa in materia di collocamento agricolo di cui all`art. 9-ter, comma 1, della legge n. 608/1996 medesima;

i) la normativa in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di cui all`articolo 2 del Dpr n. 2053/1963.