RIFORMA DEL SISTEMA
D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.77 del 2 aprile
u.s., è stata pubblicata la Legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
Con la Riforma, istruzione e formazione non sono più
contrapposte. L’insegnamento teorico e gli aspetti operativi della conoscenza
devono camminare in modo parallelo.
La formazione non è più intesa come addestramento ma quale
un insieme di affidamento e conoscenze.
Si riassumono qui di seguito i punti fondamentali della
Riforma:
- per tutti gli studenti diritto - dovere fino a 18 anni di
istruzione e formazione;
- il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria della durata di cinque anni e della scuola secondaria di primo grado
della durata di tre anni. Quest’ultima si articola in un biennio e in un terzo
anno. Il ciclo primario si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo per accedere ai licei e al sistema di istruzione e
formazione;
- a conclusione del primo ciclo gli studenti possono
scegliere tra il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione
. Al compimento del 15°anno di età si può optare per la formazione in
alternanza scuola/lavoro o per l’apprendistato con possibilità di passaggio da
un percorso formativo all’altro (istruzione – formazione). L’attività didattica
si articola in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il
percorso disciplinare. A conclusione del percorso l’esame di Stato
rappresenterà titolo necessario per accedere all’università e all’alta formazione.
Il quinto anno dà l’ammissione all’istruzione e alla formazione tecnica
superiore(ifts);
- la formazione professionale prevede un percorso di quattro
anni. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi dei sistemi
di istruzione formazione consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione previa frequenza di
apposito corso annuale realizzato d’intesa con l’università;
- i licei sono: il classico, lo scientifico, il tecnologico,
l'economico, l'umanistico, il linguistico, l'artistico, il musicale ed hanno
una durata di cinque anni;
- i licei tecnologici comprendono tutti gli istituti tecnici
il cui percorso preveda un elevato livello di formazione tecnico-scientifica;
- anche gli istituti professionali garantiscono l’accesso
all’università con un ulteriore
anno di studi;
- i piani di studio contengono un nucleo fondamentale di
valenza nazionale e prevedono una quota riservata alle Regioni per un
collegamento con il territorio.
La legge prevede la valorizzazione dell’impresa quale luogo
di formazione in cui va realizzata l’alternanza tra scuola e lavoro. La Riforma
infatti dovrebbe garantire la formazione degli studenti in modo tale da
renderli occupabili. La presenza delle imprese permette agli studenti di
testare già nel percorso scolastico il clima aziendale e allo stesso tempo le
imprese possono fornire le competenze circa i contenuti dei percorsi
professionalizzanti in linea con le loro esigenze.
La Riforma non chiarisce il destino degli istituti tecnici
professionali quali, per il settore delle costruzioni, l'istituto per geometri
e periti edili, se cioè anch’essi, al pari degli istituti professionali,
dovranno passare alla competenza regionale o invece dovranno rimanere nel sistema
d’istruzione.
Su questo e altri argomenti l’Ance sta seguendo l’intera
materia.
Interessante è la previsione di esercitazioni pratiche e
stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà produttive durante la frequenza del secondo ciclo.
I periodi di inserimento sono riconosciuti con specifiche
certificazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
Merita un approfondimento l’art. 5 della legge sull’alternanza
scuola lavoro: il percorso di alternanza scuola lavoro fruibile dai ragazzi che
abbiano compiuto quindici anni, nel secondo ciclo, viene progettato, attuato,
valutato dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per assicurare al giovane
studente la conoscenza di base e le competenze spendibili sul mercato del
lavoro.
La modalità di svolgimento di tale percorso prevede che la
responsabilità dell'alternanza dell’istituzione scolastica e formativa
nell'ambito del rapporto con le imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza sia disciplinata sulla base di una convenzione. La legge
introduce anche la possibilità di erogare incentivi alle aziende che si
propongono per l’alternanza scuola lavoro le quali, inoltre, dovranno avvalersi
della presenza di tutor per assistere gli studenti.
La riforma comunque andrà a regime solo dopo l’adozione dei diversi decreti legislativi che devono essere approvati dal Governo entro i prossimi due anni, e dei relativi regolamenti.