TUTELA DELLA
MATERNITA' - RIPOSI GIORNALIERI PER I GENITORI ADOTTIVI
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 26 marzo
2003, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del
Dlgs. N. 151/2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nella parte in cui
prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso
di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del
bambino", anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella
famiglia".
La Corte ha riunificato le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dai tribunali di Trieste e Ivrea, relativamente ai
permessi giornalieri spettanti ai genitori adottivi ed affidatari.
Fondamento di entrambe le questioni è il dubbio riguardante
la fruizione dei permessi giornalieri in favore dei genitori adottivi e degli
affidatari, che la legislazione vigente limita al primo anno di vita del
bambino, così come per i figli naturali. La Corte ha giudicato inammissibile la
questione sollevata dal tribunale di Trieste, sia per non aver descritto in
modo adeguato la fattispecie, sia per non aver fornito alcuna motivazione sulla
ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame della Corte stessa due norme
espressamente abrogate dall'art. 86 del citato Dlgs. N. 151/2001.
E' stata invece accolta la questione sollevata dal tribunale
di Ivrea, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 del
più volte richiamato Dlgs n. 151/2001, in quanto "restringere il diritto
ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino
non soltanto è intrinsecamente irragionevole, ma è anche in contrasto con il
principio di uguaglianza, perché l'applicazione agli adottanti ed agli
affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali
finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento
deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione".
Per quanto attiene le modalità operative cui attenenrsi è necessario ora attendere le relative istruzioni che verranno impartite dall'Inps. Vale pertanto la riserva di ulteriori indicazioni in materia.