TUTELA DELLA MATERNITA' - RIPOSI GIORNALIERI PER I GENITORI ADOTTIVI

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 26 marzo 2003, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del Dlgs. N. 151/2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino", anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia".

La Corte ha riunificato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali di Trieste e Ivrea, relativamente ai permessi giornalieri spettanti ai genitori adottivi ed affidatari.

Fondamento di entrambe le questioni è il dubbio riguardante la fruizione dei permessi giornalieri in favore dei genitori adottivi e degli affidatari, che la legislazione vigente limita al primo anno di vita del bambino, così come per i figli naturali. La Corte ha giudicato inammissibile la questione sollevata dal tribunale di Trieste, sia per non aver descritto in modo adeguato la fattispecie, sia per non aver fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame della Corte stessa due norme espressamente abrogate dall'art. 86 del citato Dlgs. N. 151/2001.

E' stata invece accolta la questione sollevata dal tribunale di Ivrea, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 del più volte richiamato Dlgs n. 151/2001, in quanto "restringere il diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino non soltanto è intrinsecamente irragionevole, ma è anche in contrasto con il principio di uguaglianza, perché l'applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione".

Per quanto attiene le modalità operative cui attenenrsi è necessario ora attendere le relative istruzioni che verranno impartite dall'Inps. Vale pertanto la riserva di ulteriori indicazioni in materia.