MONTACARICHI E
PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI - CIRCOLARE MINISTERIALE
Si ritiene utili riportare il testo della circolare che il
Ministero dell'Industria ha diramato lo scorso anno in tema di montacarichi e e
piattaforme elevatrici, ripeilogando le normative già esistenti relative a tale
argomento.
CIRCOLARE
14 APRILE 1997, N. 157296
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
CIRCOLARE
ESPLICATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 459, AI MONTACARICHI ED ALLE PIATTAFORME ELEVATRICI
PER DISABILI.
(G.U.
23-4-1997, n. 94)
Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392, attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1996, n. 459,
sono compresi gli elevatori per sole
cose, con le esclusioni di cui al quinto comma dell'art. 1, mentre talune tipologie di piattaforme
elevatrici, ad esempio per disabili,
non ne sono univocamente escluse non essendo
immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore.
La materia, già trattata dalle leggi 24-10-1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29-5-1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per le sole
cose ed anche dalla legge 9-1-1989, n.
13, per le piattaforme elevatrici per
disabili viene ora ad essere inserita - per taluni aspetti - anche nel campo di applicazione della direttiva
CEE 89/392.
Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le
norme di sicurezza di impiego valevoli
per gli impianti di ascensore, si forniscono i
seguenti chiarimenti:
A.
Montacarichi
Ai fini della presente circolare per “montacarichi” si intendono gli elevatori per sole cose con le
caratteristiche seguenti:
- aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il
carico), non accessibile alle
persone;
- che servono piani definiti;
- aventi corsa maggiore o uguale a 2 m;
- traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo
guide rigide, traslanti lungo un
percorso perfettamente definito nello
spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);
- aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg;
- installati stabilmente.
1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
459/1996, gli elevatori destinati al
trasporto di sole cose, oggetto della
presente circolare, sono installati e messi in servizio in conformità al decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/1996.
Le licenze di impianto e di esercizio di cui ai successivi punti 4
e 5, rilasciate dai sindaci, non sono
condizionate all'esame tecnico
favorevole.
Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a
verifiche periodiche da effettuarsi, su
incarico del proprietario dello stabile ove è
installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione,
autorizzato ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n.
459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto 16
dell'allegato IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996,
ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25-2-1993, n.
159258.
2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della
presente circolare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 della
legge n. 1415/1942, agli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767/1951, e
all'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1497/1963.
3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata, previa comunicazione al sindaco,
da parte del proprietario dello stabile
ove deve essere installato il
montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:
- indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;
- portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
- ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l'installazione del
montacarichi.
Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.
4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del
montacarichi ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, previa la comunicazione al
sindaco da parte del proprietario della
costruzione o dello stabile ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati: - indirizzo dello stabile ove è installato
il montacarichi; - portata, corsa e
numero delle fermate del montacarichi;
- dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 459/1996;
- indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415/1942, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione del montacarichi;
- accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un
organismo italiano di certificazione di
cui al primo comma del precedente punto 1.
5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante
effettuazione della verifica periodica
con esito positivo da parte dell'Organismo italiano di certificazione, designato dal
proprietario.
L'Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica
periodica e ad inoltrare al sindaco i
verbali di verifica periodica con esito negativo.
n caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo
dell'impianto fino alla rimozione delle
cause che lo hanno determinato.
Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare
che le parti dalle quali dipende la
sicurezza di esercizio del montacarichi
sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è
ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in ispezioni precedenti, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato
dall'Organismo di certificazione
incaricato dell'ispezione.
Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano
eseguite le ispezioni periodiche del
montacarichi.
L'esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è
contenuta anche copia della
dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996 e copia delle comunicazioni
del proprietario, o di chi per esso, al
sindaco per il rilascio automatico delle
licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle comunicazioni del sindaco al proprietario
relative al numero di matricola
assegnato al montacarichi ed all'avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza
di esercizio.
In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa
in cui sono riportate le seguenti
indicazioni:
a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;
c) comune e numero di matricola assegnato;
d) portata complessiva in chilogrammi.
6. Per “modifiche costruttive” di cui all'art. 1, terzo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che
comportino anche uno solo dei seguenti
casi:
- cambiamento della velocità del montacarichi;
- cambiamento della portata del montacarichi;
- cambiamento della corsa del montacarichi;
- cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);
- sostituzione di parte essenziale del montacarichi;
- variazione dell'altezza del piano di carico. In caso di “modifiche costruttive” di cui
all'art. 1, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario, o chi per esso,
invia al sindaco la medesima
documentazione prevista per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio
informandone l'organismo tecnico già
competente all'effettuazione delle verifiche
periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità al precedente punto 6.
7. I “componenti di sicurezza” dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del
costruttore ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:
- i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano;
- il dispositivo contro eccesso di velocità;
- la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);
- i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;
- il paracadute;
- gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.
8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato
e messi in servizio se:
a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il rilascio della licenza di
impianto e di esercizio, oppure;
b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa previgente, oppure;
c) l'interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il rilascio automatico della
licenza di impianto e di esercizio e ne
dà comunicazione, qualora esso sia stato già
interpellato, all'Organismo tecnico già competente per l'esame del progetto e per il collaudo. I montacarichi non installati prima del 21
settembre 1996, per i quali però è
stata presentata domanda per la licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415/1942, e per i quali l'ISPESL o l'Ispettorato del lavoro non hanno ancora
dato parere favorevole, si intendono
legittimamente immessi sul mercato o messi in
servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il
rilascio automatico della licenza di
impianto e di esercizio.
B.
Piattaforme elevatrici per disabili
Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata
in vigore della presente circolare,
anche alle piattaforme elevatrici per disabili
con altezza di caduta superiore a 2 metri.