CRITERI PER LA
NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE
Con l'ordinanza n° 3274 del 20.3.2003, Gazzetta Ufficiale N. 105 del
08 Maggio 2003, il Presidente del Consiglio ha disposto l'entrata in vigore
dei nuovi criteri da seguire per la classificazione del territorio nei
riguardi dei terremoti.
La nuova metodologia comporta, tra l'altro, la suddivisione del
territorio in 4 zone corrispondenti a 4 diversi valori di azione sismica
assunta a base del progetto, che sostituiscono la precedente classificazione
che prevedeva 3 gradi di sismicità, indicati con S12, S9 ed S6, e le zone non
classificate che venivano intese come non sismiche.
Parte integrante dell'ordinanza sono anche le ''Norme tecniche per il
progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici'', le ''Norme
tecniche per il progetto sismico dei ponti'', le ''Norme tecniche per il
progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni''.
Per una concreta opera di prevenzione del rischio sismico, e'
previsto che gli edifici di interesse strategico e le infrastrutture la cui
funzionalità durante un terremoto non puo' venir meno siano sottoposti, a
cura dei rispettivi proprietari, alle verifiche di sicurezza condotte con i
metodi indicati nelle norme tecniche allegate all'ordinanza stessa. Le
verifiche dovranno svolgersi entro i prossimi 5 anni ad iniziare dalle zone
sismiche piu' pericolose, la 1 e la 2, secondo un programma temporale
elaborato dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni. Dette
verifiche non sono obbligatorie per le opere progettate secondo le norme
successive al 1984 e relative , rispettivamente, alla I categoria per quelle
situate in zona 1, alla II categoria per quelle situate in zona 2 ed alla III
categoria per quelle in zona 3.
Per una corretta applicazione dell'ordinanza, in considerazione del
fatto che le norme tecniche adottate sono profondamente innovative essendo
coerenti con il sistema di norme già definito a livello europeo con gli
Eurocodici, sono previsti dei programmi di formazione a cura del Dipartimento
della protezione civile unitamente alle regioni ed agli ordini professionali.
La pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale e' , come detto è stata
effettuata il 8 maggio 2003, ma per le opere i cui lavori siano già iniziati
e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati
approvati, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la
classificazione sismica vigenti.
In calce alla presente nota si ritiene utile riprodurre la
classificazione inerente la provincia di Brescia.
Gazzetta Ufficiale N. 105 del 08 Maggio 2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. . . omissis
. . .
Dispone:
Art. 1.
1.Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo
93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le
competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del
medesimo decreto legislativo, sono approvati i"Criteri per
l'individuazione delle zone sismiche individuazione,formazione e aggiornamento
degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1, nonchè le
connesse "Norme tecniche per il progetto,la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei
ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati
2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e
sostanziale.
Art. 2.
1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di
cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento
dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata facoltà alle singole
regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere
pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data
della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e
la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui
al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla
nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non
oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.
I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto
di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro
sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi
di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte
le componenti istituzionali e scientifiche interessate.
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati,
sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile,sia degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno
essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e
riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e
2,secondo quanto definito nell'allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le
regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e
regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il
programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici
e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire
ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche
tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi
rispetto a quanto previsto dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti
successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per
quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla
terza categoria per quelle in zona 3, non e' prescritta l'esecuzione di una
nuova verifica di adeguatezza allanorma.
6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere
di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche
nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai
fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza
antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre2002, n. 289.
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e
coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza,
avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi di
formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace
applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi
le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma 21,
della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della
protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori
fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.
Art. 4.
1. Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di
formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei
laboratori universitari operanti nel medesimo settore.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Documento esplicativo
Allegati
allegato 1: Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
allegato 2: norme tecniche per il progetto, la valutazione e
l'adeguamento sismico degli edifici
allegato 3: norme tecniche per il progetto sismico dei ponti
allegato 4: norme tecniche per il progetto sismico di opere di
fondazione e di sostegno dei terreni
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE - INDIVIDUAZIONE,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI NELLE MEDESIME ZONE
1 OGGETTO
Le presenti norme definiscono i criteri generali per l'individuazione
delle zone sismiche, ai sensi dell'art.93, 19) del D.L. 112/1998, ai fini
della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da
parte delle Regioni, ai sensi dell'art 94, 2a) del medesimo decreto.
Le zone fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle
"Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico
degli edifici", nelle "Norme tecniche per il progetto sismico dei
ponti" e nelle "Norme tecniche per il progetto sismico di opere di
fondazione e di sostegno dei terreni" emanate contestualmente.
2 CRITERI
a) Le "Norme tecniche" indicano 4 valori di accelerazioni
orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme
progettuali e costruttive da applicare; pertanto, il numero delle zone è
fissato in 4.
b) Ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
|
accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni |
accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
spettro di |
zona |
|
|
|
[ag/g] |
[ag/g] |
1 |
> 025 |
035 |
2 |
O 15-025 |
025 |
3 |
005-015 |
015 |
4 |
<O 05 |
005 |
c) Le valutazioni di ag dovranno essere effettuate utilizzando: I)
metodologie recenti e accettate a livello internazionale; II) dati di base
aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche,
ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo,
ecc.); III) procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che
evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni.
d) Le valutazioni di ag dovranno essere rappresentate in termini di
curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di
punti (griglia non inferiore a 0.05°). Sulla base di tali valutazioni
l'assegnazione di un territorio ad una delle zone di cui al punto b) potrà
avvenire con tolleranza 0,025 g.
e) L'insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà
essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero
processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le
procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale.
f) Qualora siano disponibili differenti mappe di ag, prodotte nel
rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere
messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro
formulazione.
g) Le valutazioni di ag andranno aggiornate periodicamente, in
relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica
e dei dati utilizzati dalle medesime.
h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle
zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione
delle medesime dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in
modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra. A
partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l'aggiornamento
degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere:
1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei
comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o
in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, e di gestire la
tolleranza di cui al punto d). E' opportuno a questo proposito che il
passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in
maniera graduale, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra
regioni diverse.
2. L'eventuale definizione di sottozone, nell'ambito dello stesso
comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e
geomorfologiche di dettaglio.
3 PRIMA APPLICAZIONE
i) In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le
zone sismiche sono individuate sulla base del documento "Proposta di
riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo
di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale
di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997,
con le seguenti precisazioni:
1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato
è riportata in allegato A, unitamente alla classificazione precedente ed alla
zona di appartenenza secondo la mappa di cui al presente documento.
2. I comuni ivi indicati come "non classificati" devono
essere intesi come appartenenti alla zona 4.
3. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II
e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle
zone 1,2 e 3.
4.Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato
il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno
elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con
rischio più elevato.
l) Sino all'avvenuta predisposizione del documento di cui al punto
h), le Regioni possono utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di
cui al punto precedente. La tolleranza di cui al punto d) è in tal caso da
considerarsi corrispondente a variazioni non superiori ad un livello di zona.
4 AGGIORNAMENTI
m) Entro un anno sarà predisposta una nuova mappa di riferimento a
scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri esposti al punto 2, con
le finalità di cui al punto h).
n) Successivi aggiornamenti delle mappe di ag dovranno avere luogo
ogniqualvolta lo sviluppo delle conoscenze lo suggerisca, comunque ad
intervalli temporali non superiori a cinque anni.