PER GLI APPALTI FINO A 150.000 EURO NON POSSONO ESSERE RICHIESTI LAVORI ANALOGHI

(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2700, del 18 maggio 2002)

 

L`attuale sistema di qualificazione previsto dal D.P.R. n. 34/2000, differenzia la qualificazione dei soggetti che eseguono lavori di importo superiore ai 150.000 euro, basato sull`obbligatorieta` dell`attestazione SOA, per categorie di lavori e classifiche di importi; da quello per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, secondo il quale, l`impresa che voglia eseguire tali lavori deve dimostrare unicamente i requisiti di cui all`articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000.

Con Sentenza della V Sezione, n. 2700, del 18 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha ribadito la corretta applicazione della norma prevista per l'accesso alle gare di appalto di importo fino a 150.000 euro disciplinate dall'art. 28 del D.P.R. 34/2000. Il Consiglio di Stato ha ricondotto la questione nei termini corretti, stabilendo che il comma 1 punto a) dell`articolo 28 "non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell`art. 28 del DPR n. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 ECU, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori gia` eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori ``analoghi``.

 Il legislatore regolamentare, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Legge quadro sui lavori pubblici (art 8 legge n. 109/94 e successive modificazioni), ha dettato, all`articolo 28, disposizioni per assicurare la presenza di requisiti di carattere tecnico organizzativo nelle imprese, che eseguono lavori pubblici d`importo inferiore a 150.000 euro, discostandosi dal previgente regime, nel quale, per gli appalti di importo inferiore a 75 milioni di Lire non era necessaria l`iscrizione all`A.N.C., ma la qualificazione era costituita dalla semplice iscrizione dell`impresa alla Camera di commercio.

In base al citato art. 28, il requisito economico finanziario che le imprese debbono possedere per partecipare alle gare, e` quello di avere un ``importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all`importo del contratto da stipulare`` (art 28, comma 1, punto a).

Ai successivi punti b) e c) del medesimo articolo sono previsti i requisiti tecnico organizzativi riguardanti il costo sostenuto per il personale e l`adeguatezza dell`attrezzatura tecnica.

In merito all`art 28 comma 1 punto a) vi sono state, fin dalla sua emanazione, interpretazioni volte ad inasprirne il contenuto; gia` con la Circolare del 1 marzo 2000, n. 182, il Ministero dei Lavori Pubblici si era posto il problema se i lavori eseguiti, nel quinquennio antecedente il bando, dovessero o meno essere assimilabili a quelli oggetto del contratto da affidare, concludendo che detta correlazione, almeno in termini di analogia, dovesse comunque sussistere.

Pertanto, seguendo l`interpretazione ministeriale, i lavori eseguiti dall`impresa che concorre ad una gara di importo inferiore ai 150.000 Euro, devono avere caratteristiche similari a quelle che caratterizzano il lavoro da affidare.

Anche la seconda Circolare del Ministerodei Lavori Pubblici, interpretativa del D.P.R. n. 34/2000 (Circolare 22 giugno 2000, n. 823),  ribadisce che la stazione appaltante deve specificare nel bando le caratteristiche del lavoro richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione di imprese che abbiano eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva con quelli da eseguire.

La stessa Autorita` di Vigilanza sui lavori Pubblici ha ribadito, in diversi atti interpretativi ed anche nei ``Bandi Tipo``, la necessita` del nesso di analogia. In particolare, nella Determinazione n. 25/2001 ha affermato che i concorrenti negli appalti in questione devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da affidare, oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria ``coerente`` con la natura dei lavori da realizzare.

Le interpretazioni esposte, seppure logiche, in quanto rispondenti ad esigenze di professionalita` riconosciute nell`ambito dei lavori pubblici, non trovano nessun riscontro oggettivo nella disposizione regolamentare sopra citata.

Del resto vale la pena di rammentare il disposto dell`art. 1 del medesimo regolamento che al, secondo comma, fissa l`obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 ECU.``.

Le valutazioni del Giudice amministrativo sono conformi al dettato normativo, che risulta essere tassativo per le stazioni appaltanti, anche alla luce di quanto affermato nella Circolare Ministeriale n. 823/2000 in cui si precisa che: ``il livello di requisiti dettato dal citato articolo 28 deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non puo` prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma``.

 Quanto detto comporta che, per i lavori di importo pari o inferiore ai 150.000 euro non riguardanti beni culturali o ambientali, scavi archeologici, o agricolo forestali, di cui al comma 2 dell`articolo 28, le stazioni appaltanti non possano legittimamente escludere le imprese che non abbiano eseguito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli oggetto del bando.