TASSAZIONE DI
IMMOBILI - CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - PREVALE IL SISTEMA CATASTALE
(Cass., Sez. trib., Sent. 7/5/03, n. 6911)
Nell'imponibile ai fini IRPEF va indicata la rendita
catastale dei fabbricati di pertinenza e non i canoni fissati nei singoli
contratti di locazione, se questi non siano stati versati dall'inquilino.
I dati contrattuali forniscono solo un'indicazione
presuntiva che può essere smentita attraverso la prova contraria.
La Cassazione ha così rigettato l'impostazione del Fisco in
base alla quale il reddito imponibile degli immobili locati è quello risultante
dal contratto di locazione, senza che a nulla rilevi la concreta percezione dei
canoni.
I giudici di legittimità si sono attenuti al filone
giurisprudenziale che assume a fondamento il principio costituzionale secondo
cui il carico fiscale va ragguagliato alla "capacità contributiva"
(art. 53 Cost.), cioè all'effettiva ricchezza a disposizione del contribuente
(Cass. SS.UU. n. 17394/2002; Cass. SS.UU. n. 15063/2002).
Pertanto la tassazione va compiuta sulla base della rendita catastale, accresciuta o ridotta secondo i parametri indicati dalla legge, e non in base al reddito specifico derivante da un singolo contratto.