OPERE IN CORSO DI
ESECUZIONE - IMPUTAZIONE DEI COSTI IN UN APPALTO PLURIENNALE
(Cass., Sez. trib., Sent. 28/3/03, n. 4730)
La deduzione del reddito d'impresa è ammessa solo in
relazione a costi effettivamente sostenuti e documentati e non anche a costi
futuri, non essendo consentito equiparare il concetto di certezza e
determinabilità del costo a quello di prevedibilità della spesa.
Pertanto il costo relativo alle spese da sostenere per dare
esecuzione ad un contratto di appalto pluriennale per il quale siano già stati
incassati i corrispettivi non può essere indicato tra i componenti negativi del
reddito d'impresa, in mancanza dei requisiti della certezza e della
determinabilità.
La Cassazione precisa che il costo è certo quando la sua
esistenza si sia effettivamente verificata nell'esercizio di competenza, e
determinabile quando se ne conosca esattamente l'importo, o le modalità di
determinazione, in quanto obiettivamente accertato e suffragato da regolare
documentazione.
Nel caso di opere appaltate in corso di esecuzione, la
valutazione dei costi segue necessariamente il criterio di competenza (art. 75,
DPR n. 917/1986) che non implica affatto che i costi debbano essere
necessariamente dedotti nello stesso esercizio al quale siano imputabili i
ricavi.
Pertanto la riscossione anticipata dei proventi (nel caso,
gli acconti sul corrispettivo dell'appalto) non implica la contabilizza-zione
anticipata anche dei costi.
Infatti nel vigente sistema non sono ammesse deduzioni di
costi preventivati, sebbene in contrapposizione a ricavi parimenti
preventivati, ma solo di costi effettivamente sostenuti e regolarmente
documentati in base ad elementi certi ed obiettivi.
Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e
altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di
competenza, a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro
ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono
imputati al reddito nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
Il principio di certezza non consente, dunque, l'indiscriminato riporto del componente da un esercizio all'altro.