RIMBORSO CARENZA
INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il
rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di
carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del
certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono
pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto
le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.