SERVIZIO MILITARE DI
LEVA - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI PER RAGIONI LAVORATIVE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2003, è stato
pubblicato il Decreto 13 marzo 2003 del Ministero della Difesa, entrato in vigore
l’8 aprile 2003 e concernente la “Rideterminazione delle condizioni per la
concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell’art.7, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504”.
Il citato decreto n. 504/1997 dispone che qualora siano
previste eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, i cittadini che si
trovino in condizioni di difficoltà economiche o familiari ovvero di
particolari responsabilità lavorative, possono essere dispensati dal servizio
di leva.
Per quanto d’interesse si segnala che, tra le condizioni che
possono dare titolo a beneficiare della dispensa dagli obblighi di leva, il
decreto del ministero della Difesa prevede che l’interessato rientri in una
delle seguenti situazioni:
sia destinatario di una proposta di assunzione con
contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
sia destinatario di una proposta di assunzione con
contratto a tempo determinato a tempo pieno con tipologia di formazione e
lavoro o di apprendistato, della durata di almeno 12 mesi;
sia già titolare di un rapporto di lavoro con contratto a
tempo determinato e a tempo pieno con tipologia di formazione e lavoro o
apprendistato, purché alla data di presentazione della domanda debbano essere
ancora espletai almeno 12 mesi di attività lavorativa.
Nei primi due casi sopra elencati, l’assunzione deve
avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Si sottolinea infine che il decreto in esame prevede:
la perdita di effetto del provvedimento di dispensa,
qualora l’arruolato non presenti la certificazione comprovante la vigenza del
contratto di lavoro in corso, entro il termine perentorio compreso tra il 210°
ed il 270° giorno dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla
dispensa stessa;
la non sospensione dell’avviamento alle armi, qualora le domande di dispensa presentate in base ai requisiti indicati dal decreto in questione, vengano reiterate per lo stesso titolo.