RIFORMA DEL
COLLOCAMENTO ORDINARIO - D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, n. 297 - CIRCOLARE N. 12/2003 DEL MINISTERO DEL LAVORO
Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia
(cfr. Not. n. 5/2003 e suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003) per informare che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 12 del 2003 ha
fornito indicazioni in ordine alle nuove procedure di assunzione del personale.
Le citate istruzioni sono state diramate in attesa
dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati, da parte dei
servizi competenti, pubblici e privati, ai soggetti interessati (Inps, Inail,
ecc.).
Di seguito si riepilogano i punti di più diretto interesse
della circolare in parola.
I soggetti obbligati
I soggetti obbligati alle nuove procedure di assunzione e
degli adempimenti successivi, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n.
12/2003 in esame, sono non soltanto i privati datori di lavoro, ma anche le
pubbliche amministrazioni.
Tra i soggetti obbligati, la stessa circolare ministeriale
precisa che rientrano anche i datori di lavoro artigiani che provvedono
all’assunzione o alla risoluzione del rapporto di lavoro con apprendisti.
Le comunicazioni di assunzione
Le novità introdotte del Dlgs n. 297/2002 riguardano non
soltanto i nuovi rapporti di lavoro soggetti alla comunicazione, ma anche i
diversi termini temporali. In merito ai rapporti di lavoro, fino a ora limitati
a quelli subordinati, la comunicazione viene estesa anche alle collaborazioni
coordinate e continuative, nonché ai tirocini di formazione ed orientamento e
ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata. Trattasi dei contratti
formativi, compresi gli stages, disciplinati dalla recente legge 14 febbraio
2003, n. 30, secondo i criteri già previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della
legge n. 196/97. In merito ai termini la nuova legge n. 297/2002 impone che
l’obbligo di comunicazione sia conte-stuale all’instaurazione del rapporto di
lavoro. In caso di non ottemperanza agli obblighi nei termini stabiliti, viene
applicata la sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro, per ciascun
lavoratore interessato, come già stabilito dall’art. 9-bis, comma 3, della
legge n. 608/96.
Comunicazioni di cessazione del rapporto
La circolare in parola ricorda che sussiste l’obbligo dei
datori di lavoro di comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi.
In merito ai rapporti a tempo determinato, viene posta in
evidenza l’esplicita previsione dell’obbligo di comunicazione nella sola
ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella
comunicazione di assunzione.
Si ritiene opportuno precisare che la comunicazione è
obbligatoria soltanto in caso di risoluzione di qualsiasi rapporto di lavoro
subordinato.
Pertanto, a differenza delle assunzioni, non deve essere
comunicata la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, dei contratti di tirocini o per la formazione e l’orientamento.
In caso di violazione dell’obbligo in questione, è confermata l’applicazione
della sanzione amministrativa da 51 a 154 euro per ogni lavoratore interessato
prevista dall’articolo 27, comma 3, della legge n. 264/49.
Trasformazioni del rapporto di lavoro
Il Dlgs n. 297/2002 sopra citato introduce al riguardo nuovi
obblighi.
Essi riguardano la comunicazione, entro cinque giorni, al
centro per l’impiego delle trasformazioni dei rapporti di lavoro. I rapporti
presi in considerazione da tale decreto legislativo sono i seguenti:
a) trasformazione del rapporto di tirocinio, od analogo, in
rapporto subordinato a tempo indeterminato od a tempo determinato;
b) proroga del termine fissato inizialmente nel contratto a
termine, ovvero trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato;
c) trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo
pieno. Non è prevista, invece, la comunicazione per la trasformazione del
rapporto in senso contrario, cioè da tempo pieno in tempo parziale;
d) trasformazione del contratto di apprendistato e di formazione
lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Per tali nuovi
obblighi il Dlgs n. 297/2002, di che trattasi come ricorda la circolare n. 12
in parola, non prevede sanzioni in caso di inadempimento.
Soppressione della comunicazione all’Inail
L’art. 4-bis, comma 6, del precedente decreto legislativo n.
181/2000, come sostituito dall’art. 6 del più volte richiamato Dlgs n. 297
prevede che le comunicazioni cui i datori di lavoro sono tenuti, sono valide
anche ai fini degli obblighi informativi nei confronti delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail e degli altri enti
previdenziali.
Il Ministero precisa che l’adozione di una modulistica
unitaria deve avvenire con apposito decreto interministeriale ed è quindi a
decorrere dalla data stabilita da tale decreto che verrà meno l’obbligo di
comunicazione all’Inail, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n.38/2000, del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal
servizio conte-stualmente alla instaurazione del rapporto di lavoro o alla
cessazione del medesimo.
Per tale motivo, i datori di lavoro assoggettati alle disposizioni del testo unico, nel regime transitorio, continuano ad essere tenuti sia a tale adempimento nei confronti dell’Inail contestualmente all’assunzione e alla cessazione del rapporto, sia alle normali comunicazioni entro cinque giorni al centro per l’impiego. In caso di inosservanza, continueranno a trovare applicazione, fino al termine della suddetta fase transitoria, le relative ipotesi sanzionatorie (51 euro per ogni lavoratore).