RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO - D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, n. 297 - CIRCOLARE  N. 12/2003 DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. Not. n. 5/2003 e suppl. n. 4 al Not. n. 1/2003) per informare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 12 del 2003 ha fornito indicazioni in ordine alle nuove procedure di assunzione del personale.

Le citate istruzioni sono state diramate in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati, da parte dei servizi competenti, pubblici e privati, ai soggetti interessati (Inps, Inail, ecc.).

Di seguito si riepilogano i punti di più diretto interesse della circolare in parola.

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati alle nuove procedure di assunzione e degli adempimenti successivi, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 12/2003 in esame, sono non soltanto i privati datori di lavoro, ma anche le pubbliche amministrazioni.

Tra i soggetti obbligati, la stessa circolare ministeriale precisa che rientrano anche i datori di lavoro artigiani che provvedono all’assunzione o alla risoluzione del rapporto di lavoro con apprendisti.

Le comunicazioni di assunzione

Le novità introdotte del Dlgs n. 297/2002 riguardano non soltanto i nuovi rapporti di lavoro soggetti alla comunicazione, ma anche i diversi termini temporali. In merito ai rapporti di lavoro, fino a ora limitati a quelli subordinati, la comunicazione viene estesa anche alle collaborazioni coordinate e continuative, nonché ai tirocini di formazione ed orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata. Trattasi dei contratti formativi, compresi gli stages, disciplinati dalla recente legge 14 febbraio 2003, n. 30, secondo i criteri già previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 196/97. In merito ai termini la nuova legge n. 297/2002 impone che l’obbligo di comunicazione sia conte-stuale all’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di non ottemperanza agli obblighi nei termini stabiliti, viene applicata la sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro, per ciascun lavoratore interessato, come già stabilito dall’art. 9-bis, comma 3, della legge n. 608/96.

Comunicazioni di cessazione del rapporto

La circolare in parola ricorda che sussiste l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi.

In merito ai rapporti a tempo determinato, viene posta in evidenza l’esplicita previsione dell’obbligo di comunicazione nella sola ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione.

Si ritiene opportuno precisare che la comunicazione è obbligatoria soltanto in caso di risoluzione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, a differenza delle assunzioni, non deve essere comunicata la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di tirocini o per la formazione e l’orientamento. In caso di violazione dell’obbligo in questione, è confermata l’applicazione della sanzione amministrativa da 51 a 154 euro per ogni lavoratore interessato prevista dall’articolo 27, comma 3, della legge n. 264/49.

Trasformazioni del rapporto di lavoro

Il Dlgs n. 297/2002 sopra citato introduce al riguardo nuovi obblighi.

Essi riguardano la comunicazione, entro cinque giorni, al centro per l’impiego delle trasformazioni dei rapporti di lavoro. I rapporti presi in considerazione da tale decreto legislativo sono i seguenti:

a) trasformazione del rapporto di tirocinio, od analogo, in rapporto subordinato a tempo indeterminato od a tempo determinato;

b) proroga del termine fissato inizialmente nel contratto a termine, ovvero trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;

c) trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Non è prevista, invece, la comunicazione per la trasformazione del rapporto in senso contrario, cioè da tempo pieno in tempo parziale;

d) trasformazione del contratto di apprendistato e di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Per  tali nuovi obblighi il Dlgs n. 297/2002, di che trattasi come ricorda la circolare n. 12 in parola, non prevede sanzioni in caso di inadempimento.

Soppressione della comunicazione all’Inail

L’art. 4-bis, comma 6, del precedente decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 6 del più volte richiamato Dlgs n. 297 prevede che le comunicazioni cui i datori di lavoro sono tenuti, sono valide anche ai fini degli obblighi informativi nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail e degli altri enti previdenziali.

Il Ministero precisa che l’adozione di una modulistica unitaria deve avvenire con apposito decreto interministeriale ed è quindi a decorrere dalla data stabilita da tale decreto che verrà meno l’obbligo di comunicazione all’Inail, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.38/2000, del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio conte-stualmente alla instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione del medesimo.

Per tale motivo, i datori di lavoro assoggettati alle disposizioni del testo unico, nel regime transitorio, continuano ad essere tenuti sia a tale adempimento nei confronti dell’Inail contestualmente all’assunzione e alla cessazione del rapporto, sia alle normali comunicazioni entro cinque giorni al centro per l’impiego. In caso di inosservanza, continueranno a trovare applicazione, fino al termine della suddetta fase transitoria, le relative ipotesi sanzionatorie (51 euro per ogni lavoratore).