ORARIO DI LAVORO – NUOVA DISCIPLINA – DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66

 

Sulla G.U. n. 87 del 14 marzo 2003 è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che detta una nuova disciplina in tema di orario di lavoro.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 29 aprile.

Di seguito si illustrano le principali novità contenute nel decreto in commento.

Campo di applicazione

Il D.Lgs. n. 66/03 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di imprese, salvo le eccezioni espressamente indicate nello stesso provvedimento.

Inoltre, il decreto in parola dispone che la nuova disciplina in materia di orario di lavoro si applica, innovando rispetto all’abrogata legislazione, anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni. Ciò comporta che gli apprendisti maggiorenni possono ora essere adibiti al lavoro notturno ed a prestazioni di lavoro straordinario.

Per quanto attiene, invece, gli apprendisti minorenni nulla è modificato e, pertanto, continuano a trovare applicazione i limiti ed i divieti in tema di lavoro notturno e di orario di lavoro giornaliero.

Orario normale di lavoro e orario medio settimanale

L’art. 3 dispone che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

Il medesimo articolo conferma la possibilità per i contratti collettivi di stabilire l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, così come previsto anche dal vigente c.c.n.l. dell’edilizia.

Questo principio generale introdotto dal decreto in commento, è soggetto ad alcune eccezioni. In tali ipotesi, si ribadisce eccezionali, l’orario normale di lavoro su base settimanale può essere superiore a 40 ore.

Il successivo art. 4 dispone che la durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale media va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, che i contratti collettivi possono elevare a 6 o 12 mesi. Inoltre, ai fini del computo della media non vanno presi in considerazione i periodi delle ferie annuali ed i periodi di assenza per malattia. Pertanto, il periodo di malattia e/o ferie annuali, in quanto neutro, prolunga il quadrimestre di riferimento di un uguale periodo.

Infine, si rammenta che il vigente c.c.n.l. per il settore edile individua ancora un limite massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, che ora, alla luce dell’entrata in vigore del decreto n. 66/03, deve essere posto in relazione con l’ulteriore e nuovo limite delle 48 ore medie settimanali per quadrimestre.

Deroghe alla durata dell’orario normale settimanale di lavoro

L’art. 16 del decreto in commento introduce alcune deroghe al principio delle 40 ore quale orario normale settimanale di lavoro.

In generale tutte le attività per le quali era previsto un orario di lavoro normale in deroga alle 40 ore settimanali e che rientrano tra le ipotesi previste dal citato art. 16, mantengono la loro specificità, salvo i necessari adeguamenti della disciplina vigente al principio della durata media settimanale pari a 48 ore.

Per quanto attiene il settore edile si segnalano, in particolare, due ipotesi.

1)     Lavori stagionali

La prima ipotesi contenuta nella lettera b) dell’art. 16, riguarda i lavori stagionali. Come in passato, per quanto interessa l’industria edile e stradale la deroga riguarda, il personale addetto ai lavori all’aperto il quale può prestare attività lavorativa oltre le 40 ore settimanali per massimo quattro mesi l’anno, da individuarsi tra maggio e settembre, previa apposita comunicazione da inviare alla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezioni.

Peraltro, l’orario settimanale per il “lavoro stagionale” deve tener conto del limite delle 48 ore medie settimanali. Inoltre in questa ipotesi le ore eccedenti le 40 non debbono essere computate ai fini del limite delle 250 ore annue quale limite massimo per il lavoro straordinario.

Infine, si ricorda che per le ore eccedenti le 40 settimanali è dovuta la relativa maggiorazione contrattualmente prevista. Inoltre, nella attesa di specifiche disposizioni amministrative, si ritiene, anche a parere dell’ANCE, che continui ad essere dovuto il versamento della contribuzione INPS aggiuntiva, ai sensi dell’art. 2 legge 549/95, sulle prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali.

2)     Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

La seconda deroga, disciplinata dalla lett. d) dell’articolo in esame, riguarda i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Premesso che sulla materia è atteso un decreto ministeriale di armonizzazione, con la nuova disciplina le rispettive 50 o 60 ore stabilite dal vigente c.c.n.l. dovranno tener conto della più volte richiamata media delle 48 ore settimanali.

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.

La nuova disciplina introdotta dal decreto in parola prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. In ogni caso, la durata media complessiva dell’orario di lavoro, come più volte precisato, non deve eccedere il limite delle 48 ore medie settimanali per quadrimestre.

Il lavoro straordinario è sottoposto, inoltre, ad ulteriori vincoli. Infatti, è ammesso:

-         soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. A questo proposito si rammenta che il vigente c.c.n.l. per il settore edile prevede, all’art. 20, che la richiesta dell’impresa a prestare lavoro straordinario deve essere effettuata all’operaio con un preavviso di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.

-         per un periodo complessivo che non superi le 250 ore annuali. Si sottolinea che è stata abrogata la disposizione che prevedeva un ulteriore limite in virtù del quale le ore straordinarie non potevano eccedere le 80 per ogni trimestre.

In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti (per il settore edile si deve far riferimento ai singoli cantieri) i datori di lavoro hanno l’obbligo di informare la Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezioni del Lavoro competente per territorio, alla scadenza del periodo di riferimento, ossia del quadrimestre, indicando il numero di lavoratori per i quali è stato superato il citato limite.

L’art. 5 conferma le tre ipotesi in cui è ammesso comunque il ricorso al lavoro straordinario in aggiunta, e dunque al di fuori, dei limiti quantitativi sopra visti. Per quanto rileva il settore si segnalano le ipotesi contenute nelle lettere a) e b) del citato articolo che di seguito si riportano:

a)     “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

b)     casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione”.

Circa il trattamento retributivo l’ultimo comma dell’art. 5, non innova nulla rispetto al passato, stabilendo che il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con una maggiorazione retributiva.

Inoltre, come più sopra precisato, nella attesa di specifiche disposizioni amministrative, continua ad essere dovuto il versamento della contribuzione INPS aggiuntiva, ai sensi dell’art. 2 legge 549/95, sulle prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali.

Riposo giornaliero e pause

L’art. 7 del decreto in parola fissa in 11 ore consecutive la durata minima del riposo spettante al lavoratore ogni 24 ore. Da tale articolo deriva, implicitamente, che il limite massimo giornaliero della prestazione lavorativa dovrebbe essere di 13 ore. Si sottolinea, peraltro come sopra detto, che il vigente c.c.n.l. per il settore edile stabilisce in 10 ore la durata massima giornaliera della prestazione lavorativa.

Il successivo art. 8 dispone che se l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore il lavoratore ha diritto ad una pausa le cui modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche e del processo produttivo, nonché, parrebbe, della funzione cui è preordinata la pausa: recupero delle energie, eventuale consumazione del pasto, attenuazione della monotonia e ripetitività del lavoro.

Riposo settimanale

Ogni sette giorni il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica e cumulabile con il riposo giornaliero di cui si è detto.

Al riguardo si rammenta che l’art. 7 del vigente c.c.n.l. per il settore edile, stabilisce che per i lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale possa essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Ferie annuali

L’art. 10 statuisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Inoltre, l’articolo richiamato introduce il principio che detto periodo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Non è più ammessa, dunque, la monetizzazione delle ferie.

La norma ovviamente non può che riguardare le ferie maturate successivamente al 29 aprile 2003.

Lavoro notturno

Con riferimento al lavoro notturno, si precisa che la nuova disciplina è sostanzialmente identica a quella dell'abrogato decreto legislativo n. 532/99. Ne consegue che la normativa contrattuale vigente per il settore non subisce modifiche ed è coerente con il nuovo dettato normativo.