Entro il 30
giugno p.v., secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è
da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata
considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione,
peraltro, dell'importo di euro 10,33 riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot.
31 luglio 1992.
Agli impiegati che al 30 giugno 2003 non avessero maturato un anno
intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del
premio proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve
essere computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.
- Contributi
previdenziali
L'ammontare del premio è soggetto a contribuzione previdenziale. Si
ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale
corrisposto con la 14a mensilità.
- Ritenute
Irpef
Il "Premio" va
sottoposto a ritenute Irpef. Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato
con la retribuzione del periodo di paga per la determinazione della relativa
aliquota di tassazione.
Si
ricorda che all’importo del premio non deve essere applicata la nuova deduzione
d’imposta, meglio nota come “no tax area”, e che sullo stesso non si deve
operare alcuna detrazione d’imposta.