PREMIO ANNUO IMPIEGATI – ANNO 2003

Entro il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione, peraltro, dell'importo di euro 10,33 riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.

Agli impiegati che al 30 giugno 2003 non avessero maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio proporzionale ai mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere computata la frazione di mese non superiore a 15 giorni.

- Contributi previdenziali

L'ammontare del premio è soggetto a contribuzione previdenziale. Si ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento Economico Territoriale corrisposto con la 14a mensilità.

- Ritenute Irpef

Il "Premio" va sottoposto a ritenute Irpef. Peraltro l'importo dello stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la determinazione della relativa aliquota di tassazione.

Si ricorda che all’importo del premio non deve essere applicata la nuova deduzione d’imposta, meglio nota come “no tax area”, e che sullo stesso non si deve operare alcuna detrazione d’imposta.