INSTALLAZIONE DI
GRU PROSPICENTE LA SEDE STRADALE
Accade non di rado che in un cantiere prospiciente una sede
stradale si debba utilizzare una gru a torre il cui braccio giunge a sovrastare
il piano viabile o le fasce di pertinenza di esso.
Verificandosi tale situazione si evidenzia che l'impresa
esecutrice dei lavori deve rivolgere all'Ente proprietario della strada una
specifica domanda diretta a conseguire l'autorizzazione all'installazione della
suddetta attrezzatura.
Ciò in quanto le norme (artt. 20 e segg.) del D.Lvo 30 aprile
1992, n.285 “Nuovo codice della strada” vietano senza l'autorizzazione in
parola di installare, anche temporaneamente, attrezzature di ogni tipo sulla
sede stradale e sulle fasce di rispetto. Tale divieto vale anche quando le
attrezzature si proiettano sul piano stradale o sulle fasce.
Quando il provvedimento autorizzatorio che si intende ottenere
interessa strade o autostrade statali, la domanda deve essere presentata in
carta bollata al competente ufficio dell'ANAS corredata della documentazione
tecnica (planimetria dei luoghi) e della ricevuta di versamento per le spese di
sopralluogo e di istruttoria.
Le autorizzazioni sono, in ogni caso, rilasciate senza pregiudizio
dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni
derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate.
L'ente proprietario potrà inoltre richiedere il rispetto di
prescrizioni di carattere tecnico (es. l'applicazione di fermi di rotazione
affinchè la proiezione del carico sospeso non ricada sull'area della
piattaforma stradale) o amministrativo.
Si sottolinea anche che l'autorizzazione è rinnovabile alla sua
scadenza, ma che per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza
stradale può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, senza che da
ciò derivi obbligo di indennizzo nei confronti della ditta esecutrice dei
lavori.
Infine il provvedimento autorizzatorio o copia conforme deve
essere tenuto nel luogo ove si svolgono i lavori ed esibito ad ogni richiesta
dei funzionari, ufficiali o agenti di cui all''rt.12 D.Lvo 285/92 (es. Polizia
Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
La mancata presentazione del titolo di cui sopra è soggetta (cfr.
art. 26, comma 11) ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire 117.500 a lire 470.000.
La violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa della
sospensione dei lavori.
In caso di rifiuto della presentazione del documento recante
l'autorizzazione o accertata mancanza dello stesso, la sospensione è definitiva
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi.