CLASSIFICAZIONE
SISMICA - NOTA ESPLICATIVA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZINE CIVILE
Sul precedente Notiziario n. 6/2003 è stato pubblicato il
testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri del 20 marzo
2003. Oggetto dell’Ordinanza sono i criteri per la classificazione sismica e le
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. In allegato è stato
riportato un prospetto relativo alla situazione sismica di ciascun comune della
provincia di Brescia.
Il Servizio sismico nazionale ha redatto il 4 giugno una
nota esplicativa sulla corretta interpretazione e lettura della citata
Ordinanza.
La nota esplicativa in particolare chiarisce i termini per
la entrata in vigore delle nuove norme contenute nell’ordinanza anche in
considerazione della loro applicazione relativamente ai lavori già iniziati, ai
progetti di lavori già approvati, al completamento di interventi di
ricostruzione in corso.
Vi sono chiarimenti anche in ordine alla possibilità di
continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e le classificazioni
previgenti.
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Servizio Sismico Nazionale
Nota esplicativa dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante” Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del
8.5.2003).
Roma 4 giugno 2003
Premessa
L’ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta
rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che
non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici
calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche.
La volontà di dare una risposta rapida ha condotto allo
strumento ordinanza, che ha anche carattere di transitori età in attesa di un
assetto definitivo stabile.
La scelta di dare una risposta integrata discende dalla
consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità
delle competenze da mettere in campo.
L’ordinanza è quindi intervenuta direttamente
sull’aggiornamento della pericolosità sismica “ufficiale”, ossia sulla
classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio,
ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la
classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le
procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche
sfÌ11ttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità. Le
norme adottano un’impostazione prestazionale, individuando esplicitamente gli
obiettivi da raggiungere in termini di danni accettati a fronte di livelli di
azione sismica definiti (requisiti di sicurezza) e fornendo disposizioni di
dettaglio il cui rispetto è condizione sufficiente per assicurare il
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, ma non escludendo approcci
alternativi che portino allo stesso obiettivo.
L’aver predisposto in tempi brevissimi un provvedimento di
portata molto vasta e con impatto immediato su molte Amministrazioni e
cittadini ha portato alla necessità di predisporre una nota di primi
chiarimenti su alcuni aspetti applicativi.
Altre note esplicative certamente seguiranno a seguito di
necessità ulteriori che dovessero palesarsi attraverso quesiti o esperienze di
applicazione.
Entrata in vigore dell’Ordinanza
L’ordinanza entra in vigore dal momento della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo stesso termine decorrono i tempi
previsti nell ‘art. 2 commi 2, 3 e 4.
Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2
comma 1)
All’ ordinanza è allegato il documento che definisce i
“Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione
ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” (Allegato 1). La nuova
classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto
di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle
zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di
nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo
della progettazione antisismica.
I suddetti Criteri prevedono che in prima applicazione, sino
alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base
del documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale”,
elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della
Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella
seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno si
che i comuni già classificati prima dell’ ordinanza non possano essere
assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati all’Ordinanza
è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima
applicazione dei criteri generali (Allegato A).
Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi
dell’ordinanza.
Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone
sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l’allegato A ed avendo,
rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò
significa che se un comune è definito nell’allegato A come appartenente alla
zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla l, alla 2 oppure alla 3.
A regime la procedura di formazione ed aggiornamento
degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di
una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione
orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti
degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i
margini di tolleranza specificati nell’allegato 1. Della mappa di riferimento
sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi
delle conoscenze nel settore.
Graduazione dell’applicazione della classificazione e delle
norme tecniche (Art. 2 comma 2)
L’Ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova
classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le
difficoltà connesse all’innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni
casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74
rendendo lo meno stringente. In sostanza:
a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti
possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere
pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti
continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di
ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima
dell’entrata in vigore dell’Ordinanza stessa;
c) le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sono
immediatamente operative per le opere esistenti strategiche e il cui collasso
possa causare conseguenze rilevanti, sia per quelle esistenti, sia per quelle
di nuova costruzione.
d) In tutti gli altri casi è data facoltà per altri 18 mesi
di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa +
classificazione).
Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti
sopra elencati
Lavori già iniziati
Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano
stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa
definizione dell’inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente
omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione
dell’area di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo
caso, per limitare l’impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le
defrnizioni già codificate in ciascuna regione.
Progetti di opere pubbliche già approvati
L’ordinanza vuole ridurre l’impatto del nuovo assetto
normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica
Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di
un’opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare, potrà continuare
l’iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro
tecnico di riferimento.
Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa
causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la
progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o
classificata come meno gravosa, l’opera stessa dovrà essere verificata entro
cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.
Completamento di interventi di ricostruzione in corso
L’ordinanza non vuole stravolgere i processi di
ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi.
L’intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile
semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare
procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed
amministrazioni locali. In questo caso il termine “completamento degli
interventi di ricostruzione” deve quindi essere inteso in senso più lato come
“completamento dell’insieme degli interventi programmati per la ricostruzione”,
ossia, in altri termini, come “completamento del processo di ricostruzione”. In
caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del
comma 2 dell’articol02. In definitiva per i processi di ricostruzione già
disciplinati alla data della pubblicazione dell’Ordinanza, quindi per i quali
siano state già definite procedure di concessione dei contributi e diretti ve
tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici
già predisposti, fino alla conclusione del processo. Esempi di processi di
ricostruzione già disciplinati sono il sisma del 1997 in Marche ed Umbria, il
sisma del 1998 in Basilicata, Campania e Calabria; esempi di processi ancora
non disciplinati alla data di pubblicazione dell’ordinanza sono il sisma del
29.10.2002 in provincia di Catania o quello del 31.10.2002 nelle province di
Campobasso e Foggia.
Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme
sismiche e la classificazione
previgenti.
L’ordinanza prevede che in tutti i casi che non ricadano
nelle fattispecie elencate ai precedenti paragrafi, eccezion fatta per gli
edifici e le opere di cui al comma 3, si potrà, per un periodo di tempo non
superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le
norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore.
Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi
presenta il progetto, quindi il proprietario o l’Amministrazione competente,
che espliciterà questa volontà all’atto del deposito. Gli Uffici preposti al
controllo delle costruzioni in zona sismica prenderanno atto di questa volontà
e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i
comuni per i quali è prevista dall’allegato A (o, successivamente dalle
delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il
periodo di 18 mesi prima citato, si dovranno gestire sia pratiche ‘non
sismiche’ sia ‘pratiche sismiche’.
Da questa possibilità sono escluse tutte le opere di
carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo che
debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico. La
disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di
controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione
sismica. In tal caso, infatti, l’art. 30 della legge 64/74 prevedeva che entro
15 gg dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli
uffici dei geni civili e questi entro 30 gg rilasciassero il certificato al
denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l’ordinanza i
lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data
la possibilità di progettare e costruire (eccetto che per le opere di cui al
comma 3) riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgenti.
Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso
e la certificazione da parte dell’ufficio di controllo. E’ anche più agevole la
gestione della concessione della licenza d’uso (art. 28 della L. 64/74) che
potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha
presentato il progetto.
Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più
massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al
meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre
possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali
emanate in attuazione dell’art. 20 della legge 741/1981.
Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa
avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6)
L’ordinanza avvia un’azione di ricognizione dello stato di
sicurezza che durerà 5 anni ed interesserà obbligatoriamente (art.2 comma 3):
. gli edifici di interesse strategico e le opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
. gli edifici e le opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche
sopra riportate saranno individuate entro 6 mesi dal Dipartimento e dalle
Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale. Alcuni
esempi di tipologie di opere ricadenti nelle due categorie sopra richiamate
sono riportati nelle Norme tecniche per gli edifici (allegato 2 dell’ordinanza,
punto 4.7), dove sono stabiliti i valori dei fattori di importanza. Sempre DPC
e Regioni elaboreranno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il
programma temporale delle verifiche e forniranno assistenza tecnica ai soggetti
competenti.
Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza
delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla
classificazione sismica emanati con l’ordinanza. I risultati delle verifiche
permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.
La verifica non è richiesta se le opere sono state
progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo
conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1,2 e
3 così come individuate dall’Ordinanza (art. 2 comma 5).