CITTADINI STRANIERI
EXTRACOMUNITARI -DEFINIZIONE DEI
FLUSSI D'INGRESSO PER L'ANNO 1998. DECRETO MINISTERIALE 24 DICEMBRE 1997
Si pubblica in calce il D. Interministeriale 29 Dicembre 1997, in
G.U. n¡ 1 del 2/1/1998, concernente la “Programmazione dei flussi migratori per
l'anno 1998" nella parte di diretto interesse per le imprese, l'art. 1
dispone che, per l'anno 1998, siano consentiti nuovi ingressi ai “cittadini non
comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per
motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge
n. 943/1986".
Il Decreto stabilisce una limitazione quantitativa complessiva ai
flussi di lavoratori non comunitari: l'art. 2 prevede, infatti, che siano
ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso
quello stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione
dell'accertamento dell'indisponibilitˆ dell'offerta di lavoro giˆ presente sul
territorio nazionale.
L'art. 3 prevede che la ripartizione degli ingressi relativi alle
due tipologie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso il lavoro
stagionale, venga effettuata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze
concrete del mercato; in particolare, per il lavoro a tempo determinato, la
quantificazione delle esigenze e della disponibilitˆ sarˆ aggiornata alla scadenza del primo semestre del 1998. Il
Ministero del lavoro, avvalendosi di apposita banca dati istituita nell'ambito dell'INPS, promuoverˆ le
necessarie deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego.
L'art. 4 dˆ facoltˆ ai Ministeri dell'Interno e del Lavoro, di
stabilire, in via amministrativa, che i permessi di soggiorno temporanei o i
nulla-osta provvisori, giˆ concessi, per motivi umanitari, a stranieri per i
quali sussistano esigenze eccezionali ed attuali di ulteriore protezione ovvero
che siano impossibilitati a rimpatriare per motivi di riconosciuta gravitˆ,
vengano utilizzati a fini di lavoro o di studio.
GAZZETTA
UFFICIALE 2/1/1998, N. 1
DECRETO
24 DICEMBRE 1997
Programmazione
dei flussi migratori per l'anno 1998.
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con i ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale, per la famiglia e la solidarieta' sociale.
Visto l'art. 2, commi 3,4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, la Conferenza Stato-regioni;
Considerato che è all'esame del Parlamento il disegno di
legge-quadro sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia
presentato dal Governo il 14 febbraio scorso, il quale prevede, fra l'altro,
nuovi e più efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi di
cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonchè misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
Considerato che le tematiche relative ad un adeguato e
soddisfacente inserimento socio-culturale degli stranieri immigrati trovano più
idonea risposta nel titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo
anche un apposito “Fondo nazionale per le politiche migratorie” (art. 42);
Tenuto conto delle ricadute che la regolarizzazione di 247.000
beneficiari delle previsioni del decreto-legge n. 489/1995 e successive
reiterazioni, ha comportato anche nel corso del 1997 sul mercato del lavoro
nazionale e dei connessi ricongiungimenti familiari, con conseguente accesso al
lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso;
Tenuto conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano
tuttora iscritti nelle liste di collocamento, e che permangono inoltre
situazioni di soggiorno irregolare;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia, dell'assistenza alle persone e
della collaborazione domestica), si avvalgono di manodopera straniera, a tempo
determinato e indeterminato, dopo aver accertato l'indisponibilità dell'offerta
di lavoro presente sul territorio nazionale;
Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa
utilizzarsi la previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonchè quella
richiamata all'art. 10 della stessa legge;
Ferma restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso
appropriati raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente
ed adeguato inserimento socio-culturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge n. 39/1990;
Considerato che nel 1998 verranno autorizzati i ricongiungimenti
familiari conformi alle disposizioni contenute
all'art. 4 della legge n. 943/1986;
Considerato che è stata completata la consultazione delle
competenti commissioni parlamentari permanenti;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2 comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi
in Italia, per l'anno 1998, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti
alle seguenti categorie:
a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente
a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai
sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986;
b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in
Italia ed occupati che potranno ricongiungersi previo accertamento delle
condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.
Art. 2
Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e
determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini non comunitari,
indicati all'art. 1, paragrafo a), in funzione dell'accertamento
dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro giˆ presente sul territorio
nazionale.
Una quota del totale potrà essere riservata ai cittadini provenienti
da Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia
sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla
regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione,
nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del
lavoro stagionale.
Art. 3
La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di
lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il
lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le
esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo
determinato, si aggiornerà la quantificazione delle esigenze e della
disponibilità alla scadenza del primo semestre del 1998, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonchè in funzione delle intese
specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse
dal Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione in campo
migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.
Il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni
disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione
dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite
deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti
saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento
interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.
Art. 4
I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministero degli affari esteri, possono stabilire, in via
amministrativa, che i permessi di soggiorno temporanei o nulla-osta provvisori
già concessi, per motivi umanitari, a stranieri per i quali sussistono esigenze
eccezionali ed attuali di ulteriore protezione o che comunque siano
impossibilitati, per motivi di riconosciuta gravità, a rimpatriare, vengano
utilizzati per lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
Art. 5
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi
dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle
competenti strutture regionali comprese le Consulte di cui alla citata legge,
l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori non comunitari.