CODICE DELLA STRADA -
NUOVE REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
(DL 27 giugno 2003 n. 151)
Il Governo, con il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003 n. 149, ha introdotto
una serie di importanti modifiche al codice della strada sia relativamente alle
norme sanzionatorie che a quelle di tipo comportamentale.
In rapida sintesi si tratta:
- dell'introduzione della cosiddetta patente a punti
collegata alla revisione delle sanzioni per alcune tipologie di infrazioni che,
per quanto di interesse del settore, in vari casi riguardano espressamente
l'attività di trasporto merci sia in conto proprio che per conto di terzi;
- dell'obbligo all'accensione dei fari anabbaglianti nella
circolazione fuori dei centri abitati;
- dell'obbligo di avere a bordo del veicolo una dotazione di
vesti o strumenti in grado di assicurare la visibilità del conducente in caso
di sosta di emergenza notturna;
- dell'inasprimento delle sanzioni amministrative ed
accessorie per talune violazioni di norme comportamentali (es. uso del
telefonino durante la guida, cinture di sicurezza, cronotachigrafo, ecc.)
- dell'installazione di alcuni nuovi dispositivi tecnici sui
veicoli
- del regime sanzionatorio per il carico dei veicoli
(sovraccarico e sistemazione del carico).
La nuova normativa, come indicato dall'art. 8 del decreto
legge, si applica dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e cioè dal 30 giugno 2003.
Al riguardo si fa presente che la Gazzetta Ufficiale si è
resa disponibile solo nel tardo pomeriggio del giorno di pubblicazione e,
pertanto, tutte le contestazioni di infrazione elevate nella giornata del 30
giugno sono suscettibili di impugnazione.
È opportuno richiamare l'attenzione su tale data in quanto
alcune delle nuove norme non possono essere in alcun modo osservate dagli
operatori e dagli utenti salvo che non si intenda sospendere la circolazione
del veicolo.
Si tratta in particolare dell'installazione, sui veicoli per
trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di
“strisce posteriori e laterali retroriflettenti” che si vanno ad aggiungere ai
pannelli posteriori retroriflettenti sino ad ora già previsti.
Tali strisce non sono state però definite (tipologia,
dimensioni, caratteristiche tecniche, eventuali omologazioni) né dal Codice né
dal Regolamento. Al riguardo si fa presente che l'Ance ha già avviato un'
azione di sensibilizzazione al problema nei confronti dei ministeri competenti.
Altrettanto dicasi per i dispositivi retroriflettenti o
luminosi di cui deve essere provvisto il soggetto che si accinge ad installare
il segnale mobile di pericolo (“triangolo”) per la segnalazione di un veicolo
in avaria (art.3 comma 8).
Il decreto contiene altresì una serie di norme che avendo
non solo carattere innovativo, ma anche conseguenze dirette per gli operatori
del trasporto (es. sovraccarico), sarebbe stato opportuno prevederne l'entrata
in vigore differita rispetto a quella ordinaria del provvedimento.
Considerata l'articolazione delle problematiche e
l'interesse del provvedimento è probabile che in sede di conversione da parte del
Parlamento esso subisca alcune modifiche che potrebbero cambiare anche in modo
sostanziale l'attuale articolato.
Per quanto di interesse del settore si richiama l'attenzione
sui seguenti aspetti a carattere specifico:
- installazione delle strisce posteriori e laterali
retroriflettenti
- violazione delle norme sul cronotachigrafo e sul
limitatore di velocità
- sovraccarico
- sistemazione del carico
- documenti del conducente professionale
- trasporto merci pericolose
- sorpasso con veicolo con massa superiore a 3,5 t.
a carattere generale:
- limiti di velocità
- passaggio a semaforo rosso
- uso cinture di sicurezza
- uso del telefonino durante la guida
- uso dei dispositivi di segnalazione luminosa.
In via preliminare la novità di maggiore rilievo è quella
legata all'introduzione della patente a punti in base alla quale ad ogni
conducente è assegnato un credito di 20 punti che verrà ridotto a seguito della
violazione di alcune norme comportamentali.
A seguito dell'esaurimento del credito il conducente dovrà
sostenere un nuovo esame ovvero, prima dell'esaurimento dei punti, potrà
frequentare un apposito corso di aggiornamento che gli consentirà di
recuperarne sei. Per i conducenti con patenti di categoria C, C+E, D, D+E e per
i titolari di certificato di abilitazione professionale il corso permetterà di
recuperare nove punti (art.7).
Se il conducente, per un triennio, non compirà violazioni
che comportino la sottrazione di punti potrà riacquisire il credito originario.
È comunque evidente che la sanzione accessoria della
riduzione dei punti si avrà solo nel caso in cui vi sia stata l'identificazione
del conducente cosa che avviene, in genere, con la contestazione immediata
della violazione.
Per coloro che hanno la patente da meno di cinque anni (nel
caso di una patente di grado superiore conseguita successivamente a quella B il
quinquennio decorre dal rilascio della nuova patente) la riduzione dei punti
avverrà in misura doppia.
In sintesi si indicano le principali novità con le relative
sanzioni e/o la riduzione del credito dei punti.
Luci - art. 152 comma 3
Mancata accensione delle luci durante la circolazione (su
strade extraurbane ed autostrade durante il giorno e nelle altre situazioni)
punti 2.
Limiti di velocità - art. 141
Velocità pericolosa, ad esempio in condizioni di scarsa
visibilità, incroci, curve, ecc. punti 2.
Superamento del limite da 11 a 40 km/h punti 2.
Superamento oltre 40 km/h punti 10 (oltre alla attuale
sospensione immediata della patente).
Mancato rispetto della segnaletica - artt. 145-146
Mancata precedenza: sanzione pecuniaria da 137,55 a 550,20
Euro, punti 5;
Mancato rispetto della segnaletica in genere (tranne divieto
di sosta e fermata) punti 2;
Passaggio con semaforo rosso sanzione pecuniaria da 137,55 a
550,20 Euro oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente
da 1 a 3 mesi se la violazione è ripetuta due volte nel biennio, punti 5
Divieto di sorpasso con veicoli “pesanti” - art.148,
comma16
Occorre premettere che l'allegato all'art. 126 bis contenuto
nel decreto inserisce, per la prima volta, la dizione “Veicoli pesanti” che
però non ha riscontro con la terminologia utilizzata dal Codice. La previsione
dovrebbe essere riferita quindi ai veicoli con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t. che formano oggetto di specifica segnaletica. Il divieto di
sorpasso è punito con la sanzione pecuniaria da 270,90 a 1.083,60 Euro, la
sanzione accessoria della sospensione della patente da 2 a 6 mesi, punti 10.
Caduta del carico - art. 161 comma 2 e 4
Caduta o spargimento del carico sulla carreggiata punti 4.
Mancata segnalazione della caduta dei materiali punti 2.
Sistemazione del carico - art. 164
Non corretta sistemazione del carico punti 3.
Sovraccarico - art. 167
Per l'eccedenza di carico, oltre alle sanzioni pecuniarie ed
accessorie oggi previste sono state aggiunte le seguenti riduzioni del credito
dei punti:
eccedenza non superiore a 10% punti 1
eccedenza non superiore a 20% punti 2
eccedenza non superiore a 30% punti 3
eccedenza superiore a
30% punti 4
Cinture di sicurezza - Art.172 comma 8
Per il mancato uso la sanzione varia da 68,25 a 275,10 oltre
alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi se
la violazione è ripetuta per almeno due volte nel biennio; punti 5.
Uso telefono cellulare - art. 173 comma 3
Per l'uso del telefono cellulare senza vivavoce o auricolare
(l'allegato all'art.126 bis indica solo il vivavoce, ma dovrebbe essere
estensibile anche all'auricolare) sanzione pecuniaria da 68,25 a 275,10 Euro, punti
4.
Cronotachigrafo - art.174
Mancata osservanza dei periodi di riposo sanzione pecuniaria
da 137,55 a 550,20 Euro, sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione, della targa e della patente durante il periodo di sosta indicato
dalla Polizia, 2 punti
Mancata esibizione del “dischetto” sanzione pecuniaria da
137,5 a 550,20 Euro, sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione, della targa e della patente durante il periodo di sosta indicato
dalla Polizia, punti 2
Nei casi di cui sopra, per il trasporto in conto terzi,
salvo che si tratti della stessa persona fisica, la sanzione pecuniaria è
estesa anche al proprietario del veicolo ed al committente del trasporto quando
si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di
un'attività commerciale (es. i “padroncini” nel trasporto del calcestruzzo).
Periodi di riposo - art.178 commi 3-5
Superamento dei periodi di guida, mancanza della copia
dell'orario di servizio per i veicoli senza cronotachigrafo, mancato possesso
del libretto individuale di controllo: le stesse sanzioni di cui all'art. 174.
Circolazione con limitatore di velocità modificato - art.
179 commi 2bis e 3
Circolazione senza limitatore di velocità ovvero con
limitatore fuori uso sanzione pecuniaria da 800,00 a 3200,00 Euro sanzione
accessoria della sospensione della patente da 15 gg. a 3 mesi (se il limitatore
è stato modificato la patente è revocata) punti 10.
Nel caso in cui il titolare della licenza o della autorizzazione immetta in circolazione un veicolo con limitatore assente, modificato, o non funzionante sanzione pecuniaria da 687,75 a 2754,15 Euro.