APPALTI PUBBLICI -
PER L'AMMISSIONE ALLE GARE NESSUNA
CATEGORIA E' SOSTITUIBILE CON ALTRE
(Consiglio di Stato, sezione VI, 27 maggio 2003, n. 2968)
Nel corso di una gara d'appalto l'Amministrazione non può -
d'ufficio o su domanda della impresa - ritenere superflua per una categoria
(nel caso di specie la OG 11) la formale qualificazione della SOA,
correttamente prevista dal bando di gara come obbligatoria in aggiunta alla
prevalente (OG1).
E' irrilevante il richiamo al punto 7 della determinazione n. 48 del
2000 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, poiché essa si è
limitata ad evidenziare come la qualificazione nella categoria OG11 possa
essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di altri attestati di
qualificazione, ivi specificati, ma non ha neppure ipotizzato che nel corso di
una gara d'appalto l'Amministrazione possa - d'ufficio o su domanda della
impresa - ritenere superflua per la categoria OG11 la formale qualificazione
della SOA.
L'Amministrazione non può verificare - in via incidentale, d'ufficio
o su richiesta della impresa partecipante alla gara - né l'equipollenza tra una
delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della
SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie
vada considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non
conseguita dalla SOA.
FATTO
1. Con un bando pubblicato in data 20 luglio 2002, l'Autorità
Portuale di Taranto ha indetto una gara per l'affidamento dei lavori di
straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina servizi di
frontiera al terminal container del porto di Taranto.
In data 17 settembre 2002, la commissione nominata per la
valutazione delle offerte ha escluso dalla gara la P.B. s.r.l., rilevando che
"dall'attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11,
obbligatoria ai sensi del bando".
2. Col ricorso n. 2630 del 2002, proposto al T.A.R. per la Puglia,
Sezione di Lecce, la P.B. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione,
nonché quello che ha disposto l'aggiudicazione della gara.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5452 del 2002, ha respinto il ricorso
ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
3. Con l'appello in esame, la P.B. s.r.l. ha impugnato la sentenza
del T.A.R. ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo
grado.
Si sono costituite in giudizio l'Autorità Portuale di Taranto e
l'impresa aggiudicataria della gara, che hanno chiesto che l'appello sia
respinto.
L'appellante ha depositato una memoria con cui ha illustrato le
questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. All'udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Col provvedimento impugnato in primo grado, l'Autorità Portuale
di Taranto ha disposto l'esclusione della società appellante dalla gara per
l'affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di completamento della
palazzina dei servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.
Il provvedimento di esclusione ha rilevato che "dall'attestazione
SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del
bando".
2. Col gravame in esame, la società appellante ha riproposto le
censure formulate in primo grado - respinte dal T.A.R. per la Puglia con la
sentenza impugnata - ed ha dedotto che:
a) essa è risultata in possesso della attestazione per la categoria
prevalente (opere civili e industriali, OG1) e delle attestazioni per le opere
specializzate (impianti elettrici, idrico-sanitari, termici e di
condizionamento, OS3, OS28 e OS30);
b) la qualificazione per la categoria OG1, in base al d.P.R. n. 34
del 2000, "riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una
qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse";
c) il possesso della attestazione per la categoria prevalente e per
quelle specifiche relative agli impianti equivale al possesso della
attestazione OG11 (richiesta dal bando), che "riguarda la fornitura, il
montaggio, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di
impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento del clima, di
impianti idrico sanitari ... , di impianti elettrici, telefonici, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano
stati già realizzati o siano in corso di costruzione";
d) contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, essa
va considerata in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessa alla
gara (poiché tutte le lavorazioni specialistiche vanno considerate inglobate
nella categoria generale OG11), potendo assumere da sola i lavori, senza alcuna
necessità di costituire una associazione temporanea di imprese;
e) con la determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000, al punto 7 la
stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato che "la
qualificazione nella categoria OG11 ... può essere attribuita solo se ... il
soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle
categorie specializzate (OS 3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e
congiunto costituisce la stessa categoria OG11";
f) la commissione di gara avrebbe dovuto comunque attribuire rilievo
alla dimostrazione del possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28
e OS30.
3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte (e da trattare
congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano respinte, perché
infondate.
3.1. Sul piano normativo, va premesso che il bando di gara deve
specificare le opere e i lavori appartenenti alle categorie di opere generali o
di opere specializzate e richiedere la qualificazione nella categoria
prevalente e, se del caso, in quella specializzata (articoli 72 e 73 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554).
Il relativo sistema di qualificazione, istituito con l'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato dettagliatamente disciplinato dal
regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale ha sancito -
all'art. 1, comma 2 - che "la qualificazione è obbligatoria per
chiunque esegua i lavori pubblici" e - all'art. 3, comma 1 - che "le
imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, ... e classificate, nell'ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4", come specificate
nell'allegato A.
Con tale sistema, il legislatore ha inteso dare concreta attuazione
ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa,
poiché nel corso delle singole gare d'appalto non devono di volta in volta
essere concretamente comprovati (dalle imprese) e accertati
(dall'Amministrazione) i requisiti oggetto delle qualificazioni degli organismi
di attestazione, proprio perché essi risultano formalmente attestati da tali
organismi (sulla base di specifici accertamenti, soggetti ad autorizzazioni, a
verifiche e alla vigilanza della Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici).
Il medesimo principio è stato anche esplicitato nelle premesse
all'allegato A al medesimo d.P.R. n. 34 del 2000, per il quale "le
lavorazioni di cui alle categorie generali ... per le quali nell'allegata
tabella ... è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate
nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni".
Ciò comporta che la vigente normativa (legislativa e regolamentare)
ha sancito - senza eccezioni - l'obbligo per l'Amministrazione di verificare la
formale corrispondenza tra le categorie indicate nel bando di gara e quelle
comprovate dalle imprese col sistema di qualificazione da parte degli organismi
di attestazione: le imprese comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti
mediante le attestazioni delle SOA, mentre l'Amministrazione verifica che le
attestazioni riguardino tutte le categorie indicate nel bando.
In altri termini, in ragione delle esigenze di celerità del
procedimento (e per evitare che nel corso della gara di appalto si controverta
di questioni rilevanti nei rapporti tra l'impresa e gli organismi di
attestazione), l'Amministrazione:
- si deve limitare al riscontro della sussistenza delle
qualificazioni previste nel bando;
- non può verificare - in via incidentale, d'ufficio o su richiesta
della impresa partecipante alla gara - né l'equipollenza tra una delle
categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della SOA,
né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie vada
considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non
conseguita dalla SOA.
3.2. Ciò posto, nel caso di specie è decisivo considerare che il
bando di gara, al punto 3.5., ha specificato che l'opera da appaltare consiste
nella realizzazione di edifici civili e industriali (per la percentuale del
79,36%) e di impianti tecnologici (per la percentuale del 20,76%), relative
alle categorie OG1 e OG11.
Tali categorie sono state distintamente prese in considerazione e definite
nell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può ritenersi che la
categoria OG1 'assorba' quella OG11), anche con l'annotazione della
obbligatorietà della qualificazione.
Pertanto, l'impresa appellante avrebbe dovuto comprovare la qualificazione
non solo per la categoria OG1 (come ha concretamente fatto), ma anche per la
categoria OG11.
Al riguardo, rileva la Sezione che:
- è irrilevante il richiamo formulato dall'appellante al punto 7
della determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, poiché essa si è limitata ad evidenziare come la qualificazione nella
categoria OG11 possa essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di
altri attestati di qualificazione, ivi specificati, ma non ha neppure ipotizzato
che nel corso di una gara d'appalto l'Amministrazione possa - d'ufficio o su
domanda della impresa - ritenere superflua per la categoria OG11 la formale
qualificazione della SOA;
- sotto tale profilo, in base alla normativa di settore solo
l'organismo di attestazione può riscontrare l'effettiva o perdurante
sussistenza dei prescritti requisiti in conformità alla definizione contenuta
nell'Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000;
- del resto, come ha rilevato l'Amministrazione nei suoi scritti
difesivi, il bando di gara ha specificato nel 20,64% l'importo dei lavori per
gli impianti tecnologici da comprovare con la prescritta qualificazione nella
categoria OG11, sicché rileva anche la circostanza per cui non poteva esservi
il subappalto per i medesimi lavori, per il superamento del limite del 15%
previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994.
Ne consegue che, poiché l'impresa non si è munita della
qualificazione per la categoria OG1, l'Amministrazione ne ha legittimamente
disposto l'esclusione, per carenza dei requisiti prescritti nel bando.
3.3. Col ricorso di primo grado, e con deduzioni richiamate nel
gravame, l'appellante ha anche contestato la legittimità del bando di gara, per
la parte in cui esso vada inteso (come effettivamente deve intendersi) nel
senso che abbia richiesto la formale qualificazione della SOA sia per la
categoria OG1 che per la categoria OG11.
Anche tale censura va disattesa, poiché:
- l'Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue premesse, ha
espressamente attribuito all'Amministrazione il potere di indicare nel bando
quali siano le "categorie generali" per le quali "è prescritta
la qualificazione obbligatoria";
- nel bando di gara, l'Amministrazione ha specificato le "lavorazioni
di cui si compone l'intervento" (indicando nel loro complesso le opere
edili e, specificamente, gli impianti elettrici, antincendio, idrico-fognante,
di terra, termico, di condizionamento e gli ascensori), richiedendo
ragionevolmente - proprio per la complessità degli interventi e la diversità
delle categorie - sia la qualificazione nella categoria generale OG1, sia
l'altra nella categoria generale OG11.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso è
infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli
onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
respinge l'appello n. 10094 del 2002.