CCIAA - DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI DIRITTI ANNUALI
(DM - 9/5/03)
Il Ministro delle attivitā produttive ha stabilito le
modalitā di attuazione della definizione agevolata per il diritto annuale
dovuto alle camere di commercio dal 1997 (art. 13, legge n. 289/2002).
Hanno diritto ad avvalersi della sanatoria tutti i soggetti
obbligati al pagamento del diritto annuale nonchč gli eredi, in solido e
disgiuntamente.
Entro il 1° agosto, le camere di commercio devono disporre
se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per il periodo
1997-2000, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non
regolarmente versato nei termini prescritti.
Le camere di commercio decidono anche se aderire alla
definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001-2002 non
regolarmente versato.
Esse stabiliscono la riduzione dell'ammontare del diritto
non versato nonchč la riduzione o l'esclusione della sovrattassa o delle
sanzioni in relazione ai periodi di competenza e individuano il termine di
sospensione delle procedure di accertamento o dei procedimenti giurisdizionali
(art. 13, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve
provvedere al pagamento dell'importo entro il 30 novembre 2003.
Il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata
avviene mediante modello F24, senza possibilitā di compensare con altri
versamenti. L'importo da versare č arrotondato all'unitā di euro superiore.
Gli importi iscritti in ruoli emessi dalle camere di
commercio e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 31 dicembre 2002, possono essere versati agli stessi concessionari dai
contribuenti.
In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche
in parte, per gli anni 2001 e 2002 č stabilita una riduzione del 30%
dell'importo di diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, con
esclusione di sanzioni.
Per ciascuna unitā locale avente sede nella circoscrizione
di competenza della camera di commercio č dovuto, in misura fissa e per ciascun
anno, un importo di Euro 10,00.
I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio
dispongono la definizione agevolata con aggravio di sanzioni, devono versare,
per gli anni 2001 e 2002, gli importi previsti maggiorati di una somma, a
titolo di sanzione, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di
ritardato pagamento.
In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche
in parte, fino all'anno 2000 č stabilita una riduzione del 60% sull'importo
dovuto in base alla normativa vigente all'epoca, con esclusione della
sovrattassa.
Per ciascuna unitā locale avente sede nella circoscrizione
di competenza della camera di commercio č dovuto, in misura fissa e per ciascun
anno, un importo di Euro 10,00.
I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio
dispongano la definizione agevolata con aggravio di sovrattassa, devono
versare, per il diritto dovuto fino al 2000, gli importi previsti maggiorati di
una somma, a titolo di sovrattassa, pari al 10% del diritto ridotto, per
ciascun anno di ritardato pagamento.
In pendenza di un procedimento contenzioso in sede
giurisdizionale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata, versando
gli importi previsti.
I contribuenti richiedono, a pena di decadenza, alla camera
di commercio competente, entro trenta giorni dalla data della deliberazione
della camera di commercio, la definizione agevolata dell'atto impositivo
notificato con apposita domanda.
Il contribuente, contestualmente alla domanda, presenta al
giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso oggetto di
definizione agevolata.
La camera di commercio comunica agli organi giurisdizionali
interessati il termine fino al quale debbono considerarsi sospesi i
procedimenti giurisdizionali pendenti a carico del contribuente che ha aderito
alla definizione agevolata.
Il contribuente effettua il versamento dell'importo
risultante dalla definizione agevolata, alla scadenza e con le modalitā
indicate.
Ai fini dell'estinzione del giudizio, o della sua prosecuzione, la camera di commercio comunica al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.