RIMBORSI FISCALI -
RIDUZIONE INTERESSI
(DM - 27/6/03)
Il Ministro delle finanze ha stabilito la misura delle
riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi (art.3, D.L.
n. 143/2003).
Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata sono dovuti, a decorrere dal
1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente
nella misura dell'1,375 per cento.
Gli interessi di mora sulle somme dovute all'Erario sono
dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1°
luglio 2003.
Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di IVA
sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento.
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti
annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per
i ruoli resi esecutivi dalla stessa data.
Gli interessi per dilazione del pagamento sono dovuti
annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere
dal 1° luglio 2003.
Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003.