I.R.PE.F. -
ALIQUOTE, DETRAZIONI E ADDIZIONALE PER IL 1998 - CIRCOLARE MIN. FINANZE 9
GENNAIO 1998 N. 3/E
Si riproduce in calce la circolare con la quale il Ministero delle
Finanze ha diramato le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernenti
rispettivamente:
– il riordino delle aliquote e degli scaglioni di reddito (art.
46);
– le detrazioni per carichi di famiglia e il limite reddituale di
reddito per i familiari a carico (art. 47);
– le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e l'aumento
dell'importo dell'abbattimento dell'ammontare netto del TFR (art. 48);
– la detrazione per oneri (art. 49);
– l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (art. 50).
Si coglie l'occasione per evidenziare che sul tema
dell'addizionale regionale applicata ai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati la circolare fornisce le seguenti indicazioni.
1 – La base imponibile dell'addizionale è quella stessa
determinata per il calcolo dell'I.R.PE.F.. La medesima, pertanto, è costituita
dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, al netto
degli oneri deducibili, sui quali il datore di lavoro effettua le operazioni di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se il lavoratore ha chiesto
all'azienda di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti nel medesimo periodo d'imposta, la
base imponibile dovrà essere comprensiva anche di tali altri redditi.
Ovviamente, in tal caso, dall'importo dell'addizionale regionale calcolato sul
reddito imponibile, l'azienda dovrà detrarre quanto già trattenuto a tale
titolo dal precedente sostituto d'imposta e dal medesimo indicato nella
certificazione unica che il lavoratore richiedente deve consegnare all'azienda
entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tali redditi sono
stati percepiti.
L'addizionale non è dovuta se non risulta dovuta l'I.R.PE.F. in
quanto le detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro dipendente e per oneri
e i crediti d'imposta per redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e
ivi tassati in via definitiva sono di ammontare pari o superiore all'imposta
lorda, ovvero l'I.R.PE.F. è dovuta per un importo non superiore a Lire 20.000.
2 – L'addizionale regionale non è dovuta sui redditi soggetti a
tassazione separata (ad esempio TFR, indennità sostitutiva del preavviso,
ecc.), salvo che, per essi, il lavoratore abbia optato per la tassazione
ordinaria.
3 – L'aliquota da applicare è quella fissata dalla Regione in
cui il lavoratore ha la propria residenza al 31 dicembre dell'anno cui
l'addizionale è riferita.
Se il rapporto di lavoro cessa prima del 31 dicembre, e quindi il
conguaglio è effettuato in corso d'anno, l'aliquota da applicare è quella
determinata dalla Regione in cui il lavoratore ha la residenza al momento
delle operazioni di conguaglio.
Per il decesso del lavoratore il paragrafo 5.4 della circolare,
che contiene, come sopra precisato, le indicazioni specifiche per i redditi di
lavoro dipendente ed assimilati, nulla dispone espressamente.
Sembra che possano in tal caso soccorrere le indicazioni contenute
nel punto 5.3; esse prevedono che per i contribuenti deceduti l'aliquota da
applicare è quella stabilita dalla Regione in cui il de cuius ha il suo
ultimo domicilio fiscale. Pertanto si dovrà guardare al comune nella cui
anagrafe era iscritto il lavoratore all'atto del decesso.
4 – L'importo trattenuto, a titolo di addizionale regionale, deve
essere indicato nella notificazione unica da rilasciare entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e su
richiesta del lavoratore, entro 12 giorno dalla richiesta stessa.
5 – Per il versamento e l'eventuale compensazione dell'addizionale
la circolare fa riserva di successive istruzioni.
Circolare
Min. Finanze 9/1/98 n. 3/E
IRPEF
- ALIQUOTE, DETRAZIONI E ADDIZIONALE PER IL 1998
In attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di
uno o più decreti legislativi concernenti disposizioni volte alla istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti con la revisione degli scaglioni delle aliquote e
delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al
riordino della disciplina dei tributi locali, è stato emanato il decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha:
- istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) (articoli da 1 a 45);
- soppresso il contributo per il servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85 il contributo dello
0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961,
n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
concernente l'addizionale per l'assistenza malattia dei pensionati e la quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente
quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della
predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
nonché alcuni tributi, quali l'imposta locale sui redditi, l'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, la tassa sulla concessione
governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva e l'imposta sul
patrimonio netto delle imprese. I versamenti relativi ai tributi e ai
contributi aboliti, i cui presupposti si verificano anteriormente alla data
dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro
abolizione (in via generale 1° gennaio 1998), sono effettuati anche
successivamente a tale data (articolo 36);
- dettata una specifica disciplina in merito alla decorrenza degli
effetti dell'istituzione dell'IRAP e della soppressione dei predetti contributi
e tributi per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare (articolo 37);
- rivisti gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 46);
- rivista la disciplina e gli importi delle detrazioni per carichi
di famiglia ai fini dell'IRPEF (articolo 47);
- modificate le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di
impresa minore ai fini dell'IRPEF (articolo 48);
- aumentata la riduzione dall'ammontare netto del trattamento di
fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della determinazione
dell'imponibile, fissata nell'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Tuir) (articolo 48);
- ridotta la percentuale prevista per gli oneri che danno diritto
a una detrazione dall'IRPEF (articolo 49);
- istituita una addizionale regionale all'IRPEF (articolo 50);
- riordinata la disciplina dei tributi locali (articoli da 51 a
64).
Di seguito vengono illustrate le disposizioni concernenti la
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF, nonché
quelle dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di fornire gli opportuni
chiarimenti e gli indirizzi generali, così da consentirne una uniforme interpretazione
da parte degli Uffici. Restano confermati i chiarimenti in merito
all'attribuzione delle nuove detrazioni in sede di tassazione dei redditi di
lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati, già forniti con circolare n.
326/E del 23 dicembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Va, inoltre, precisato che con
l'approvazione del decreto legislativo in esame risultano superate e
tacitamente abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, concernente l'adegua-mento ai
fini dell'IRPEF delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui agli
articoli 12 e 13 del Tuir, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 245.
1.
Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
1.1 Generalità.
L'articolo 46 del decreto legislativo in commento sostituisce il
comma 1 dell'articolo 11 del Tuir, concernente gli scaglioni e le aliquote ai
fini della determinazione dell'IRPEF. Per effetto della nuova formulazione del
citato comma 1, gli scaglioni di reddito risultano ridotti da sette a cinque e
sono modificate anche le precedenti aliquote.
Si precisa che l'articolo 11 in esame è stato modificato, con
l'inserimento di un ulteriore comma, anche dal decreto legislativo di
attuazione della delega recata dall'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i)
della legge 23 /12/1996, n. 662, concernente disposizioni per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio. Al riguardo,
saranno fornite apposite istruzioni unicamente a quelle relative, appunto, alla
citata imposta sostitutiva.
1.2 Nuove aliquote e scaglioni di reddito.
Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti: a)
fino a lire 15.000.000, 18,5%; b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire
30.000.000, 26,5%; c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000, 33,5%; d)
oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000, 39,5%; e) oltre lire
135.000.000, 45,5%.
Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 66 dello stesso
decreto legislativo, i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con
riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di
reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 1998, con
la sola esclusione degli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), del Tuir. Per questi ultimi, infatti, assoggettabili a tassazione
separata, applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui sono percepiti, il comma 2 dello stesso articolo 66 stabilisce
che la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i
periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1999 e, quindi, dal 1°
gennaio 2000. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4,
del Tuir, qualora nell'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito il reddito,
successivamente assoggettato, quale arretrato, al regime di tassazione
separata, non siano state fruite, in tutto o in parte, le detrazioni di imposta
spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir, queste sono
riconosciute, per la parte non fruita, in diminuzione dell'imposta risultante
dall'applicazione del regime di tassazione separata, negli ammontari previsti
per l'anno cui si riferisce il reddito. Resta fermo che l'imposta lorda è
determinata applicando le suddette aliquote per scaglioni di reddito al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati, nell'articolo 10 del
Tuir, tenuto conto, per i non residenti, di quelli espressamente menzionati nell'articolo
21, comma 2, dello stesso Tuir.
1.3 Trattamento tributario delle indennità di fine rapporto.
Il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo in commento,
modifica l'articolo 17, comma 1, del Tuir relativamente all'importo della
riduzione da operare dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e
delle indennità equipollenti ai fini della determinazione dell'imponibile. La
riduzione in questione è elevata da lire 500mila a lire 600mila per ciascun
anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità
convenzionale. La modifica intende compensare il maggior aggravio della
tassazione delle indennità in questione a seguito dell'applicazione dei nuovi
scaglioni di reddito e delle nuove aliquote e, pertanto, il nuovo importo della
riduzione va applicato a tutte le indennità di fine rapporto e a quelle
equipollenti che vengono assoggettate a tassazione applicando, appunto, i nuovi
scaglioni di reddito e le nuove aliquote.
Al riguardo, si precisa che, coerentemente con quanto già chiarito
in analoghe occasioni (ad esempio, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre
1997 a proposito della nuova disciplina delle somme concesse per incentivi
all'esodo) le nuove disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito,
alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le indennità
di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché per le altre indennità
corrisposte a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1°
gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997
erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme
sorge, quindi, dal primo gennaio 1998.
2.
Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
2.1 Generalità.
L'articolo 47 del decreto legislativo in esame ha sostituito, con
effetto dal primo gennaio 1998, l'articolo 12 del Tuir, concernente le
detrazioni per carichi di famiglia.
La nuova formulazione dell'articolo 12 contiene la modifica degli
importi in vigore nel 1997, ma soprattutto una revisione della disciplina
precedentemente in vigore al fine di apportare semplificazioni, consentire una
più completa utilizzazione delle detrazioni in questione e superare anche
talune incongruenze.
Resta confermato che le detrazioni per carichi familiari si
effettuano dall'imposta lorda e fino a concorrenza della stessa. Resta,
altresì, confermato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
2.2 Limite di reddito per essere considerato a carico.
Per quanto riguarda il limite di reddito che il familiare deve
possedere per essere considerato fiscalmente a carico, il comma 4 del nuovo
articolo 12 stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, e
che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte
da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e
Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti
direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa cattolica. Si ricorda
che le retribuzioni in questione sono esenti dall'IRPEF e, pertanto, non sono
comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale
delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece,
essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una
ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a
carico. Se l'importo del reddito complessivo del familiare, così ricostruito,
risulta superiore al predetto limite di lire 5.500.000, il contribuente non ha
diritto ad alcuna detrazione per carichi familiari. E' appena il caso di
sottolineare che il limite di reddito per essere considerato a carico è fissato
con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente
il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.
Pertanto, se al termine del periodo d'imposta il familiare possiede un reddito
complessivo, come sopra determinato, superiore a detto limite, il contribuente
non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è
stato privo di reddito e anche se il reddito è stato prodotto nell'ultimo
giorno del periodo d'imposta considerato.
2.3 Detrazione per coniuge a carico.
Il nuovo testo dell'articolo 12 del Tuir conferma, al comma 1,
lettera a), l'attribuzione di una specifica detrazione per il coniuge a carico
a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.
L'importo della detrazione è ancora graduato in relazione al reddito del
contribuente, tuttavia, in base alla nuova formulazione della lettera a), ai
fini dell'individuazione della detrazione spettante, si deve fare riferimento
al reddito complessivo del contribuente e non più al reddito imponibile.
Pertanto, rispetto alla previgente disciplina, la detrazione d'imposta non è
più influenzata dalla presenza di oneri deducibili eventualmente sostenuti da
parte del contribuente, superando la precedente incongruenza. Si ricorda,
infatti, che, nel precedente sistema, il sostenimento di oneri da parte del
contribuente produceva effetti diversi circa l'importo della detrazione
d'imposta spettante, a seconda che si trattasse di oneri deducibili, da portare
in diminuzione del reddito complessivo, ovvero di oneri che danno diritto alla
detrazione, che, come tali, non influenzano il reddito imponibile.
Gli importi della detrazione per coniuge a carico sono stati così
determinati:
lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000.
2.4 Detrazione per figli e altri familiari a carico.
Particolarmente innovativa è la disciplina fissata per i figli e
gli altri familiari a carico, per i quali è stata eliminata la previgente
distinzione relativa all'importo della detrazione e alle modalità di
attribuzione della stessa.
Infatti, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del Tuir (che, in
pratica sostituisce le precedenti lettere b e c, nonché il comma 2) stabilisce
che per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del Codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, compete una detrazione complessivamente di importo pari a lire
336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il successivo comma 2
prevede, inoltre, con riferimento alla detrazione spettante per i figli, che se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, si applica per il primo
figlio la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, mentre per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente
prevista per i figli e gli altri familiari a carico.
Per quanto riguarda i soggetti che possono dare diritto alla
detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Tuir, si ricorda
che l'articolo 433 del Codice civile stabilisce che sono tenuti a prestare gli
alimenti, il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e,
in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le
nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali,
con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, tenuto conto che lo
stesso articolo 12, comma 1, del Tuir, alla lettera a), stabilisce una
specifica detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
la detrazione quale "altro familiare" può spettare soltanto per il coniuge
che, invece, sia separato o divorziato. Per quanto riguarda i figli, si
sottolinea che nella nuova formulazione della lettera b) dell'articolo 12 si fa
riferimento ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, e agli altri familiari indicati nell'articolo 433
del Codice civile, mentre non è stata riprodotta la specifica previsione
relativa ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro o di età
non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Ne consegue
che per i figli la detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che
questi siano compresi tra i soggetti indicati nel citato articolo 433 del
Codice civile, cosicché nessun rilievo assume, quindi, ora, la circostanza che
i figli abbiano o meno superato i predetti limiti di età o che siano o non
siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito, poiché ai fini
dell'attribuzione della detrazione non passano mai nella categoria di
"altri familiari".
Da ciò discende, inoltre, che nell'ipotesi di assenza fisica
dell'altro genitore, per decesso o mancato riconoscimento (non più anche
nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore, ma
esclusivamente a carico del contribuente) compete per il primo figlio la
detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella per i figli,
indipendentemente dall'età del figlio stesso.
Si ricorda che la prestazione del servizio militare di leva da
parte del figlio non fa perdere il diritto alla detrazione.
Va precisato che l'importo è fissato complessivamente (non più per
quanto riguarda i figli per quota singola per ciascun genitore) e per ciascun
figlio o altro familiare a carico. La distinzione tra figli e altri familiari
rileva, quindi, effettivamente soltanto nella predetta ipotesi di assenza
fisica dell'altro genitore.
La detrazione compete, come si è già detto, soltanto con
riferimento ai figli e agli altri familiari a carico che convivono con il
contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria e va ripartita fra coloro che ne hanno diritto in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
In merito a questo punto va chiarito che la nuova formulazione
della norma attribuisce volutamente anche per quanto riguarda i figli, maggiore
discrezionalità al contribuente nello stabilire la ripartizione della
detrazione tra gli aventi diritto. Infatti, come chiarito, anche nella
relazione illustrativa del provvedimento, la fissazione di un importo
complessivo da ripartire tra gli aventi diritto ha consentito l'eliminazione
del precedente comma 2 dell'articolo 12, che prevedeva le ipotesi in cui la
detrazione per figli a carico spettava in misura doppia e raggiunge effetti
redistributivi migliori di quelli ottenibili con il previgente sistema, poiché
è possibile la piena utilizzazione della detrazione attribuendo la quota, di
detrazione non fruita, per qualunque motivo, da un genitore all'altro genitore.
In pratica, la detrazione per i figli non deve necessariamente essere suddivisa
al 50 per cento tra i genitori. Considerazioni analoghe valgono per quanto
riguarda la detrazione per altri familiari a carico per la quale, però, era già
previsto un importo totale da ripartire tra gli aventi diritto. Resta fermo che
se il contribuente fruisce al 100 per cento della detrazione per un figlio o un
altro familiare a carico nessun altro soggetto può fruire della detrazione per
quel figlio o altro familiare a carico, così come se ne fruisce, ad esempio,
all'80 per cento gli altri aventi diritto non possono che ripartire il
rimanente 20 per cento. Qualora gli aventi diritto fruiscano della detrazione
in misura complessivamente superiore a lire 336.000, gli uffici procederanno a
rideterminare la stessa in quote uguali fra gli aventi diritto medesimi, resta
ferma la possibilità di provare da parte di uno degli aventi diritto la
correttezza della misura della detrazione attribuitasi e, in tal caso,
l'ufficio procederà alla corrispondente riduzione della detrazione spettante
agli altri aventi diritto.
3.
Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa
L'articolo 48 del decreto legislativo in commento sostituisce
l'articolo 13 del Tuir, concernente le altre detrazioni dall'imposta.
3.1. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente.
Il comma 1 del nuovo articolo 13 del Tuir, sostituendo i commi 1 e
2 del precedente articolo 13, prevede che se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o pensione
nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito,
graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo di lavoro
dipendente. Gli importi della detrazione per lavoro dipendente, a decorrere dal
1° gennaio 1998, risultano, dunque, così fissati: a) lire 1.680.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire
9.100.000; b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 1.500.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 15.000.000; d) lire 1.350.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000; e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; f)
lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; g) lire 1.050.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 30.000.000; h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
40.000.000; i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; 1) lire
750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore
a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; m) lire 650.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma
non a lire 60.300.000; n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; o)
lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; p) lire 350.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000; q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire
90.400.000; r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; s) lire
100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore
a lire 100.000.000.
Il successivo comma 2 del nuovo articolo 13 del Tuir introduce una
previsione del tutto nuova in base alla quale se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo
complessivamente superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze spetta
una ulteriore detrazione rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire
70.000. Resta, confermato, invece, che le detrazioni per lavoro dipendente
vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero
dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il
lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del
numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente
(compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del
quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso
compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e
vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto
forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive eccetera (ad
esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari
modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o
orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve
essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal
numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto; vanno sottratti
quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione. In presenza di
contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla
effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad esempio per i
lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le
festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi
nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali
rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto
esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come
lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti
collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle
medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato
all'unità successiva. Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle
detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche
negli anni bisestili. Si precisa, altresì, che le detrazioni competono
nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a
tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di
lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'Inps o
da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che
danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con
riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla
corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio. In merito a queste
ultime si conferma che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni
compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio
(anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata
erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione
spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla
frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso
stesso. Infine, si ricorda che, in presenza di più redditi di lavoro
dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le
detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta
soltanto e che, tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il
diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di
lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni.
3.2. Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa.
Il comma 3 del nuovo articolo 13 del Tuir stabilisce che se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del Tuir o di impresa di cui
all'articolo 79 dello stesso Tuir spetta una detrazione dall'imposta lorda, non
cumulabile con quella prevista per redditi di lavoro dipendente, graduata in
relazione all'ammontare del reddito di lavoro autonomo e d'impresa. A decorrere
dal 1° gennaio 1998 gli importi delle detrazioni in questione risultano così
fissati: a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 600.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non
a lire 9.600.000; d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000; e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f)
lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000; g) lire 100.000
se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
Resta confermato che le detrazioni in questione spettano con
riferimento al reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir e al reddito d'impresa
minore di cui all'articolo 79 dello stesso Tuir. Non possono fruire delle
detrazioni in questione, dunque, i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 2
dell'articolo 49 del Tuir, cioè, ad esempio quelli costituiti da diritti di
autore o collaborazioni, coordinate e continuative, eccetera e neppure i
redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
1), dello stesso Tuir, così come sono esclusi dal diritto alle detrazioni i
redditi di impresa in contabilità ordinaria e quelli derivanti da attività
commerciali non esercitate abitualmente di cui allo stesso articolo 81, comma
1, lettera i), del Tuir.
Resta, inoltre, confermato che le detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore non sono cumulabili con quelle previste per
i redditi di
lavoro dipendente.
4. Detrazioni per oneri
L'articolo 49 del decreto legislativo in esame stabilisce, al
comma 1, che ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri
sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda a condizione che gli oneri
stessi non siano deducibili nella detrazione dei singoli redditi che concorrono
a formare il reddito complessivo, è fissata al 19 per cento. Il successivo
comma 2 precisa che la disposizione si applica con riferimento agli oneri sostenuti
dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Risulta evidente
che il legislatore ha usato una formula ampia e generica per ridurre da 22 per
cento al 19 per cento l'importo della detrazione prevista per gli oneri che
danno diritto a una detrazione.
In tal modo ha evidenziato di individuare tutte le disposizioni,
contenute o meno nel Tuir, che fissavano al 22 per cento l'importo della
detrazione spettante. In pratica, per tutti gli oneri sostenuti a decorrere dal
1° gennaio 1998, per i quali in assenza di questa modifica normativa, si
sarebbe applicata la detrazione del 22 per cento, il contribuente ha diritto,
invece, a una detrazione del 19 per cento.
A titolo di esempio, rientrano nella previsione normativa gli
oneri indicati negli articoli 13-bis, 91-bis, 110-bis e 114 del Tuir, nonché
gli interessi passivi per mutui stipulati per ristrutturazioni edilizie, di cui
all'articolo 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo di questa
disposizione le spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione
degli immobili, per le quali l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
ha istituito una specifica detrazione,
fissata nell'importo del 41 per cento.
5.
Addizionale regionale all'IRPEF
5.1. Generalità.
L'articolo 50 del decreto legislativo in esame istituisce, a
decorrere dal periodo d'imposta 1998 (cfr. articolo 66 del decreto legislativo
stesso), l'addizionale regionale all'IRPEF. L'addizionale regionale non è
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
5.2. Soggetti obbligati.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF,
tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato a
norma dell'articolo 2 del Tuir, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta
dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi
riconosciute e i crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir, cioè
i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per
redditi prodotti all'estero che, sempre, all'estero, hanno subito il pagamento
di imposta a titolo definitivo. Pertanto, non sono soggetti all'addizionale
regionale all'IRPEF:
- i contribuenti soggetti all'IRPEG;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti
dall'lrpef, e i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti al
imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti a
tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui
corrisponde una IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12,
13 e 13-bis del Tuir (carichi di famiglia, lavoro dipendente o autonomo e
impresa minore e oneri che danno diritto alla detrazione) e dei crediti
d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso Tuir (credito d'imposta sui
dividendi e per redditi prodotti all'estero), non devono IRPEF ovvero devono
IRPEF per un importo non superiore a lire 20.000.
5.3 Base imponibile e aliquota.
I contribuenti che, secondo quanto specificato nel precedente
paragrafo, sono soggetti all'addizionale regionale, determinano l'importo
dovuto applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente è
residente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. Pertanto, se
alla formazione del reddito complessivo non hanno concorso utili distribuiti da
società ed enti la base imponibile dell'addizionale regionale è la medesima
dell'IRPEF. Se invece, al reddito complessivo hanno concorso i predetti utili,
la base imponibile è determinata sottraendo dal reddito complessivo, indicato
nel rigo N1 del Mod. 740 o nel rigo 6 del Mod. 730/3, gli oneri deducibili,
esposti nel rigo N3 del Mod. 740 o nel rigo 8 del Mod. 730/3. Da ciò consegue
che i crediti d'imposta sui dividendi di cui all'articolo 14 del Tuir, indicati
nel rigo N2 del Mod. 740 o nel rigo 7 del Mod. 730 non sono assoggettati
all'addizionale regionale. Inoltre, la predetta addizionale regionale non è
dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente,
avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli
concorrere alla formazione del reddito complessivo. L'aliquota dell'addizionale
regionale è fissata, tra lo 0,50 e l'un per cento, da ciascuna regione con
proprio provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30
novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.
Ai fini dell'individuazione della aliquota da applicare e dalla
Regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve
fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, determinato a norma
degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Al riguardo, si ricorda che, salvo i casi di domicilio fiscale
stabilito dall'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 59 citato, a
norma del predetto articolo 58, le persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono
iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si
è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in
cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono
all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione,
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per
quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo
domicilio fiscale del de cuius.
Va precisato che per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota
dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale,
nella misura dello 0,50 per cento.
5.4 Redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi
assimilati, l'addizionale regionale all'IRPEF è trattenuta dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 29 9 settembre 1973, n. 600,
all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti
redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto
se antecedente alla fine del periodo d'imposta. La base imponibile sarà
costituita dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati
a quelli di lavoro dipendente sul quale il sostituto effettua le operazioni di
conguaglio, comprensivo anche di eventuali redditi corrisposti da altri
soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare. La base imponibile
risulterà già al netto di oneri che il sostituito abbia chiesto di escludere
dalla formazione del reddito da assoggettare a IRPEF. Per coerenza
interpretativa si ritiene che, anche in sede di trattenuta alla fonte, vadano
esclusi dall'assoggettamento all'addizionale regionale i redditi soggetti a
tassazione separata al fine di evitare una ingiustificata disparità di
trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti. L'aliquota da
applicare è, in linea generale, quella fissata dalla regione in cui il
sostituito ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima del termine del 31
dicembre e, quindi, di conguaglio in corso d'anno, l'aliquota da applicare
dev'essere determinata con riferimento alla regione in cui il sostituito ha la
residenza all'atto delle operazioni di conguaglio. L'importo dell'addizionale
regionale all'IRPEF trattenuto dal sostituto d'imposta deve essere indicato
nella certificazione unica a fini fiscali e previdenziali che quest'ultimo è
tenuto a consegnare. Se il sostituito possiede altri redditi e, quindi, è
tenuto a un ulteriore versamento di addizionale regionale all'IRPEF,
dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal
sostituto d'imposta. Poiché l'aliquota è fissa, il sostituto potrà procedere o
determinando l'addizionale sul reddito complessivo depurato dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati, oppure determinando l'addizionale su tutto il
reddito complessivo o sottraendo dall'importo che ne risulta quanto già
trattenuto dal sostituto d'imposta.
5.5 Versamenti e compensazioni.
L'addizionale regionale è versata in unica soluzione, cioè non è
dovuto alcun acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento
delle ritenute dovute in sede di conguaglio e del saldo dell'IRPEF, dovuto in
base alla dichiarazione. Il versamento va effettuato alla regione in cui il
contribuente ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi
assimilati, l'addizionale regionale è versata sulla base del domicilio fiscale
del sostituito alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e,
quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine del
periodo d'imposta, in base al domicilio fiscale del sostituito a tale data.
Per i contribuenti titolari di partita Iva è possibile il
versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di imposte e
contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF. E' stato,
infatti, opportunamente integrato l'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante, tra l'altro, norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e i relativi versamenti, con l'inserimento di una ulteriore lettera
concernente l'addizionale regionale all'IRPEF. In merito ai versamenti e alle
compensazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF saranno fornite ulteriori
separate istruzioni.
5.6 Dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione,
contenzioso eccetera.
Per espressa previsione normativa, per la dichiarazione, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e
tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, si applicano le disposizioni
previste per l'IRPEF. Da ciò consegue, ad esempio, che i dati relativi
all'addizionale regionale all'IRPEF devono essere esposti nella dichiarazione
dei redditi, naturalmente per i contribuenti che presentano tale dichiarazione
e che, se il contribuente si avvale dell'assistenza fiscale, il soggetto che
presta l'assistenza deve determinare anche l'addizionale regionale all'IRPEF,
eventualmente dovuta.
Si applica anche il differimento dei termini previsto, a favore
degli eredi dei contribuenti deceduti, dall'articolo 65 del citato Dpr 29
settembre 1973, n. 600.
E',
inoltre, previsto che le regioni partecipino alle attività di liquidazione e
accertamento dell'addizionale regionale, segnalando elementi e notizie e che,
dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione
finanziaria, devono provvedere all'effettuazione degli eventuali rimborsi
richiesti dai contribuenti. Da ciò consegue che eventuali istanze di rimborso
della predetta addizionale devono essere rivolte direttamente alla regione
competente, cioè a quella cui è stato effettuato il relativo versamento, entro
i termini previsti per le istanze di rimborso dell'IRPEF.