NUOVO REGOLAMENTO
SULLA SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA
(DPR 16/4/03, n. 126)
Si segnala che è entrato in vigore il 20 giugno 2003 il
regolamento sulla semplificazione degli adempimenti tributari in materia di
imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione
telematica.
Le principali novità riguardano:
- il prospetto delle attività e passività;
Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata
a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti
all'inizio del periodo di imposta devono essere valutate con i criteri
stabiliti dalle disposizioni integrative in materia di accertamento delle
imposte sul reddito (D.P.R. n. 689/1974) e riportate sul libro degli inventari
o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
- l'unificazione delle scadenze per la presentazione
delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA;
I contribuenti che vantino nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria dei crediti IVA relativi a periodi inferiori
all'anno possono, in alternativa alla presentazione dell'istanza di rimborso,
effettuare la compensazione per l'ammontare massimo corrispondente
all'eccedenza detraibile, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione
contenente i dati necessari (art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).
- i versamenti minimi IVA;
Il regolamento ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio
2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo
è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33.
Gli importi sono invece dovuti o rimborsabili per l'intero
ammontare, qualora superiori a tale soglia.
- i termini per gli adempimenti fiscali a carico dei
sostituti d'imposta;
In materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti
d'imposta, slittano i termini degli adempimenti fiscali.
Entro il 30 settembre (data che sostituisce il 30 giugno)
dell'anno successivo a quello di erogazione, i sostituti d'imposta che
effettuano le ritenute sui redditi, devono trasmettere in via telematica, direttamente
o tramite gli incaricati, all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella certificazione unica, nonché gli ulteriori dati
necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.
Il regolamento ha precisato che la modifica normativa del
termine del 30 settembre
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La certificazione unica
I soggetti, obbligati ad operare ritenute alla fonte, devono
rilasciare un'apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi
dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori su cui
sono state operate le ritenute, l'ammontare di queste ultime, delle detrazioni
di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè
gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione
dello schema di certificazione unica.
Tale certificazione sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
Le relative modalità di attuazione saranno stabilite
comunque con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, devono essere consegnate agli interessati entro il 15
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di ritenuta sui dividendi (art. 27, DPR n.
600/1973), la certificazione può essere sostituita da una copia delle
comunicazioni che le società devono fornire a seguito della distribuzione degli
utili (artt. 7, 8, 9 e 11 legge n. 1745/1962).
- talune disposizioni finali.
Dal 20 giugno sono abrogate le seguenti disposizioni:
- la norma preesistente sulla valutazione delle attività e
delle passività in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata
alla contabilità ordinaria (art. 10, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv.
legge 27 aprile 1989, n. 154);
- la norma in materia di accertamento sulle certificazioni dei sostituti d'imposta (art. 7-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).