MOD. 770 SEMPLIFICATO ANNO 2003 - TRASMISSIONE TELEMATICA - CONSEGNA CUD - PROROGA DEI TERMINI

 

La Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2003 ha pubblicato il D.P.R. n. 126 del 16.04.2003 che ha modificato l’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 22.07.1998 relativo alle dichiarazioni e alle certificazioni dei sostituti d’imposta. A seguito di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il termine per la trasmissione telematica del mod. 770 semplificato è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di erogazione degli emolumenti a cui si riferisce. Pertanto, il mod. 770/2003 semplificato, che avrebbe dovuto essere presentato entro il 30 giugno 2003, dovrà essere trasmesso in via telematica entro il 30 settembre 2003. Il termine per la trasmissione telematica del mod. 770 ordinario è confermato al 31 ottobre p.v..

Il sopra citato Decreto ha anche anticipato il termine per la consegna sia del CUD ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati sia delle altre certificazioni ai soggetti che percepiscono redditi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, provvigioni o dividendi. Tale termine viene fissato al 15 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione delle somme (precedentemente era il 31 marzo). In caso di interruzione del rapporto di lavoro il sostituto d’imposta è tenuto comunque a consegnare il CUD entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.