L'IVA NELL'EDILIZIA
Premessa
Al fine di semplificare l'individuazione delle aliquote
applicabili al settore delle costruzioni si è cercato di predisporre un quadro
sintetico dei casi più tipici che un'impresa edile si trova ad affrontare e
delle principali norme di riferimento.
È importante tenere presente che la rappresentazione schematica di
norme e casi che viene pubblicata qui di seguito per avere una sua validità nel
tempo deve essere vista nella sua continua evoluzione.
Il seguente lavoro dovrà quindi essere aggiornato man mano che il
Collegio fornirà le disposizioni di modifica di cui darà notizia attraverso gli
articoli pubblicati nella presente rubrica ed i supplementi al Notiziario che
verranno spediti alle imprese.
La legislazione che disciplina l'imposta sul valore aggiunto è il
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Tale dispositivo è stato modificato, nel suo
testo originale, dai molti provvedimenti legislativi emanati successivamente;
bisogna quindi fare sempre riferimento al testo del decreto nella sua versione
più aggiornata.
Il D.P.R. n. 633/72 ha, fra gli allegati, la tabella A, parte II -
che elenca i beni e servizi soggetti ad aliquota nella misura del 4% - e la
tabella A parte III, che elenca, invece, i beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10%.
Si riportano di seguito, raggruppati per aliquota, i principali
casi di cessione di beni e di prestazione di servizi unitamente al testo delle
principali norme di legge richiamate.
Tabella A, parte II
cessione di beni
aliquota 4%
Prima casa
Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2-8-1969, ancorché non ultimate, purché permanga
l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota
II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131 (prima casa n.d.r.). In caso di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota (numero così sostituito dall'art. 16, comma 4, D.L. 22-5-1993, n.
155).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21
Costruzioni rurali ad uso abitativo
Costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del
terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del
bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge
30-12-1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-2-1994, n. 133
(numero così sostituito dall'art. 14, D.L. 23-2-1995, n. 41).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 21 bis
Beni finiti
Beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
legge 2-7-1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di
cui al numero 21-bis) e, fino al 31-12-1996, quelli forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato
danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11-5-1984 (numero
così sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero
1), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 24
Assegnazione di case
effettuate da cooperative
Assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al
numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (numero così
sostituito con effetto 1-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3),
D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 26
Tabella A, parte II
prestazioni di servizi
aliquota 4%
Appalto per la costruzione
di prima casa, di fabbricati "Tupini"
e di fabbricati rurali abitativi
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n.
408 (fabbricati non di lusso "Tupini" n.d.r.), e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa o di soggetti per i
quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21) (prima casa n.d.r.),
nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (ad
uso abitativo n.d.r.) (numero così sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art.
4, comma 1, lettera a), numero 4), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 39
Abbattimento barriere architettoniche
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento
o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero aggiunto dall'art.
36, comma 2-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte II, n. 41 ter.
Tabella A, parte III
cessione di beni
aliquota 10%
Opere di urbanizzazione,
impianti di depurazione ed edifici
assimilati alle case non di lusso
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'articolo 4 della legge 29-9-1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della
legge 22-10-1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre
linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di
distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte
solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19-7-1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e
successive modificazioni (numero così modificato, con effetto 1-1-1994,
dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quinquies
Beni
Beni, escluse materie prime e semilavorati, forniti per la
costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies) (numero aggiunto dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L.
30-8-1993, n. 331).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 sexies
Case non di lusso e porzioni
di fabbricati "Tupini"
cedute dall'impresa costruttrice
Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27-8-1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento
a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella (diversi
dalla prima casa n.d.r.): fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n.
408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (numero
aggiunto dall'art. 16, comma 5, D.L. 22-5-1993, n. 155).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 undecies
Beni forniti per interventi di recupero
Beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge
5-8-1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria n.d.r.) del primo comma dello stesso
articolo (numero così modificato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1,
lettera b), numero 4), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 terdecies
Cessione di fabbricati
da parte delle imprese
che hanno effettuato interventi
di recupero sugli stessi
Fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti
interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (manutenzione ordinaria e
straordinaria n.d.r.) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle
imprese che hanno effettuato gli interventi (numero così sostituito, con
effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 6), D.L. 30-12-1993,
n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quinquesdecies
Tabella A, parte III
prestazioni di servizi
aliquota 10%
Locazioni abitative
Locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita (numero così modificato dall'art.
10, comma 4, lettera e), D.L. 20-6-1996, n. 323).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 ter
Allacciamento a reti
di teleriscaldamento
Prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico (numero aggiunto dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-8-1993,
n. 331).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quater
Appalti per la realizzazione
di opere di urbanizzazione,
impianti di depurazione ed edifici
assimilati alle case non di lusso
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies) (numero aggiunto dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L.
30-8-1993, n. 331).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 septies
Appalti per la costruzione di case
non di lusso e per la realizzazione
di interventi di recupero
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge
5-8-1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (manutenzione
ordinaria e straordinaria n.d.r.) del primo comma dello stesso articolo (numero
così modificato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero
5), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R. 633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies
Nota: La legge di accompagnamento alla finanziaria 1998
(Legge 27/12/97, n. 449, art.1 c. 11) ha introdotto, a regime, la riduzione al
10% dell'aliquota IVA prevista per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (art,31, lett. b,
L. n.457/78) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (D.P.R. 633/72,
Tabella A, parte III, n. 127 duodecies).
Rientrano tra tali immobili quelli utilizzati per il perseguimento
delle finalità di assistenza, cura, istruzione e beneficenza quali ad esempio
gli edifici scolastici, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, gli asili
infantili, le caserme, gli ambulatori
ecc.
A partire dal 1/1/98, non essendo stata prorogata l'agevolazione
di cui al D.L. 31/12/96, n. 669, gli interventi di manutenzione straordinaria
diversi da quelli sopraddetti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria del 20%.
ALIQUOTA 16%
Aliquota soppressa a partire dal 1° ottobre 1997 con D.L. 29/9/97,
n. 328 (si veda in merito il supplemento n. 1 al Notiziario 8-9/97)
ALIQUOTA 20%
- materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti,
quali polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi
normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per
stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento,
ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali
in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione
interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C.,
prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da
parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento
murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali
isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali
conglomerati bituminosi;
(D.L. 30/8/93, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge
29/10/1993, n. 427, art. 36)
- Materiali e prodotti dell'industria lapidea ad esclusione di
oggetti d'arredo o d'ornamento;
- Cessione d'immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi
della legge 1/6/1939, n. 1089.
- Acciai per l'edilizia
IMMOBILI A DESTINAZIONE ABITATIVA -
ESENZIONE I.V.A.
(art. 10, comma 4, D.L. 20/6/96, n. 323,
convertito dalla L. 8/8/96, n. 425)
Sono esenti da I.V.A. le cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi:
a) dalle imprese costruttrici degli stessi;
b) dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero
edilizio (restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica -
lett. c), d) ed e), art. 31 L. 457/78);
c) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni.
Note :
In materia di I.V.A. sulla cessione di immobili a destinazione
abitativa, si riporta il testo della circolare ministeriale n. 182/E dell'11
luglio 1996, nella quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle
Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso
Tributario, confermando le indicazioni contenute nella Relazione Governativa al
D.D.L. di conversione del D.L. n. 323/96 precisa che la cessione di fabbricati
ad uso abitativo effettuata dalle imprese di costruzione è in ogni caso
soggetta a I.V.A. e che, da parte delle imprese costruttrici il tributo assolto
sugli acquisti di tali immobili è sempre detraibile.
Devono, pertanto, ritenersi superate le perplessità e le riserve
da taluno manifestate in ordine alle cessioni imponibili ad I.V.A. e all'ambito
di applicazione della nuova disciplina della detraibilità dell'I.V.A. a monte,
atteso anche che il testo delle disposizioni in commento è stato approvato dal
Senato, in prima lettura, senza alcuna modifica, essendo stati respinti tutti i
numerosi emendamenti presentati.
Con l'occasione, la circolare ministeriale precisa che
nell'ipotesi di cessioni precedentemente soggette ad I.V.A., ed ora
assoggettabili, per le nuove disposizioni, all'imposta di registro, tale
tributo deve essere commisurato non all'intero corrispettivo contrattuale, ma
alla quota residua, non assoggettata precedentemente ad I.V.A..
Dipartimento entrate - circolare n.182/E
Roma, 11/7/96
Oggetto: IVA e imposta di registro su cessioni e locazioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa. Articolo 10 del D.L. 20
giugno 1996, n. 323
1) Premesse
Al fine di intraprendere un processo di graduale attuazione del
quadro normativo concernente il settore immobiliare, delineato dalla direttiva
CEE 77/388 del 17 maggio 1977, sono state previste con il decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno
1996, con contestuale entrata in vigore, talune modifiche al regime fiscale
applicabile, nei riflessi dell'I.V.A. e dell'imposta di registro, alle cessioni
ed alle locazioni di immobili a destinazione abitativa, nonché alle
disposizioni contenute nell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
afferenti la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di
fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa.
Le misure introdotte costituiscono altresì un primo intervento del
più ampio disegno di razionalizzazione del delicato settore, volto ad evitare
elusioni di imposta o distorsioni di mercato.
Si ritiene opportuno, pertanto, fornire i primi chiarimenti
interpretativi in relazione a ciascuna delle modificazioni introdotte.
2) Cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa
L'art. 10, comma 4, lettera c), del richiamato decreto-legge,
inserendo nell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 8-bis),
introduce il regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa,
tranne per i casi in cui le dette cessioni siano poste in essere da:
a) imprese costruttrici degli immobili oggetto della cessione;
b) imprese che hanno realizzato, anche avvalendosi di soggetti
appaltatori, sugli immobili oggetto della cessione, interventi di recupero
riconducibili alle tipologie contemplate dalle lettere c), d), o e) dell'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che prevedono, rispettivamente, gli
interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
e di ristrutturazione urbanistica;
c) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati.
Qualora le cessioni siano poste in essere da soggetti appartenenti
ad una delle tre categorie sopra elencate, non operando la disposizione
esentativa, resta fermo il regime di assoggettamento ad I.V.A., con
applicazione dell'aliquota corrispondente all'immobile, o alla porzione dello
stesso, oggetto dell'operazione.
Il comma 5 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 323 del
1996 inoltre, mediante la modifica dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone l'assoggettamento all'imposta
proporzionale di registro degli atti relativi alle operazioni ora previste dal
n. 8-bis) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che devono
essere assoggettate all'imposta di registro, rimanendo invece esenti da I.V.A.,
le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
effettuate da soggetti non ricompresi nelle tre categorie sopra elencate.
In relazione alle disposizioni richiamate, appare necessario
innanzitutto fornire chiarimenti al fine di individuare con precisione quali
siano i soggetti che, in relazione alle cessioni di immobili (o porzioni di
immobili) ad uso abitativo, devono applicare l'imposta sul valore aggiunto, in
quanto estranei alla previsione del citato art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. n.
633 del 1972.
In primo luogo va sottolineato, per quanto concerne il riferimento
alle imprese che hanno costruito gli edifici oggetto della cessione, contenuto
nelle norme in discorso, che impresa costruttrice deve ritenersi quella che
anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva
vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente
da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese.
Questa configurazione definitoria dell'impresa costruttrice del
resto, è già stata assunta ai fini dell'I.V.A., dalla circolare n. 45,
protocollo n. 503519, del 2 agosto 1973, della soppressa Direzione Generale
delle Tasse e II.II. sugli Affari,
ulteriormente precisata con la risoluzione n. 330083 del 14 marzo 1981. Si
chiarisce, inoltre, che nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a
pieno titolo le società cooperative edilizie che costruiscono, anche
avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Inoltre, sempre per quanto concerne l'ambito soggettivo, si
ritiene che possa considerarsi "impresa che ha come oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati" solo
quella che, oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari,
svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di
fabbricati precedentemente acquistati o costruiti.
Non può pertanto ritenersi sufficiente, per l'inclusione nella
categoria, la sola circostanza che l'oggetto esclusivo o principale
dell'attività sia dagli atti societari individuato nella rivendita di immobili,
dovendo altresì verificarsi che l'attività dell'impresa sia diretta
prevalentemente alla effettuazione delle predette cessioni.
Altre difficoltà, questa volta di carattere oggettivo, possono
sorgere per l'individuazione dei "fabbricati, o porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa", cui si riferisce la normativa in commento.
Per quanto concerne le cessioni di singole porzioni di fabbricato,
si ritiene che la destinazione abitativa sussista nel caso in cui si tratti di
unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie
da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.
Nel caso, invece, in cui sia ceduto un fabbricato contenente unità
immobiliari destinate solo in parte ad uso abitativo, il cedente, ove non
rientri nelle categorie di soggetti sopra elencate, dovrà evidenziare
distintamente i corrispettivi relativi alle vendite di abitazioni dagli altri
relativi alle unità non abitative, atteso il diverso regime tributario, I.V.A. o
registro, previsto dal legislatore.
3) Disposizioni transitorie
Potrebbero sorgere perplessità circa il trattamento tributario cui
assoggettare le cessioni di immobili a destinazione abitativa effettuate da
soggetti diversi da quelli compresi nelle tre categorie indicate nelle lettere
a), b) e c) del precedente paragrafo 2, i cui contratti preliminari siano stati
posti in essere prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
In tali circostanze, infatti, l'assoggetta-mento all'I.V.A., in
sede di contratto preliminare, delle eventuali operazioni per le quali sia
stata già emessa fattura, potrebbe dare luogo, in mancanza di disposizioni
transitorie, a duplicazioni di imposta in quanto al momento della stipula del
contratto definitivo il trasferimento viene ad essere assoggettato all'imposta
di registro.
Tali perplessità, tuttavia, possono essere superate attraverso
un'attenta lettura di tutta la normativa che regola l'imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) ed in particolare degli articoli 5, 40, 43,
comma 1, lett. i) e dell'art.8, nota II, della Tariffa, Parte Prima, che per le
operazioni soggette ad I.V.A. non consentono l'applicazione dell'imposta di
registro in misura proporzionale.
Per evitare la duplice applicazione in misura proporzionale dei
due tributi, soccorrono l'art. 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e la nota posta in calce all'art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata
allo stesso D.P.R. n. 131 del 1986.
Il citato art. 6 del decreto n. 633, infatti, considera,
limitatamente all'importo fatturato, l'operazione effettuata alla data di
emissione della fattura e la citata nota all'art. 10 della Tariffa, Parte
Prima, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede, tra l'altro, per quegli acconti di
prezzo non soggetti ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro nella
misura prevista dall'art. 9 della stessa Tariffa.
Ne consegue che per gli atti pubblici formati, per gli atti
giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché
per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da
tale data, aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari di cui si tratta, la
base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta principale di registro è
costituita dalla differenza fra il valore dichiarato in atto e quanto già
fatturato perché precedentemente assoggettato ad I.V.A..
Va da sé che in sede di accertamento l'Ufficio del Registro
calcolerà la differenza fra il valore accertato e quello dichiarato per intero
nell'atto traslativo; sull'ammontare che ne risulta vanno liquidate le maggiori
imposte (registro, ipotecaria e catastale) nonché il terzo dovuto nel caso di
proposizione di ricorso.
Si precisa, inoltre, che al fine dell'applicabilità o meno delle
sanzioni per insufficiente dichiarazione di valore di cui all'art. 71 del più
volte citato D.P.R. n. 131 del 1986, si avrà riguardo all'intero valore
dichiarato.
Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi in cui a seguito di
verifica sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, vengano
revocate le agevolazioni applicate ai fini I.V.A. in sede di contratto
preliminare e concesse ai fini dell'imposta di registro in sede di
registrazione dell'atto definitivo e si debba procedere ai conseguenti
recuperi, si rimanda alle istruzioni impartite al riguardo con la circolare 1/E
del 2 marzo 1994. Si richiama in proposito l'attenzione degli Uffici sul fatto
che, per le diverse aliquote applicabili ai tributi interessati e per la
diversa natura degli stessi recuperi, dovranno discriminarsi le liquidazioni
tenendo presente che il recupero dell'imposta sul valore aggiunto sarà
effettuato sull'ammontare fatturato in sede di contratto preliminare.
4) Locazione di immobili destinati ad uso di civile abitazione
L'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto-legge in esame ha
emendato il n. 127-ter) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633
del 1972, al fine di modificare il trattamento applicabile, agli effetti
dell'I.V.A., alle locazioni di immobili destinati ad uso di civile abitazione
poste in essere dalle imprese che hanno acquistato i detti immobili per la
rivendita. Tali locazioni, finora imponibili al tributo con applicazione
dell'aliquota ridotta del 10%, per effetto della modifica vengono attratte nel
regime di esenzione da I.V.A. ed assoggettate all'imposta di registro in misura
proporzionale.
Il trattamento di imponibilità all'I.V.A., con aliquota del 10%,
continua invece a trovare applicazione per le sole locazioni di immobili ad uso
abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti, in virtù del
combinato disposto dell'articolo 10, numero 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 e del richiamato n. 127-ter) della Tabella A, parte
terza, allegata al medesimo decreto.
5) Disposizioni in materia di detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto
Il medesimo art. 10, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 323
del 1996, ha introdotto la lettera e-quinquies) nell'art. 19, secondo comma,
del D.P.R. n. 633 del 1972, con il sostanziale effetto di introdurre una nuova
fattispecie di indetraibilità.
La nuova disposizione esclude il diritto alla detrazione
dell'imposta assolta in relazione all'acquisto, o alla locazione passiva, di
fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, prevedendo,
peraltro, un'eccezione per l'ipotesi in cui l'impresa acquirente sia
qualificata da particolari caratteristiche soggettive. In particolare, la
detrazione continua ad essere consentita, sempreché ovviamente ricorra il
requisito oggettivo dell'inerenza all'esercizio dell'impresa, nell'ipotesi in
cui l'acquisto sia effettuato da un'impresa che abbia per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la rivendita di immobili.
Per quanto concerne l'esatta individua-zione delle imprese aventi,
appunto, la rivendita di immobili quale oggetto principale o esclusivo
dell'attività esercitata, si fa rinvio a quanto già precisato al precedente
paragrafo 2) in relazione alla necessità di aver riguardo all'attività svolta
in concreto, non potendosi ritenere sufficienti le generiche indicazioni
contenute negli atti societari.
Inoltre, si esprime l'avviso che nella categoria in discorso
vadano ricomprese, pur in mancanza di una esplicita menzione, anche le imprese
costruttrici, atteso che le stesse hanno pur sempre come oggetto esclusivo o
principale dell'attività la rivendita di immobili, anche se normalmente
provvedono direttamente alla costruzione degli stessi.
Possono altresì fruire della detrazione le imprese che effettuano,
sugli immobili ad uso abitativo acquistati per la rivendita, interventi di
recupero di cui all'art. 31, lettere c), d) o e), della legge n. 457 del 1978.
È appena il caso di sottolineare che il diritto alla detrazione
dell'I.V.A. relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, ad
uso abitativo, riconosciuto, come sopra detto, alle imprese che esercitino in
via esclusiva o principale attività di vendita di immobili, è ammissibile solo
nei limiti eventualmente risultanti, in virtù dell'art. 19, terzo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972, dall'esistenza di un pro-rata di indetraibilità.
L'eventualità che la detrazione sia limitata dall'operare di un pro-rata di
indetraibilità deve ritenersi tutt'altro che improbabile, considerato che le
imprese che operano nel settore immobiliare pongono in essere, in genere,
operazioni sia di locazione che di vendita di fabbricati ed atteso che alcune
di queste operazioni, come sopra precisato, sono esenti dall'imposta, ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (si pensi alle locazioni di immobili ad
uso abitazione effettuate da imprese che non li abbiano costruiti).
Si fa presente, al riguardo, che le imprese che pongono in essere
operazioni sia di vendita che di locazione di immobili, al fine di evitare che
gli effetti negativi del pro-rata di indetraibilità si riflettano su tutta
l'attività esercitata, possono optare per la gestione separata delle diverse
attività, esercitando la facoltà prevista dall'art. 36, terzo comma, del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Si fa presente, inoltre, che l'art. 10, comma 4, lettera a), del
decreto-legge in oggetto, ha modificato l'art. 2, terzo comma, lettera h), del
D.P.R. n. 633 del 1972 inserendo nello stesso una nuova previsione, diretta a
stabilire l'esclusione dal campo di applicazione dell'I.V.A. delle cessioni
aventi ad oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre
la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19, lettere da a)
ad e-quater), del medesimo D.P.R. n. 633.
Effetto della modifica in discorso è quello di prevedere che le
cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
poste in essere da soggetti che all'atto dell'acquisto degli stessi non hanno
potuto esercitare la detrazione dell'imposta per effetto dell'art. 19, lettera
e-quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972, non sono escluse dall'ambito di
applicazione dell'I.V.A., bensì sono rilevanti ai fini del tributo, anche se
ricomprese nel regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n.8-bis), del
richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.
Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria sono
pregati di curare la più ampia diffusione del contenuto della presente
circolare presso gli operatori economici interessati.
AGEVOLAZIONI PER L'AQUISTO
DELLA PRIMA CASA
Condizioni per fruire
delle agevolazioni fiscali
(D.P.R. n. 131 del 28/12/95, Tariffa parte
I, articolo 1, nota II bis)
Nota II-bis)
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di
lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono
ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza
o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero,
se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o
esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve
essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o
dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui
all'articolo 1 della legge 22-4-1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge
7-2-1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n. 118,
all'articolo 3, comma 2, della legge 31-12-1991, n. 415, all'articolo 5, commi
2 e 3, dei decreti-legge 21-1-1992, n. 14, 20-3-1992, n. 237, e 20-5-1992,
n.293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24-7-1992, n.348,
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24-9-1992, n.388, all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24-11-1992, n.455, all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23-1-1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24-3-1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22-5-1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19-7-1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al
momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto,
anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera
a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2 (cantine e soffitte n.d.r.), C/6 (autorimesse n.d.r.) e C/7
(posti auto n.d.r.), che siano destinate a servizio della casa di abitazione
oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra
l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30
per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale (nota così sostituita, con
effetto 1-1-1996 dall'art. 3, comma 131, legge 28-12-1995, n.549).
Fac-simile di dichiarazione
dell'acquirente per l'acquisto
della prima casa
L'aliquota agevolata è applicabile anche agli acconti versati
dall'acquirente prima del rogito e ciò pure se le condizioni per la concessione
del beneficio fiscale non ricorrano ancora all'atto della stipula del
preliminare, ma siano riferite dall'acquirente al momento in cui verrà stipulato
il contratto definitivo.
Un fac-simile di dichiarazione dell'acquirente (da inserire
eventualmente anche nel contratto preliminare) può essere il seguente:
"La parte acquirente dichiara, ai fini dell'articolo 1, nota
II bis, Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/4/86, n.131, con riferimento
alla data in cui verrà stipulato il contratto definitivo, di voler stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (qualora non fosse già
residente), che non sarà titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile acquistato e che non sarà
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il
territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o
dal coniuge con le agevolazioni disposte dalle norme di cui al comma 1, lettera
c), della predetta nota II bis".
ESEMPI DI DICHIARAZIONI
PER RICHIEDERE L'APPLICAZIONE
DELL'IVA AGEVOLATA
1) Richiesta di aliquota agevolata formulata dal committente
all'appaltatore
Spett.le ditta (appaltatore) ........................
il sottoscritto .............................................
quale committente delle opere di cui al contratto di appalto per
la costruzione
di ...............................................................
in ........................, via ................................
chiede
che il corrispettivo venga assoggettato all'aliquota IVA del 4 per
cento, di cui alla Tabella A, parte II, voce 39, allegata al D.P.R. 26/10/72,
n. 633.
Distinti saluti.
2) Richiesta di aliquota agevolata formulata dall'appaltatore al
subappaltatore (per opere idrauliche, elettriche, edili ...)
Spett.le ditta (subappaltatrice) ..................
Il sottoscritto .............................................
titolare dell'impresa edile ..........................
...................................................................
dichiara
che il corrispettivo per le opere
di ...............................................................
da eseguire nel cantiere di ......................, via
..............................................................
è soggetto all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui alla Tabella
A, parte II, voce 39, allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 633.
Distinti saluti.
3) Richiesta di aliquota agevolata formulata dall'appaltatore o
subappaltatore al fornitore di beni (prodotti finiti)
Spett.le ditta (fornitore) .............................
Il sottoscritto .............................................
titolare dell'impresa edile ..........................
...................................................................
dichiara
che il corrispettivo per la cessione dei beni destinati al
cantiere in ..........................,
via ........................................................... è
soggetto all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui alla Tabella A, parte II,
voce 24, allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 633.
Distinti saluti.
BENI FINITI PER L'EDILIZIA -
DEFINIZIONE
(Circolare 25/364695 del 3-8-1979 -
Min. Fin., Dir. Gen. Tasse)
(stralcio)
Settore edilizio
La modifica di maggior rilievo apportata dal D.P.R. 29-1-1979, n.
24 riguarda l'applicazione dell'IVA nel settore edilizio che, nella previgente
normativa, trovava la sua regolamentazione all'art. 79 del D.P.R. 26-10-1972,
n. 633 e successive modifiche.
Il citato articolo prevedeva per un periodo transitorio
l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento per le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e di mutuo, relativi
alla costruzione di case di civile abitazione non di lusso e degli edifici ad
esse assimilati, nonché per le relative cessioni effettuate dalle imprese
costruttrici.
Per il settore dell'edilizia residenziale pubblica era prevista
l'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 3 per cento.
Ora, l'art. l, ultimo comma, del D.P.R. 29-1-1979, n. 24, come
modificato dal D.P.R. n. 94, ha soppresso il citato art. 79, senza tuttavia
abrogare le agevolazioni in esso previste, anzi ampliandone la sfera di
applicazione.
Infatti l'art. 2 del D.P.R. n. 24 ha sostituito la voce n. 77
della tabella A - parte II - allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 633, precisando
che l'aliquota ridotta del 6 per cento si applica, non più in via transitoria,
alle cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della
legge 2-7-1949, n. 408 e successive modificazioni, ceduti dalle imprese
costruttrici nonché alle cessioni di beni, ad esclusione delle materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati
stessi.
Inoltre, ha aggiunto alla parte III della stessa tabella A la voce
n. 7, che prevede l'applicazione della medesima aliquota del 6 per cento alle
"prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77 della parte II".
Dalla comparazione delle norme recate dall'abrogato art. 79 con le
nuove risultano le seguenti modifiche.
Le forniture di beni destinati alle costruzioni degli edifici di
cui trattasi sono assoggettate all'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento.
A tal riguardo si precisa che beni agevolati devono considerarsi
quelli che concorrono a formare la costruzione dei predetti immobili senza
perdere la loro individualità (infissi interni ed esterni, impianti di
riscaldamento, impianti sanitari, ascensori ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dall'agevolazione dell'aliquota
ridotta quei beni che, pur considerati prodotti finiti per chi li cede,
rappresentano tuttavia materie prime e semilavorate per chi li impiega nella
costruzione degli immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.).
I mutui concessi per la costruzione dei menzionati edifici, già
assoggettati ad IVA con l'aliquota del 6 per cento rientrano ora nell'esenzione
prevista dal punto 1 dell'art. 10.
L'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento, è
consentita in via definitiva, dal 1-4-1979, relativamente però al settore
dell'edilizia privata.
È invece rimasta a carattere transitorio l'applicazione del
tributo in base all'aliquota del 3 per cento nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica. Al fine di consentire quest'ultima agevolazione, l'art.
2 del D.L. 23-12-1978, n. 816, convertito nella legge 19-2-1979, n. 53, ha
prorogato infatti al 31-12-1979 il termine per la costruzione delle opere di
edilizia residenziale pubblica e al 31-12-1980 quello per effettuare le
relative cessioni.
CASE NON DI LUSSO
(Legge 2-7-1949, n. 408 - Art. 13)
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che
non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia
iniziata entro il 31-12-1953 ed ultimata entro il biennio successivo
all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e
relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le
finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni
di lusso (D.M. 2/8/69).
Nota:
Le case di abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi
sono agevolate purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani
sopra terra sia destinato ad abitazione;
2) che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra
terra sia destinato a negozi.
La mancanza di una delle condizioni fa venir meno il beneficio
fiscale all'intero fabbricato.
CARATTERISITICHE
DELLE ABITAZIONI DI LUSSO
(Decreto Ministeriale 2 agosto 1969
in G.U. 27 agosto, n.218).
Il Ministro per i lavori pubblici:
Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella
legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini
per l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di
conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove
caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in
particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il
costo dell'area;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nell'adunanza del 18 ottobre 1968;
Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il
proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e
del 4 luglio 1969;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967,
n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono considerate
abitazioni di lusso:
Art. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco
privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come
"di lusso".
Art. 2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli
strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con
tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di
lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse
siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano
cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura
edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie
asservita ai fabbricati.
Art. 4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80
mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non
inferiore a 650 mq.
Art. 5. Le case composte di uno o più piani (1) costituenti unico
alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre
sei volte l'area coperta.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 26 settembre 1969, n. 245 ]
Art. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile
complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le
soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti
fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale,
quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo
il costo della sola costruzione.
Art. 8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il
primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di
costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4
dicembre 1961.
Art. 11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e
sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono
le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia,
nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
EDIFICI ASSIMILATI ALLE CASE
DI ABITAZIONE NON DI LUSSO
(Legge 19/7/1961, n. 659)
Art. 1
Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione
di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2-7-1949, n. 408,
e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati
dall'art. 2, comma secondo, del RDL 21-6-1938, n. 1094<1>, convertito
nella legge 5-1-1939, n. 35.
Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al
completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.
<1>RDL 21-6-1938, n. 1094 (Agevolazioni tributarie per i
fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati) - Art. 2 (secondo
comma) - Agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono
equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme,
gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi,
gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili.
INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ED URBANISTICO
(Legge 5-8-1978, n. 457, art. 31)
Art. 31 - Definizione degli interventi
[1] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Fac-simile attestazione comunale
relativa agli interventi di recupero
(L. 5 agosto 1978, N. 457)
COMUNE DI .............................................
....................li, ..................
IL SINDACO
A richiesta di .............................................
con sede in ...............................................
Codice Fiscale ..........................................
ATTESTA
che l'intervento effettuato dal richiedente in
...............................................................
via ................................ è stato classificato come
"intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente" e più
precisamente come ..............................................
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica)
(Art. 31, lettera .... della legge 5/8/78, n. 457).
[indicare lettera a), b), c), d) o e)]
Per l'intervento di cui sopra è stata rilasciata
autorizzazione/concessione in data ............... n. P.G. ......................................
IL SINDACO
(...................................)
OPERE INTERNE - DEFINIZIONE
(Legge 28-2-1985, n. 47)
Art. 26 - Opere interne
[1] Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non
comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M.
2-4-1968, pubblicato nella GU n. 97 del 16-4-1968, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento
di pareti interne o di parti di esse.
omissis
OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA
(Legge 29-9-1964, n. 847 -
L. 22/10/71, n. 865)
Art. 4 - Opere di urbanizzazione primaria
Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di
urbanizzazione primaria e cioè:
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato.
Opere di urbanizzazione secondaria
Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo (lettera così - - sostituita dall'art. 17,
quarantaquattresimo comma, legge 11-3-1988, n.67);
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie<1>;
- aree verdi di quartiere (comma aggiunto dall'art. 44, legge
22-10-1971, n. 865).
<1>Ai sensi dell'art. 17-bis, D.L. 31-8-1987, n. 361, fra le
attrezzature sanitarie previste da questa lettera, sono da ricomprendersi le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio
o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
IMMOBILI RURALI - CONDIZIONI
(D.L. 30-12-1993, n. 557 convertito,
con modificazioni,
dalla legge 26-2-1994, n. 133)
Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati
omissis
[3] Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per
funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera
a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero
annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della
normativa in materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati (lettera così modificata, in sede di
conversione, dalla legge 26-2-1994, n. 133);
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito
complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al
limite massimo di cui all'articolo 34, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
2-8-1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27-8-1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
[4] Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è
asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
(comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge
26-2-1994, n. 133).
[5] Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più
affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un
titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano
più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo,
da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di
ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti
indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o,
comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o,
comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei
fabbricati.