INPS - INAIL - TASSO
DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 9 GIUGNO 2003
La G. U. n. 131 del 9 giugno 2003 ha pubblicato il
provvedimento del 6 giugno 2003 con il quale la Banca d’Italia ha fissato, nella
misura del 2,00% a decorrere dal 9 giugno 2003, il Tasso Ufficiale di
Riferimento. In relazione al citato provvedimento, con decorrenza 9 giugno
2003, la misura del tasso di dilazione e di differimento e le somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali risultano essere:
Interessi di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione e di differimento deve essere
calcolato nella nuova misura del 8,00% (tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di sei punti).
Somme aggiuntive
La misura delle somme aggiuntive, ai sensi dell’art. 116,
comma 8 e segg. della legge 388/2000 è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, l’aliquota è pari al 7,50% in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni
obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La
sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori l’aliquota è pari al 7,50% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).