APPALTI PUBBLICI -
NECESSITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA OFFERTA NELL'AGGIUDICAZIONE A PREZZI UNITARI
(Tar Emilia Romagna, Parma, 11/7/1996, n. 240)
Nel sistema risultante dal coordinamento fra il criterio previsto
dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e quello della procedura mediata
di cui all'art. 21, punto 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 come
modificata dall'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2
giugno 1995, n. 216, l'omissione della verifica dell'esattezza di tutte le
offerte annesse danneggerebbe sia l'Amministrazione che gli altri concorrenti
incolpevoli, la cui sorte dipenderebbe, in definitiva, dagli errori altrui.
Poiché qualsiasi operazione matematica di determinazione della media postula una
previa verifica di tutti i valori numerici, l'atto di verifica si pone come
atto dovuto per l'ente che ha la responsabilità dell'aggiudicazione.
Diritto
I tre ricorsi possono essere riuniti, per la parziale identità
delle questioni trattate.
Per un'esatta comprensione delle circostanze di fatto e dei
princìpi da applicarsi, giova premettere che tutti i ricorsi hanno per oggetto
l'interpretazione, nell'ambito dei procedimenti di appalto di opere pubbliche a
licitazione privata col sistema di cui agli art. 1, lett. E, e 5 della legge n.
14/1973 (aggiudicazione all'offerta a prezzi unitari complessivamente più
vantaggiosa per l'amministrazione), della portata dei commi 6-8 dell'art. 5
alla luce delle innovazioni apportate dalla previsione, contenuta nei bandi di
gara e nell'art. 21, u.c., punto 1 bis, della legge n. 109/1994, come
modificata dall'art. 7 del D.L. n. 101/1995, convertito in legge n. 216/1995,
il quale prescrive l'esclusione delle c.d. "offerte anomale"
individuando la soglia di esclusione nell'importo corrispondente alla media
delle offerte ammesse aumentate di un quinto, importo che corrisponde
ovviamente, nel contempo, al parametro di riferimento per la designazione
dell'offerta vincitrice, quale l'offerta-prezzo più vicina per eccesso a tale media
finale.
Mentre, infatti, l'art. 5, 5º comma, della legge n. 14/1973, di
per sé solo considerato, prescrive che l'amministrazione in sede di gara
proceda alla verifica dei conteggi presentati (corrispondenti ai prezzi
complessivi risultanti dalle unità di misura o dai quantitativi delle voci di
cui all'elenco descrittivo moltiplicati per i prezzi unitari) dal solo
concorrente che ha offerto il prezzo complessivo apparentemente più vantaggioso
per accertare se sussistano, nelle operazioni, errori di calcolo di prodotto e
somme da correggersi per verificare se dopo tali correzioni l'offerta resti la
più vantaggiosa - dovendosi, in caso negativo, passare alla verifica del prezzo
complessivamente più vantaggioso proposto da altro concorrente (comma 8º) - l'introduzione
del sistema della media delle offerte ammesse ha determinato dubbi e
perplessità di coordinamento normativo.
Secondo il breve e apodittico parere ministeriale richiamato
dall'atto impugnato il richiamo fatto nei bandi all'art. 5 della legge n. 14/1973
comporterebbe che il seggio di gara dovrebbe limitarsi ad effettuare le
operazioni testé menzionate, e cioè verificare esclusivamente l'esattezza dei
conteggi dell'offerta che, dopo le esclusioni automaticamente imposte dall'art.
21, u.c., punto 1bis della legge n. 109/1994, come successivamente modificata -
esclusione, peraltro, da effettuarsi in base alla media delle offerte ammesse i
cui conteggi non dovrebbero essere, in tale fase, verificati - risultasse la
più vantaggiosa per l'amministrazione.
Secondo l'avviso del Magistrato del Po, condiviso, con articolate
considerazioni, nei motivi dei tre ricorsi, trattandosi di procedura mediata la
verifica contabile deve effettuarsi con riguardo ai moduli - offerta di ciascun
concorrente, e ciò per evitare la fissazione di soglie di esclusione fittizie e
palesemente erronee, essendo accaduto, in effetti, di riscontrare errori del
genere anche macroscopici.
Per ragion di natura contabile qualsiasi operazione matematica di
media postula infatti una previa verifica dei valori numerici da mediare, onde
conseguirne di reali e non già meramente nominali; l'atto di verifica si pone
pertanto come dovuto per l'ente che ha la responsabilità dell'aggiudicazione.
Tale tipo di verifica, peraltro, ha sempre costituito per
l'amministrazione intimata una prassi invalsa che non ha mai dato luogo a
contestazioni o ricorsi di sorta.
Ad avviso del Collegio tale interpretazione è senza dubbio esatta,
anche considerato che mentre la limitazione dell'esame dell'esattezza dei conteggi
alla sola offerta apparentemente più vantaggiosa - limitazione prescritta
dall'art. 5 della legge n. 14/1973 - corrisponde alla "ratio" di
garantire la genuinità dell'offerta e nel contempo di non danneggiare gli altri
concorrenti che abbiano effettuato offerte realmente più vantaggiose, mentre
eventuali errori di calcolo che riguardino le altre offerte, le quali, in
mancanza di tali errori, sarebbero risultate vincitrici, danneggiano
esclusivamente chi ha commesso l'errore, nel sistema risultante dal necessario
coordinamento fra l'art. 5 e quello della procedura mediata l'omissione della
verifica dell'esattezza di tutte le offerte ammesse danneggerebbe sia
l'Amministrazione che gli altri concorrenti incolpevoli, la cui sorte
dipenderebbe, in definitiva, dagli errori altrui.
Omissis