BONIFICA DEI
TERRENI - PROCEDURE SEMPLIFICATE
La Giunta Regionale della Lombardia, con DGR 20/6/2003 n°
7/13410, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n° 28 del 7 luglio 2003, ha approvato la
circolare che stabilisce le "Procedure da applicarsi alla
caratterizzazione, alla movimentazione ed alla destinazione dei terreni
inquinati provenienti da aree oggetto di interventi di bonifica, ai sensi ed
agli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22" (decreto
Ronchi).
La circolare č stata emanata al fine di regolare i processi
di bonifica dei siti inquinati del territorio lombardo offrendo agli operatori
pubblici e privati soluzioni che permettano di ridurre i costi degli interventi
di bonifica e, nel contempo, garantiscano la tutela dell'ambiente e la
salvaguardia della salute umana.
I principali aspetti positivi del provvedimento si possono
sintetizzare nella possibilitą di riutilizzare i terreni inquinati previo
idoneo trattamento, sia all'interno dei siti da bonificare, sia in siti esterni
a quello di provenienza, sia in cicli produttivi.
La circolare riporta e definisce:
a) le modalitą di prelievo dei terreni dai siti inquinati
sottoposti ad interventi di bonifica;
b) i criteri di preparazione e di analisi dei campioni di
terreno nonchč le relative metodiche analitiche;
c) i criteri di
classificazione dei terreni derivanti dagli interventi di bonifica;
d) i criteri per il riutilizzo dei terreni sia nella stessa
area sia in aree esterne al sito dove si svolge l'opera di bonifica;
e) le modalitą di effettuazione delle operazioni di
trattamento dei terreni inquinati presso impianti appositamente attrezzati;
f) le condizioni per
il riutilizzo di terreni in cicli produttivi.
La delibera, inoltre:
a) revoca la precedente DGR 18/XII/1998 n° 6/40518 che
stabiliva i criteri di classificazione e riutilizzo di terreni di scavo
derivanti da operazioni di bonifica;
b) stabilisce che gli obiettivi di qualitą dei terreni
ottenuti attraverso il trattamento di bonifica autorizzata ai sensi dell'art.
17 del d. lgs. n° 22/1997 siano applicabili anche agli impianti di trattamento
dei terreni contaminati autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del medesimo
d.lgs., nonchč ai sensi del d.m. 5/2/1998;
c) prende atto che le
opere civili realizzate con i terreni sottoposti a trattamento devono
raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle opere realizzate con materiali
naturali di cava;
d) stabilisce, infine, che l'aggiornamento della circolare potrą avvenire con decreto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilitą.