DIRITTI DI TERZI
NELL'AMBITO DELLA DIA
(a cura del Geom. Antonio Gnecchi)
Per quanto riguarda l'interesse legittimo del terzo in relazione
alla Dia, sono necessarie alcune precisazioni e considerazioni.
L'articolo 23 del d.P.R. n. 380/01 dispone, al primo comma, che il
proprietario dell'immobile presenta la Dia almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori.
Pertanto l'attività può essere intrapresa da parte dell'interessato
solo dopo il decorso di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa
denuncia e il potere di verifica assegnato alla pubblica amministrazione deve essere esercitato entro tale termine.
Come si pone la tutela del terzo che si ritenga danneggiato
dall'attività edificatori posta in essere sulla base della Dia?
C'è chi sostiene che la Dia è equiparata ad una autorizzazione
tacita basando questa convinzione sul presupposto che la Dia possa essere
ritenuta un atto amministrativo che si forma in maniera tacita.
A supporto di questa tesi si richiamano:
1. l'articolo 4 della legge n. 493/93 il cui comma 14, prevede che nei casi indicati al comma 7, ai
fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante
, tengono luogo delle autorizzazioni le copie della Dia, come se fosse un
titolo edilizio vero e proprio, in particolare come autorizzazione tacita;
2. articolo 23, comma 5, del Testo Unico, ove si prevede che la
"sussistenza del titolo è provata con la copia della Dia";
3. articolo 38 che estende anche agli interventi realizzati con Dia
la disciplina degli interventi edilizi eseguiti in base al permesso di
costruire;
4. articolo 39 che estende agli interventi realizzati con Dia la
possibilità di annullamento da parte della regione.
A supporto invece dell'altra tesi che rifiuta l'assimilazione della
Dia a un titolo provvedimentale si sostiene:
1. non esiste uno specifico provvedimento dell'amministrazione che
autorizzi espressamente i lavori oggetto di Dia;
2. solo la legge può attribuire al silenzio tenuto
dall'amministrazione un significato provvedimentale implicito, che nella norma
in materia di Dia è totalmente assente.
3. le caratteristiche della Dia; la legge attribuisce al privato
"la titolarità del diritto che lo legittima a intraprendere i lavori senza
l'intermediazione di titoli ulteriori".
4. la sussistenza di un
titolo si verifica quando l'interessato presenta una specifica richiesta
alla pubblica amministrazione per ottenere un determinato provvedimento. Ciò
non accade nel caso della Dia:
Premesso quanto sopra, sono doverose alcune considerazioni in merito
alla tutela del diritto privato.
La Dia, comunque sia la posizione in ordine all'autorizzazione
tacita o meno, può essere impugnata davanti al TAR.
Il termine per l'impugnazione decorre dal titolo edilizio sulla base
del quale i lavori sono stati effettuati.
Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia ordinato al
soggetto che ha presentato la Dia di non effettuare gli interventi, la tutela
del terzo è assicurata dallo stesso provvedimento.
Laddove invece l'amministrazione, nel termine di trenta giorni, non
abbia notificato all'interessato alcun ordine, si pone il problema di definire
quali siano i rimedi che l'ordinamento assicuri al terzo nel caso in cui questi
ritenga di essere danneggiato dall'attività denunciata.
In questo caso, mancando uno specifico provvedimento
dell'amministrazione, il soggetto terzo è privato del mezzo di tutela ovvero
l'impugnazione di tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.
E' da escludersi che il silenzio dell'amministrazione, nei trenta
giorni, possa avere uno specifico valore provvedimentale che si concretizzi in
un implicito atto di assenso.
Solo la legge può attribuire al silenzio tenuto dall'amministrazione
un significato provvedimentale implicito.
L'amministrazione deve esercitare la funzione che le è propria
ovvero verificare che le attività denunciate siano conformi ai requisiti di
legge, e, laddove tale verifica dia esito negativo, inibire l'attività edilizia
proposta.
Il silenzio dell'amministrazione non ha valore di un silenzio
inadempimento perché non si tratta di una richiesta presentata per ottenere uno
specifico provvedimento e ciò non accade nel caso di silenzio tenuto su una
Dia.
Il giudice amministrativo in relazione all'eventuale silenzio da
parte dell'amministrazione nei confronti di una richiesta del privato, deve
accertare se l'amministrazione abbia violato o meno l'obbligo di adottare il
provvedimento a non effettuare le trasformazioni previste.
Il termine per proporre questo ricorso contro la Dia è di sessanta
giorni dalla conoscenza dell'illegittimità del comportamento tenuto
dall'amministrazione che, di norma, coincide con l'avvio dei lavori.
Nel caso di Dia, il giudice non può far altro che ordinare
all'amministrazione di esercitare i poteri inibitori che la legge a essa
attribuisce.
Detti poteri però, decorso il termine di trenta giorni, debbono
ritenersi estinti.
Si tenga conto che non vi è nella legge alcun elemento che consenta
di affermare la perentorietà del termine e la conseguente decadenza del potere
interdditivo riconosciuto all'amministrazione.
Il silenzio che l'amministrazione tiene non ha l'efficacia né di una
autorizzazione tacita né di un atto positivo di controllo, bensì di un
comportamento che può essere impugnato in sede giurisprudenziale.
Il terzo potrà piuttosto agire in difesa dei propri interessi,
proponendo al giudice amministrativo un giudizio che miri ad accertare
l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per l'uso
della Dia.
Quando fosse proposto un giudizio che porti ad una sentenza di
annullamento della Dia, le opere realizzate saranno abusive poiché eseguite in
difetto dei prescritti requisiti e presupposti di legge, e come tali
dovranno essere sanzionati dall'amministrazione nell'esercizio dei
poteri di cui al Titolo IV, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Mancando dei punti fermi e dei riferimenti precisi nel quadro normativo e tra le posizioni della giurisprudenza, appare utile e urgente che il Consiglio di Stato compia uno sforzo di razionalizzazione delle varie ipotesi sin qui sostenute dalla giurisprudenza.