APPALTI PUBBLICI -
IL CONTRATTO DI NOLO NON SERVE A DISSIMULARE L'EFFETTIVO RAPPORTO DI SUBAPPALTO
NON AUTORIZZATO - LA PRESCRIZIONE DEL REATO DECORRE DALLA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
(Cass. Penale, Sez. I, 4/12/1995, n. 11862)
Il reato contravvenzionale di affidamento di subappalto senza
l'autorizzazione dell'Ente committente (art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646)
costituisce reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con la
conclusione del contratto di subappalto (ancorché dissimulato da un contratto
di nolo a freddo): pertanto, è da quel momento, che si deve far decorrere il
termine prescrizionale del reato stesso agli effetti della sua estinzione ai
sensi degli artt. 157 primo comma e 160 ultimo comma Cod. pen.
Fatto - Omissis
Diritto - Con sentenza in data 31 ottobre 1994 la Corte di appello
di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato
Caldara Maria Concetta, Bonanno Antonino, Dragna Biagio, Bonanno Leoluca e
Trumbaturi Leoluca Salvatore responsabili della contravvenzione di cui all'art.
21 legge n. 646 del 1982 per aver, in concorso tra loro e senza
l'autorizzazione dell'Ente pubblico appaltante, la prima quale Amministratore
unico della Ditta appaltatrice SICIEL S.p.A. e gli altri quali effettivi
esecutori dei lavori, gestito un sub-appalto di fatto per opere affidate in
appalto alla SICIEL dall'ENEL, relative all'ampliamento dell'impianto della
pubblica illuminazione nel comune di Corleone.
La sentenza di secondo grado, sulla scorta delle deposizioni
testimoniali rese da taluni operai occupati nell'esecuzione dei lavori, di dati
contabili, di risultanze documentali e di argomenti logici desunti da emergenze
processuali, riteneva che la realtà effettuale costituita dal rapporto di
sub-appalto fosse stata dissimulata attraverso la conclusione di fittizi
contratti di c.d. "nolo a freddo" tra la Ditta appaltatrice SICIEL e
le Ditte S.r.l. Trumbaturi e Bonomo Leoluca, che avevano, di fatto, eseguito i
lavori appaltati, quantomeno relativamente alle previste opere di scavo, nonché
mediante la fittizia assunzione, da parte della SICIEL, di lavoratori in realtà
dipendenti dalla S.r.l. Trumbaturi.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i predetti
imputati denunziando violazione di legge e pretesi vizi motivazionali della
decisione.
La Caldara sottopone, in particolare, a critica la lettura, in
chiave accusatoria, delle singole risultanze probatorie effettuata dai secondi
giudici, proponendone altra di segno opposto e volta a confutare la sussistenza
dell'affermato rapporto di sub-appalto mentre gli altri imputati lamentano, in
generale, la parzialità della valorizzazione dei dati processuali compiuti
dalla Corte e l'asseritamente arbitraria selezione degli stessi, con
esaltazione di quelli sfavorevoli ai giudicabili e pretermissione di quelli ad
essi favorevoli, confutando, altresì, l'esistenza di prove di una loro
responsabilità penale personale ed eccependo, comunque, l'avvenuta prescrizione
della contravvenzione, da ritenersi consumata alla data di conclusione dei
contratti di nolo a freddo, stante la sua dedotta natura di reato istantaneo ad
effetti permanenti.
In accoglimento di tale ultimo motivo la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio essendosi la contravvenzione estinta per sopravvenuta
prescrizione, ex artt. 157, primo comma, n. 5 e 160, ultimo comma, c.p., poiché
trattasi di reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con la
concessione in sub-appalto e, dunque, nella specie, con la conclusione dei
contratti di "nolo a freddo" dissimulanti il contestato sub-appalto
(contratti stipulati il 25 maggio 1990 con i Bonomo Leoluca e con la S.r.l.
Trumbaturi ed il 10 luglio 1990 ulterioriormente con la S.r.l. Trumbaturi); non
risultando contestata né ritenuta in sentenza la continuazione tra i diversi
episodi, e dovendosi gli stessi, pertanto, considerare singolarmente, i termini
di prescrizione devono ritenersi, rispettivamente, maturati il 25 novembre 1994
ed il 10 gennaio 1995.
La predetta soluzione si impone, non emergendo dal testo del
provvedimento impugnato elementi di sorta che rendano evidente l'esistenza
delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129,
secondo comma, c.c.p.