APPALTI PUBBLICI - IL CONTRATTO DI NOLO NON SERVE A DISSIMULARE L'EFFETTIVO RAPPORTO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO - LA PRESCRIZIONE DEL REATO DECORRE DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

(Cass. Penale, Sez. I, 4/12/1995, n. 11862)

 

Il reato contravvenzionale di affidamento di subappalto senza l'autorizzazione dell'Ente committente (art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646) costituisce reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con la conclusione del contratto di subappalto (ancorché dissimulato da un contratto di nolo a freddo): pertanto, è da quel momento, che si deve far decorrere il termine prescrizionale del reato stesso agli effetti della sua estinzione ai sensi degli artt. 157 primo comma e 160 ultimo comma Cod. pen.

 

Fatto - Omissis

 

Diritto - Con sentenza in data 31 ottobre 1994 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato Caldara Maria Concetta, Bonanno Antonino, Dragna Biagio, Bonanno Leoluca e Trumbaturi Leoluca Salvatore responsabili della contravvenzione di cui all'art. 21 legge n. 646 del 1982 per aver, in concorso tra loro e senza l'autorizzazione dell'Ente pubblico appaltante, la prima quale Amministratore unico della Ditta appaltatrice SICIEL S.p.A. e gli altri quali effettivi esecutori dei lavori, gestito un sub-appalto di fatto per opere affidate in appalto alla SICIEL dall'ENEL, relative all'ampliamento dell'impianto della pubblica illuminazione nel comune di Corleone.

La sentenza di secondo grado, sulla scorta delle deposizioni testimoniali rese da taluni operai occupati nell'esecuzione dei lavori, di dati contabili, di risultanze documentali e di argomenti logici desunti da emergenze processuali, riteneva che la realtà effettuale costituita dal rapporto di sub-appalto fosse stata dissimulata attraverso la conclusione di fittizi contratti di c.d. "nolo a freddo" tra la Ditta appaltatrice SICIEL e le Ditte S.r.l. Trumbaturi e Bonomo Leoluca, che avevano, di fatto, eseguito i lavori appaltati, quantomeno relativamente alle previste opere di scavo, nonché mediante la fittizia assunzione, da parte della SICIEL, di lavoratori in realtà dipendenti dalla S.r.l. Trumbaturi.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso i predetti imputati denunziando violazione di legge e pretesi vizi motivazionali della decisione.

La Caldara sottopone, in particolare, a critica la lettura, in chiave accusatoria, delle singole risultanze probatorie effettuata dai secondi giudici, proponendone altra di segno opposto e volta a confutare la sussistenza dell'affermato rapporto di sub-appalto mentre gli altri imputati lamentano, in generale, la parzialità della valorizzazione dei dati processuali compiuti dalla Corte e l'asseritamente arbitraria selezione degli stessi, con esaltazione di quelli sfavorevoli ai giudicabili e pretermissione di quelli ad essi favorevoli, confutando, altresì, l'esistenza di prove di una loro responsabilità penale personale ed eccependo, comunque, l'avvenuta prescrizione della contravvenzione, da ritenersi consumata alla data di conclusione dei contratti di nolo a freddo, stante la sua dedotta natura di reato istantaneo ad effetti permanenti.

In accoglimento di tale ultimo motivo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio essendosi la contravvenzione estinta per sopravvenuta prescrizione, ex artt. 157, primo comma, n. 5 e 160, ultimo comma, c.p., poiché trattasi di reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con la concessione in sub-appalto e, dunque, nella specie, con la conclusione dei contratti di "nolo a freddo" dissimulanti il contestato sub-appalto (contratti stipulati il 25 maggio 1990 con i Bonomo Leoluca e con la S.r.l. Trumbaturi ed il 10 luglio 1990 ulterioriormente con la S.r.l. Trumbaturi); non risultando contestata né ritenuta in sentenza la continuazione tra i diversi episodi, e dovendosi gli stessi, pertanto, considerare singolarmente, i termini di prescrizione devono ritenersi, rispettivamente, maturati il 25 novembre 1994 ed il 10 gennaio 1995.

La predetta soluzione si impone, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi di sorta che rendano evidente l'esistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, secondo comma, c.c.p.