TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - SEMPLIFICAZIONI
Il Testo Unico della disciplina dei tributi regionali varato
dalla Regione Lombardia (LR 10 del 14 luglio 2003) ha introdotto una serie di
semplificazioni in merito alle scadenze ed ai sistemi di pagamento delle tasse
automobilistiche regionali.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti novitą:
1. La tassa automobilistica di proprietą (bollo auto) si
pagherą una sola volta all'anno, a partire dal mese di immatricolazione del
veicolo, mentre per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di
peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa
automobilistica potrą essere corrisposta quadrimestral-mente, sempre con
decorrenza dal mese di immatricolazione.
2. Viene previsto il diritto al rimborso o alla compensazione
della tassa pagata per il periodo nel quale non si sia goduto del possesso del
veicolo in ragione di sopravvenuto furto, rottamazione o esportazione
definitiva dello stesso all'estero.
3. Viene istituito il "Tariffario regionale" della
tassa automobilistica regionale di proprietą e della tassa di circolazione
regionale. La Regione ha la facoltą, con legge regionale da adottarsi entro il
31 ottobre di ciascun anno, di variare gli importi delle tasse
automobilistiche.
4. Viene istituita una tassa di proprietą in misura fissa per
i veicoli "storici" (ultraventennali) ad uso privato e destinati solo
al trasporto di persone purchč conformi alle norme sulla campagna
antinquinamento (controllo gas di scarico - bollini blu e revisione del
veicolo). Viene mantenuta l'esenzione totale per i veicoli d'interesse
storico-collezionistico iscritti nei registri storici automobilistici e
motociclistici e per i veicoli elettrici o con alimentazione esclusiva a gas.
La definizione delle modalitą di accertamento, liquidazione,
riscossione della tassa e di applicazione delle sanzioni viene demandata ad un
successivo regolamento esecutivo.
Le nuove disposizioni del TU regionale sui Tributi si applicano a partire dal periodo di imposta successivo al 19 luglio 2003, data di entrata in vigore della legge.