PATENTE DI GUIDA -
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO DEI PUNTI
(D.M. - Infrastrutture - 29/7/03)
Il Ministro delle infrastrutture ha dettato le modalità di
accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per
il recupero dei punti della patente di guida.
I corsi che consentono di recuperare i punti decurtati a
seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che
dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza
nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della
circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del
conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
L'autorizzazione a svolgere tali corsi è rilasciata a:
- soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro
diretta supervisione e responsabilità;
- soggetti privati che svolgono l'attività da almeno dieci
anni e che operano a livello nazionale.
Tali soggetti devono dimostrare di possedere locali,
attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal provvedimento.
In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal
soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per
l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di
guida.
I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il
recupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di
teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività
negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono
essere:
- docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al
controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai
servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della
formazione;
- dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività
connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato
esperienze nel settore della formazione.
Programmi dei corsi per il recupero dei punti
Il Ministro delle infrastrutture ha stabilito inoltre i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti
della patente di guida.
Possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero
dei punti per i titolari di patente di guida delle:
- sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
- categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB.
I corsi per i titolari di patente di guida della
sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E consentono di recuperare sei
punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale
complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non
può avere durata superiore a due ore giornaliere.
I corsi per i titolari di patente di guida delle categorie C,
C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono
essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro
settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore
giornaliere.
Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque
partecipanti.
I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con
insegnante autorizzato.
Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
Programma dei corsi per il recupero di sei punti
Il programma del corso, per il recupero di sei punti
comprende le seguenti materie:
- segnaletica stradale (1 ora);
- norme di comportamento sulla strada (4 ore);
- cause degli incidenti stradali (2 ore);
- stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
- nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di
soccorso (1 ora);
- disposizioni sanzionatorie (1 ora);
- elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
stradale (1 ora).
Programma dei corsi per il recupero di nove punti
Il programma del corso per il recupero di nove punti
comprende le seguenti materie:
- segnaletica stradale (1 ora);
- norme di comportamento sulla strada (4 ore);
- cause degli incidenti stradali (2 ore);
- stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
- nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di
soccorso (1 ora);
- disposizioni sanzionatorie (2 ore);
- responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
- responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
- elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
stradale (2 ore).
Nello svolgimento dei corsi i docenti avranno cura di
trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di
violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti
presenti al corso.
I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione dei
partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare
il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.
Frequenza dei corsi
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima
ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri,
di decurtazione del punteggio nè frequentare più di un corso per ogni
comunicazione di decurtazione del punteggio.
Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
- quattro ore di assenza per i corsi per i titolari di
patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
- sei ore di assenza per i corsi per i titolari di patente di
guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB.
L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore
di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza,
mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza
previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo
aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i
soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere
apposite lezioni di recupero.
Tutti coloro che frequentano i corsi devono essere iscritti
in un apposito registro delle iscrizioni tenuto dall'autoscuola o dal soggetto
abilitato.
Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un
"registro di frequenza dei corsi" sul quale deve essere annotata la
presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione,
firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore.
L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul
registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e
dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati
per almeno cinque anni.
Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal
soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia.
Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato
il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro
che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
L'attestato deve riportare in originale le firme del
responsabile del corso e del frequentatore.
Decorrenza dei punti acquisiti
Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio
dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il
Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto
comunicazione dell'attestazione di frequenza.
Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.